E' approvato l'annesso regolamento, firmato d'ordine Nostro dal ministro proponente, in applicazione della legge sulla pesca 4 marzo 1877, n. 3706, nella parte riguardante la pesca fluviale e lacuale.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Il predetto regolamento avra' esecuzione un mese dopo la pubblicazione di esso nella Gazzetta ufficiale del Regno.
Art. 3
#Comma 1
Le disposizioni finora vigenti sull'uso delle reti e degli altri attrezzi da pesca per le acque dolci (eccettuata la «canna» o «lenza» prevista nell'art. 10 dell'annesso regolamento) cesseranno di avere vigore di mano in mano che verranno pubblicate, nel Foglio degli annunzi giudiziari della Provincia, le dichiarazioni Ministeriali sulle reti e sugli altri attrezzi da pesca permessi e dopo trascorso il termine da tale pubblicazione che sara' fissato nelle dichiarazioni stesse.
Le norme finora vigenti sulla pesca e sul commercio del pesce dei vivai o stabilimenti piscicoli privati resteranno in vigore fino allo spirare di un semestre dalla pubblicazione del presente regolamento, semestre che viene assegnato per la compilazione e pubblicazione dell'elenco ministeriale degli stabilimenti privati e delle private persone indicati nell'art. 14 dell'annesso regolamento.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 22 novembre 1914.
VITTORIO EMANUELE.
Salandra - Cavasola - Ciuffelli.
Visto, Il guardasigilli: Orlando.