REGIO DECRETO

Modificazioni all'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato. (041U0120)

Numero 120 Anno 1941 GU 20.03.1941 Codice 041U0120

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-01-13;120

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

La tabella A annessa al testo unico sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con R. decreto 30 ottobre 1933-XII, n. 1611, modificata dal R. decreto 17 settembre 1936-XIV, n. 1854, e' sostituita dalla tabella A, annessa al presente decreto, vistata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, e dal Ministro per le finanze.


Art. 2

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Comma 1

L'incarico di segretario generale e' conferito con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, su proposta dell'avvocato generale ad un avvocato dello Stato, di grado 4° o 5°.



Art. 3

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Comma 1

Gli avvocati dello Stato, di grado non superiore al quarto, ai quali, anche in applicazione di disposizioni di legge o di regolamento, vengono col loro consenso, affidati uffici, incarichi speciali o missioni, compresi quelli da espletarsi presso le Amministrazioni o gli Enti pubblici di cui all'art. 43 del testo unico approvato con R. decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, modificato dall'art. 1 della legge 16 novembre 1939, n. 1889, che non consentono il regolare e continuo esercizio delle funzioni di avvocato dello Stato, sono, temporaneamente, collocati fuori ruolo.

Al collocamento fuori ruolo si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro per il tesoro e con gli altri Ministri interessati, sentito l'avvocato generale dello Stato, osservandosi le disposizioni del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2958, e l'art. 17 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898.

Al cessare dall'incarico gli avvocati dello Stato collocati fuori ruolo riassumono il posto che loro compete nel ruolo in relazione alla anzianita' di grado e, qualora non vi siano vacanze, l'ultimo del ruolo rimane in soprannumero.

I soprannumeri che si formino per effetto della presente disposizione sono riassorbiti dalle vacanze che verranno successivamente a formarsi.

((Gli avvocati dello Stato chiamati a far parte dei gabinetti o degli uffici legislativi dipendenti da un Ministro della Repubblica o cui sia conferito uno degli incarichi previsti dai decreti del Presidente della Repubblica 30 aprile 1958, n. 571 e 21 aprile 1972, n. 472, o che siano nominati commissari del Governo nelle regioni a statuto ordinario sono collocati fuori ruolo.

Gli avvocati dello Stato, la cui collaborazione sia richiesta per compiti di natura giuridica in via continuativa e per una durata superiore ad un anno da altra amministrazione dello Stato anche ad ordinamento autonomo, possono essere collocati fuori ruolo.

Gli avvocati dello Stato fuori ruolo o in soprannumero, ai sensi del presente articolo, non possono superare contemporaneamente il numero di venti.

Il collocamento fuori ruolo e' disposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'avvocato generale dello Stato, sentito il consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato))
.(4) ((6))

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AGGIORNAMENTO (4)
La L. 20 giugno 1955, n. 519 nel modificare l'art. 1, comma 1 del Decreto Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 102 ha conseguentemente disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Nel primo comma dell'art. 1 del decreto legislativo 8 marzo 1945, n. 102, sono soppresse le parole "di grado non inferiore al quarto"".


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AGGIORNAMENTO (6)


La L. 3 aprile 1979, n. 103 nel modificare l'art. 1, comma 1 del Decreto Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 102 ha conseguentemente disposto (con l'art. 36, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1 gennaio 1979.


Art. 4

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Comma 1

Nel concorso per la nomina a sostituto avvocato dello Stato di seconda classe la classificazione dei concorrenti e' determinata dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto riportato nella prova orale.

La stessa norma si applica nel concorso per la nomina ad aggiunto di procura.


Art. 5

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Comma 1

Le promozioni nel ruolo dei procuratori dell'Avvocatura dello Stato sono regolate dalle seguenti disposizioni:

Gli aggiunti di procura di seconda classe sono promossi alla prima classe secondo il turno di anzianita' previo giudizio di promovibilita' per merito, quando abbiano compiuto una anzianita' utile di tre anni, calcolando in aumento al servizio prestato nel grado di aggiunto di procura di seconda classe, per non oltre un biennio, il servizio anteriore in magistratura oppure la pratica forense per l'ammissione al concorso di procuratore legale o di aggiunto di procura compiuta successivamente al conseguimento della laurea in giurisprudenza.

Gli aggiunti di procura di prima classe sono promossi al grado di procuratore di terza classe secondo il turno di anzianita', previo giudizio di promovibilita' per merito.

I posti di procuratore di seconda classe sono conferiti per un terzo mediante esame di concorso per merito distinto e per gli altri due terzi mediante esame di idoneita'. Sono ammessi all'esame di merito distinto ed a quello di idoneita' i procuratori di terza classe e gli aggiunti di procura di prima classe, i quali, alla data del decreto che indice l'esame, abbiano compiuto rispettivamente sei od otto anni di effettivo servizio nel ruolo di procura, restando esclusa la valutazione del periodo di pratica forense o di servizio prestato in altri ruoli.

I posti di procuratore di prima classe sono conferiti ai procuratori di seconda classe con almeno tre anni di effettivo servizio in tale grado, per una meta' secondo il turno di anzianita', previo giudizio di promovibilita' per merito, e per l'altra meta' a scelta.


Art. 6

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Comma 1

Gli esami di concorso per merito distinto e di idoneita' per il conferimento dei posti di procuratore di seconda classe sono regolati, in quanto non sia diversamente disposto nel presente provvedimento, dall'art. 52 del regolamento sull'Avvocatura dello Stato approvato con R. decreto 30 ottobre 1933-XII, n. 1612, modificato dall'art. 2 del R. decreto 17 settembre 1936-XIV, n. 1854.

La valutazione complessiva, tanto degli esami di merito distinto, quanto di quelli di idoneita', e' stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto ottenuto in quella orale.



