E' approvato l'unito regolamento per il servizio metrico, per il personale dell'Amministrazione metrica, per le verificazioni prima e periodica obbligatoria dei pesi, delle misure, degli strumenti per pesare e per misurare; per la verificazione dei misuratori dei gas e dei manometri campioni; per il saggio e marchio facoltativo dei metalli preziosi, per la verificazione facoltativa dei termometri, degli alcoolometri e di altri strumenti di misura, visto, d'ordine Nostro, dai ministri d'agricoltura, industria e commercio, delle finanze e del tesoro.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Salvo le disposizioni dell'art. 164, l'annesso regolamento entrera' in vigore col 1° gennaio 1910.
Art. 3
#Comma 1
Per l'applicazione delle disposizioni contenute nell'annesso regolamento, il Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio, sentita la Commissione superiore metrica, approvera' apposite istruzioni che potranno sottoporsi a revisione ogni qualvolta sia riconosciuto opportuno, sentita la Commissione predetta.
Art. 4
#Comma 1
Sono abrogati: il regolamento approvato con R. decreto 7 novembre 1890, n. 7249 (serie 3ª), i successivi RR. decreti che lo hanno modificato, il regolamento approvato con R. decreto 3 luglio 1892, n. 367, e tutte le altre disposizioni contrarie all'annesso regolamento.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 31 gennaio 1909.
VITTORIO EMANUELE.
Giolitti - Cocco-Ortu - Lacava - Carcano.
Visto, II guardasigilli: Orlando.