REGIO DECRETO

REGIO DECRETO 2153/1935 - Aggregazione alla Regia universita' di Roma, come Facolta', dei Regi Istituti superiori d'ingegneria, di architettura, di scienze economiche e commerciali e di magistero della stessa sede. (035U2153)

Aggregazione alla Regia universita' di Roma, come Facolta', dei Regi Istituti superiori d'ingegneria, di architettura, di scienze economiche e commerciali e di magistero della stessa sede. (035U2153)

Numero 2153 Anno 1935 GU 27.12.1935 Codice 035U2153

urn:nir:stato:regio.decreto:1935-10-27;2153

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

A decorrere dal 29 ottobre 1935-XIV, alla Regia universita' di Roma, sono aggregati i seguenti Istituti della stessa sede:

Regio istituto superiore d'ingegneria, che costituisce la Facolta' d'ingegnera civile e industriale, la Facolta' d'ingegneria mineraria e la Scuola d'ingegneria aeronautica;

Regio istituto superiore di architettura, che costituisce la Facolta' di architettura;

Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali, che costituisce la Facolta' di scienze economiche e commerciali;

Regio istituto superiore di magistero, che costituisce la Facolta' di magistero con l'ordinamento didattico vigente per gli Istituti superiori di magistero.

Per le aggregazioni sono stabilite la modalita' indicate negli articoli, che seguono:


Comma 2

§ I. - Aggregazione del Regio istituto superiore d'ingegneria.

Art. 2

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Comma 1

Alla Regia universita' di Roma, sono assegnati:

a) i professori di ruolo e personale di segreteria, assistente, tecnico e subalterno in servizio presso il Regio istituto superiore di ingegneria nello stato di diritto e di fatto in cui si trovano;

b) il contributo annuo dello Stato determinato a favore del Regio istituto superiore d'ingegneria alla data 29 ottobre 1935-XIV, in relazione alla somma stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale;

c) i contributi di qualsiasi natura che sono corrisposti all'Istituto medesimo da enti o da privati sovventori;

d) l'uso perpetuo degl'immobili, la proprieta' del materiale mobile e tutti i diritti e gli oneri patrimoniali pertinenti allo stesso Istituto.


Art. 3

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Comma 1

Le entrate e le spese riguardanti le Facolta' di ingegneria civile e industriale e di ingegneria mineraria e la Scuola di ingegneria aeronautica, pur essendo gestite dal Consiglio di amministrazione dell'Universita', costituiranno una sezione separata nel bilancio dell'Universita' stessa.



Art. 4

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Comma 1

Al ruolo dei professori delle Regia universita' di Roma, sono aggiunti i seguenti posti che precentemente sono assegnati al Regio istituto superiore d'ingegneria:

per la Facolta' d'ingegnere civile e industriale sedici posti, di cui uno e' riservato all'insegnamento delle trasmissioni e misure speciali telegrafiche e telefoniche ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 23 ottobre 1930-VII, n. 1411;

per la Facolta' d'ingegneria mineraria tre posti;

per la Scuola d'ingegneria aeronautica cinque posti.

Il ruolo del personale di segreteria, assistente, tecnico e subalterno della Regia universita' di Roma, verra' dalle Autorita' accademiche aumentato dei posti occorrenti per le anzidette Facolta' e Scuola, rimanendo in soprannumero fino al riassorbimento con le successive vacanze, il personale assegnato ai sensi dell'art. 2, lettera a) del presente decreto, il quale risultasse in eccedenza rispetto ai posti medesimi.

Il posto statale di direttore amministrativo di terza classe, gia' assegnato all'Istituto, viene assegnato all'Universita'. L'eventuale titolare del posto medesimo ha le funzioni di direttore amministrativo aggiunto per coadiuvare il direttore amministrativo dell'Universita'.


Art. 5

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Comma 1

In relazione alle disposizioni di cui all'art. 2 lettera b) e all'art. 4, comma primo del presente decreto:

a) s'intende soppresso il n. 16 della tabella A annessa al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, mentre il n. 9 della tabella stessa s'intende integrato del contributo dovuto dallo Stato all'Istituto superiore d'ingegneria a norma della citata lettera b) dell'articolo 2;

b) s'intende soppresso il numero 16 della tabella D annessa al sopracitato testo unico, mentre il numera 9 della tabella medesima s'intende integrato con le aggiunte seguenti: «h) Facolta' d'ingegneria civile e industriale: posti di ruolo 16. Un posto di ruolo e' riservato all'insegnamento delle trasmissioni e misure speciali telegrafiche e telefoniche (art. 1, R. decreto-legge 23 ottobre 1930-VIII, n. 1411); i) Facolta' d'ingegneria mineraria: posti di ruolo 3; l) Scuola d'ingegneria aeronautica: posti di ruolo n. 5».

S'intende inoltre modificata la tabelle G annessa al predetto testo unico in relazione alle disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente.


Comma 2

§ II. - Aggregazione del Regio istituto superiore di architettura.

