VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visti i Regi decreti 19 ottobre 1930, n. 1398 e n. 1399, che
approvano i nuovi Codici penale e di procedura penale;
Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Consiglio di Stato ;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto con il Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:
E' approvato l'unito regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena, visto d'ordine Nostro dal Ministro per la giustizia e gli affari di culto.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a San Rossore, addi' 18 giugno 1931 - Anno IX
VITTORIO EMANUELE
Mussolini - Rocco - Mosconi.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addi' 25 giugno 1931 - Anno IX
Atti del Governo, registro 309, foglio 159. - Mancini.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1