Art. 7

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Comma 1

Sono vincitori del concorso per merito distinto i candidati che hanno riportato la media di otto decimi nelle prove scritte - con non meno di sette decimi in ciascuna di esse ed almeno otto decimi nella prova orale e che, in base alla votazione complessiva, si classificano utilmente in relazione al numero dei posti per i quali e' stato bandito il concorso per merito distinto.

I vincitori di questo concorso hanno precedenza su quelli da promuovere a seguito dell'esame di idoneita'.



Art. 8

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Comma 1

L'esame di idoneita' si considera superato dai candidati 'che hanno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte - con non meno di sei decimi in ciascuna di esse - ed almeno sette decimi nella prova orale.

Coloro che abbiano partecipato al concorso per merito distinto e non siano riusciti vincitori, ma abbiano riportato punti non inferiori al minimo richiesto per superare l'esame di idoneita', sono dispensati da quest'ultimo e vengono classificati nella graduatoria da formarsi per il primo esame di idoneita' che sia bandito dopo che essi abbiano raggiunto l'anzianita' prescritta per potervi essere ammessi.

Agli effetti dell'eventuale promozione per idoneita', di cui al precedente comma, sono ammessi alla prova orale dell'esame per merito distinto anche i candidati che abbiano riportato almeno sette decimi in media nelle prove scritte e sei decimi in ciascuna di esse.

I concorrenti approvati nell'esame di idoneita' e quelli che riportarono nell'esame di concorso per merito distinto i punti richiesti per superare l'esame di idoneita', sono collocati in unica graduatoria, risultante dalla somma dei punti della valutazione complessiva e del coefficiente espresso in ventesimi, relativo all'anzianita' di servizio nel ruolo di procura.



Art. 9

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Comma 1

Il posto di assistente per la vigilanza e' conferito con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, sulla proposta dell'avvocato generale dello Stato, sentita la Commissione permanente del personale, mediante scelta tra il personale statale che abbia compiuto non meno di venti anni di servizio di ruolo e che, a giudizio unanime della Commissione del personale, possieda tutte le qualita' necessarie per l'espletamento delle funzioni inerenti al posto medesimo.


Art. 10

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Comma 1

Nella prima attuazione della tabella A allegata al presente decreto possono essere conferiti nel grado di procuratore di seconda classe i posti disponibili nel grado di procuratore di prima classe.

I posti da assegnare nella prima attuazione del presente decreto e quelli che si renderanno successivamente disponibili nel grado di procuratore di seconda classe saranno conferiti:

a) per un terzo ai funzionari del ruolo di procura con almeno otto anni di effettivo servizio nel ruolo medesimo, i quali nell'esame di concorso per procuratore di seconda classe, espletato in applicazione dell'art. 2 del R. decreto 17 settembre 1936-XIV, n. 1854, abbiano conseguito la votazione richiesta per riuscire vincitori del concorso di merito distinto e che non hanno conseguito la promozione perche' classificati oltre i posti messi a concorso;

b)per un altro terzo mediante esame di idoneita' fra i procuratori di terza classe, che, alla data del decreto che indice l'esame, abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio nel ruolo di procura, restando esclusa la valutazione del periodo di pratica forense o di servizio prestato in altri ruoli;

c) per il rimanente terzo, in base a graduatoria di merito tra i procuratori di terza classe e gli aggiunti di procura di prima classe, che appartengano al ruolo di procura da data anteriore al 30 novembre 1926-V, o che alla data medesima abbiano appartenuto al ruolo della Magistratura dal quale siano poi passati nel ruolo di procura dell'Avvocatura dello Stato, oppure, limitatamente agli ex combattenti ed agli inscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione dal 28 ottobre 1922, che si siano trovati al 30 novembre 1926-V in servizio alle dipendenze dell'Amministrazione dello Stato quali appartenenti al gruppi A o B, ovvero quali impiegati non di ruolo, ed abbiano inoltre compiuto, alla data di entrata in vigore del presente decreto, otto anni di effettivo servizio complessivo ai gradi 9°, 10° ed 11° da valutarsi a mente delle disposizioni vigenti.

I funzionari di cui alla lettera a) hanno la precedenza su quelli di cui alle lettere b) e c).

I candidati che superino gli esami di idoneita' sono collocati nella graduatoria, risultante dalla somma dei punti della valutazione complessiva e del coefficiente, espresso in ventesimi, relativo all'anzianita' di servizio nel ruolo di procura e poscia sono compresi nella graduatoria di merito di cui alla lettera c), intercalandosi in ragione di un idoneo per ognuno dei funzionari iscritti in quest'ultima graduatoria, con precedenza per l'idoneo, salvo il migliore collocamento che a questo spetti in dipendenza del posto occupato nella graduatoria di cui alla lettera c).

I posti non coperti dai funzionari di cui alle lettere a) e b) non possono essere conferiti in base alla lettera c).

Quando l'applicazione del presente articolo non ricorra piu', per mancanza o per impromovibilita' dei funzionari che si trovino nelle condizioni di cui alla lettera c), sono osservate le promozioni tutte le norme degli articoli 5 a 8.


Art. 11

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Comma 1

L'impiegato che, in dipendenza della riduzione di un posto nel grado di archivista, effettuata in corrispondenza della istituzione del posto di assistente per la vigilanza, venga a trovarsi in eccedenza rispetto ai posti di ruolo, e' conservato in soprannumero salvo riassorbimento con la prima vacanza che si verifichera' dopo l'entrata in vigore del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 13 gennaio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI - GRANDI - DI REVEL

Visto, il Guardasigilli: GRANDI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 15 marzo 1941-XIX

Atti del Governo, registro 431, foglio 41. - MANCINI