E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Firenze, addi' 5 luglio 1938-XVI per l'istituzione ed il mantenimento della Facolta' di scienze politiche «Cesare Alfieri» presso quella Regia universita', intendendosi la convenzione stessa integrata nel senso che alle deliberazioni, indicate alle lettere b) e c) delle premesse e relative agli impegni dell'Amministrazione provinciale e del comune di Firenze, sono da aggiungere le seguenti:
Per l'Amministrazione provinciale: deliberazioni in data 2 settembre 1937-XV, approvata il 1° aprile 1938-XVI, in data 29 dicembre 1937-XVI, approvata il 1° aprile 1938-XVI, e in data 21 giugno 1938-XVI, resa esecutiva il 4 luglio 1938-XVI, n. 24990, relativa quest'ultima alla clausola di tacita rinnovazione;
Per il Comune: deliberazioni in data 30 settembre 1937-XV, approvata il 22 giugno 1938-XVI, in data 31 marzo 1938-XVI approvata 22 giugno 1938-XVI, e in data 27 giugno 1938-XVI; resa esecutiva il 7 luglio 1938-XVI, n. 25360, relativa quest'ultima alla clausola di tacita rinnovazione.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Presso la Regia universita' di Firenze e' istituita la Facolta' di scienze politiche «Cesare Alfieri».
Al ruolo dei professori della Regia universita' di Firenze sono aggiunti n. 5 posti che vengono assegnati alla Facolta' anzidetta.
Il contributo dello Stato per il mantenimento della Regia universita' e' diminuito della somma annua di L. 172.500 corrispondente alla spesa media per i cinque posti di professore di ruolo di cui al precedente comma. Tuttavia per ciascuno di tali posti, che non risulti coperto, lo Stato corrispondera' all'Universita' in aggiunta al contributo come sopra diminuito, una somma in ragione di annue L. 34.450.
Art. 3
#Comma 1
Il Reale istituto superiore di scienze sociali e politiche «Cesare Alfieri» di Firenze e' soppresso.
I professori di ruolo dell'Istituto sono assegnati al ruolo dei professori della Facolta' di scienze politiche della Regia universita' di Firenze ed il personale di segreteria e subalterno passa a carico dell'Universita' col trattamento previsto nel regolamento interno per le corrispondenti categorie di personale, conservando ad personam, salvo riassorbimento con i successivi aumenti di assegni, l'eventuale eccedenza dell'attuale trattamento economico complessivo per stipendi, supplemento di servizio attivo ed aggiunta di famiglia rispetto a quello complessivamente dovuto per gli stessi titoli a seguito dell'inquadramento nei ruoli universitari.
Ai fini dell'ammissione al concorso per direttore amministrativo, ai sensi e agli effetti dell'art. 140 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, sara' computato nel decennio di permanenza nel gruppo amministrativo il periodo di servizio reso quale segretario di ruolo dell'Istituto, sempreche' trattisi di persona la quale sia in possesso di tutti i requisiti prescritti dal predetto art. 140 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore e dal regolamento di esecuzione del testo unico medesimo per la parte riguardante i concorsi a posti di direttore amministrativo.
Con provvedimento da adottarsi a' sensi dell'art. 44 del sopracitato testo unico i ruoli organici del personale di segreteria e subalterno della Regia universita' di Firenze verranno aumentati dei posti occorrenti per la predetta Facolta', rimanendo in soprannumero il personale assegnato ai sensi del secondo comma del presente articolo, il quale risultasse eventualmente in eccedenza rispetto ai posti medesimi, salvo riassorbimento con le successive vacanze.
Art. 4
#Comma 1
La gestione economica e contabile della Facolta' costituisce nel bilancio dell'Universita' una sezione distinta sulla quale peraltro fa carico l'ammontare della diminuzione effettiva che viene apportata, ai sensi dell'art. 2, comma terzo, del presente decreto, al contributo corrisposto dallo Stato all'Universita'.
Il patrimonio del soppresso Istituto e quello derivante dalla donazione Alfieri, le rendite e tutti i diritti e gli oneri a questo comunque pertinenti, i contributi di enti e di privati e il provento delle tasse d'immatricolazione e d'iscrizione, delle tasse di studenti fuori corso e della sopratassa di ripetizione d'esami sono assegnati alla Regia universita', restando destinati al funzionamento della Facolta', alla quale restano altresi' assegnati i locali ove ha sede l'Istituto.
Puo' inoltre il Consiglio di amministrazione, ove le esigenze del funzionamento della Facolta' le richiedano, disporre in favore di essa le necessarie integrazioni a carico del bilancio generale dell'Universita'.
Art. 5
#Comma 1
((Il consiglio d'amministrazione dell'Universita' di Firenze viene integrato con un componente nominato dal Ministero della pubblica istruzione su designazione degli eredi della famiglia Alfieri di Sostegno)).
Art. 6
#Comma 1
In relazione alla disposizione del secondo comma dell'articolo 2 del presente decreto, le indicazioni aggiunte con l'art. 6 lettera b) del R. decreto 9 settembre 1937-XV, n. 1749, alla tabella D annessa al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore sono cosi' integrate:
«l) Facolta' di scienze politiche, posti di ruolo: 5».
In relazione, inoltre, alla disposizione del terzo comma dello stesso art. 2 vengono apportate le necessarie variazioni all'ammontare del contributo dovuto dallo Stato alla Regia universita' di Firenze giusta la integrazione apportata alla tabella A del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, in base alla lettera a) dell'art. 6 del citato R. decreto 9 settembre 1937-XV, n. 1749.
Art. 7
#Comma 1
Gli studenti del soppresso Istituto superiore libero di scienze sociali e politiche «Cesare Alfieri» di Firenze passano di diritto a tutti gli effetti alla nuova Facolta' di scienze politiche.
Art. 8
#Comma 1
Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore dal 29 ottobre 1938-XVII.
Art. 9
#Comma 1
Con decreto del Ministro per le finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni dipendenti dal presente decreto.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a San Rossore, addi' 8 luglio 1938-XVI
VITTORIO EMANUELE
Bottai - Di Revel
Visto, il Guardasigilli: Solmi
Registrato alla Corte dei conti, addi' 14 dicembre 1938-XVII
Atti del Governo, registro 404, foglio 69. - Mancini