REGIO DECRETO

Col quale e' approvato un nuovo regolamento per la pesca fluviale e lacuale. (014U1486)

Numero 1486 Anno 1914 GU 04.02.1915 Codice 014U1486

urn:nir:stato:regio.decreto:1914-11-22;1486

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

E' approvato l'annesso regolamento, firmato d'ordine Nostro dal ministro proponente, in applicazione della legge sulla pesca 4 marzo 1877, n. 3706, nella parte riguardante la pesca fluviale e lacuale.


Art. 2

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Comma 1

Il predetto regolamento avra' esecuzione un mese dopo la pubblicazione di esso nella Gazzetta ufficiale del Regno.


Art. 3

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Comma 1

Le disposizioni finora vigenti sull'uso delle reti e degli altri attrezzi da pesca per le acque dolci (eccettuata la «canna» o «lenza» prevista nell'art. 10 dell'annesso regolamento) cesseranno di avere vigore di mano in mano che verranno pubblicate, nel Foglio degli annunzi giudiziari della Provincia, le dichiarazioni Ministeriali sulle reti e sugli altri attrezzi da pesca permessi e dopo trascorso il termine da tale pubblicazione che sara' fissato nelle dichiarazioni stesse.

Le norme finora vigenti sulla pesca e sul commercio del pesce dei vivai o stabilimenti piscicoli privati resteranno in vigore fino allo spirare di un semestre dalla pubblicazione del presente regolamento, semestre che viene assegnato per la compilazione e pubblicazione dell'elenco ministeriale degli stabilimenti privati e delle private persone indicati nell'art. 14 dell'annesso regolamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 22 novembre 1914.

VITTORIO EMANUELE.

Salandra - Cavasola - Ciuffelli.

Visto, Il guardasigilli: Orlando.