REGIO DECRETO

REGIO DECRETO 531/1940 - Norme per l'attuazione della legge 23 novembre 1939-XVIII, n. 1966, circa la disciplina delle societa' fiduciarie e di revisione. (040U0531)

Norme per l'attuazione della legge 23 novembre 1939-XVIII, n. 1966, circa la disciplina delle societa' fiduciarie e di revisione. (040U0531)

Numero 531 Anno 1940 GU 12.06.1940 Codice 040U0531

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-04-22;531

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Per ottenere l'autorizzazione prevista dall'art. 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, le Societa' fiduciarie e di revisione dovranno presentare apposita istanza al Ministero delle corporazioni.

Alla predetta domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° copia dell'atto costitutivo;

2° copia dello statuto;

3° copia dell'ultimo bilancio regolarmente approvato;

4° dimostrazione specifica degli scopi che la Societa' si propone e dei mezzi predisposti per raggiungerli con particolare riguardo alla sua organizzazione interna;

5° relazione analitica dell'attivita' svolta dalla Societa' a partire dalla sua costituzione;

6° per gli amministratori, certificato di cittadinanza italiana e certificato di iscrizione negli albi professionali, ai sensi dell'art. 4 della legge;

7° per il personale della Societa', dimostrazione del possesso del titolo di studio idoneo alla iscrizione in uno degli albi professionali ammessi dalla legge, nonche' i requisiti di cittadinanza e moralita' richiesti per la iscrizione negli albi stessi.


Art. 2

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Comma 1

Quando la Societa' si e' costituita sotto la forma di Societa' anonima la domanda di cui al precedente articolo dovra' inoltre essere corredata da documenti atti a provare:

1) che il capitale sociale, interamente versato, raggiunga l'ammontare previsto dall'art. 3 della legge ed e' investito in titoli di Stato o garantiti dallo Stato nella misura stabilita in detto articolo;

2) che i titoli predetti sono stati costituiti in deposito vincolato nella forma di cui all'articolo stesso;

3) che tutti i componenti del Collegio sindacale sono iscritti negli albi professionali e almeno due negli albi degli esercenti in materia di economia e commercio o in quello dei ragionieri o nel ruolo dei revisori dei conti.

Quando la Societa' e' costituita sotto forma di Societa' a garanzia limitata si applicano le norme dei precedenti comma 1) e 2).

Quando la Societa' e' costituita sotto forma di Societa' in nome collettivo o accomandita semplice e qualora non siano prestate le garanzie previste dalla prima parte di questo articolo per le Societa' anonime, la domanda deve essere corredata da documenti atti a provare che ciascuno dei soci a responsabilita' illimitata e' in grado di rispondere per le obbligazioni sociali con un patrimonio adeguato agli scopi della Societa'.



Art. 3

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Comma 1

La vigilanza sulle Societa' fiduciarie e di revisione e' esercitata per mezzo dell'esame dei bilanci annuali, i quali devono essere inviati al Ministero delle corporazioni entro un mese dalla loro approvazione, e per mezzo d'ispezioni periodiche e straordinarie dell'amministrazione sociale, affidate a funzionari governativi.

La Societa' ha l'obbligo di fornire tutte le spiegazioni e di presentare tutti i documenti richiesti dal funzionario governativo incaricato dell'ispezione o direttamente dal Ministero delle corporazioni.

I risultati di ogni ispezione devono essere fatti constatare per mezzo di processo verbale redatto in doppio esemplare, di cui uno viene rilasciato alla Societa' e l'altro e' ritirato dal funzionario ispettore che lo trasmettera' al Ministero delle corporazioni.

Qualora sorga contestazione tra i funzionari ispettori e i rappresentanti della Societa' deve farsene espressa menzione nel verbale. Esso porta la firma di tutti gli intervenuti, i quali possono farvi inserire tutte le dichiarazioni che ritengono opportune.

Il processo verbale deve essere presentato al Consiglio di amministrazione della Societa' nella sua piu' vicina adunanza, ed anche prima se dall'ispezione risultino fatti gravi.

Devono essere pure presentate al Consiglio di amministrazione le osservazioni del Ministero sui risultati delle ispezioni.

Al fine di rendere piu' continuativa ed efficace la vigilanza devoluta allo Stato sulle Societa' fiduciarie e di revisione, il Ministero delle corporazioni ha facolta' di designare presso le Societa' autorizzate un commissario permanente.


Art. 4

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 18 APRILE 1994, N. 361))


Art. 5

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Comma 1

Le spese per le ispezioni di cui all'art. 3 sono a carico delle Societa' soggette a vigilanza.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 22 aprile 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

Mussolini - Ricci - Grandi

Visto, il Guardasigilli: Grandi

Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 giugno 1940-XVIII

Atti del Governo, registro 422, foglio 42. - Mancini