Art. 6

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Comma 1

Alla Regia universita' di Roma sono assegnati:

a) professori di ruolo ed il personale di segreteria, assistente, tecnico e subalterno in servizio presso l'Istituto superiore di architettura, nello stato di diritto e di fatto in cui si trovano;

b) il contributo annuo dello Stato determinato a favore del Regio istituto superiore di architettura alla data del 29 ottobre 1935-XIV, in relazione alla somma stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale;

c) i contributi di qualsiasi natura che sono corrisposti all'Istituto medesimo da enti e da privati sovventori;

d) l'uso perpetuo degli immobili, la proprieta' del materiale mobile e tutti i diritti e gli oneri patrimoniali pertinenti allo stesso Istituto;


Art. 7

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Comma 1

Le entrate e le spese riguardanti la Facolta' di architettura, pur essendo destite dal Consiglio di amministrazione dell'Universita', costituiranno una sezione separata nel bilancio dell'Universita' stessa.



Art. 8

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Comma 1

Al ruolo dei professori della Regia universita' di Roma, sono aggiunti per la nuova Facolta' di architettura i sette posti di professore di ruolo precentemente assegnati al Regio istituto superiore di architettura.

Il ruolo del personale di segreteria, assistente, tecnico subalterno della Regia universita' di Roma, verra' dalle Autorita' accademiche aumentato dei posti occorrenti per l'anzidetta Facolta', rimanendo in soprannumero, fino a riassorbimento con le successive vacanze, il personale assegnato ai sensi dell'art. 6, lettera a) del presente decreto, il quale risultasse in eccedenza rispetto ai posti medesimi.


Art. 9

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Comma 1

In relazione alle disposizioni di cui all'art 6, lett. b) del presente decreto s'intende soppresso il n. 17, della tabella A, annessa al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, mentre il n. 9, della tabella stessa s'intende integrato del contributo dovuto dallo Stato all'istituto superiore di architettura a norma della citata lett. b), dell'art. 6.

In relazione inoltre alle disposizioni di cui al primo comma del precedente articolo s'intende soppresso il n. 17 della tabella D, annessa al sopracitato testo unico, mentre il numero 9 della tabella medesima s'intende integrato con l'aggiunta seguente: «m) Facolta' di architettura: posti di ruolo 7».


Comma 2

§ III. - Aggregazione del Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali:

Art. 10

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Comma 1

A decorrere dal 29 ottobre 1935-XIV, e' devoluto allo Stato il contributo di annue L. 71.020 presentemente corrisposto dal Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Roma per il mantenimento del Regia istituto superiore di scienze economiche e commerciali.

Al ruolo dei professori della Regia universita' di Roma sono aggiunti tredici posti a carico dello Stato per la Facolta' di scienze economiche e commerciali.

E' assegnato altresi' all'Universita', per la Facolta' scienze economiche e commerciali, il posto di ruolo riservato di «economia e legislazione agraria» la cui spesa fu posta a carico del Consiglio provinciale dell'Economia corporativa di Roma, per effetto del R. decreto 17 marzo 1937-V, n. 459, dovendo per il posto medesimo applicarsi il secondo comma dell'art. 63 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore.

Lo Stato corrispondera' alla Regia Universita' di Roma, un contributo annuo pari alla differenza fra l'ammontare dei contributi presentemente corrisposti dallo Stato medesimo e dal Consiglio provinciale dell'economia corporativa per il mantenimento dell'Istituto superiore di scienze economiche e commerciali e la spesa media assunta dallo Stato medesimo per i tredici posti di professore di ruolo.

Inoltre per ogni posto di professore di ruolo che non risulti coperto lo Stato corrispondera' all'Universita' la somma di L.
29.500.

Sul contributo complessivo dovuto dallo Stato alla Regia universita' di Roma il Ministero dell'Educazione nazionale tratterra':

a) la somma annua di L. 134.363 (centotrentaquattromilatrecentosessantatre) da corrispondere alla Cassa di risparmio del Banco di Napoli, mediante versamenti a rate semestrali uguali con scadenza al 1° dicembre e al 1° giugno di ciascun anno sino al 1° giugno 1965, in dipendenza del mutuo stipulato il 2 aprile 1924-II, fra il Banco di Napoli da una parte e l'Istituto superiore di studi commerciali di Roma e il Ministero dell'economia nazionale dall'altro, rogato in Roma dal notaio Metello Mencarelli;

b) la somma annua di L. 90.490,20 (novantamilaquattrocentonovanta e centesimi venti) da corrispondere alla Cassa di risparmio del Banco di Napoli, mediante versamento di rate semestrali uguali al 1° gennaio e al 1° luglio di ciascun anno sino al 1° luglio 1962, in dipendenza del mutuo stipulato il 30 maggio 1927-V, fra il Banco di Napoli da una parte e l'Istituto Superiore di scienze economiche e commerciali e il Ministero dell'economia nazionale dall'altra, rogato in Napoli dal notaio Giuseppe Maria Macchia.


Art. 11

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Comma 1

Sono in pari tempo assegnati alla suddetta Universita':

a) i professori di ruolo dell'Istituto, i quali passano a carico dello Stato, dovendo applicarsi il secondo comma dell'art. 100 del Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore per il professore titolare del posto di cui all'art. 10, comma 3°, del presente decreto;

b) nello stato di diritto e di fatto in cui si trovano i professori ordinari e straordinari fuori ruolo titolari di lingue moderne i quali passano anch'essi a carico dello Stato, dovendo pero' l'Universita' rimborsare allo Stato gli emolumenti di cui essi sono provvisti;

c) nello stato di diritto e di fatto in cui si trova, il personale di segreteria, assistente, tecnico e subalterno dell'Istituto medesimo;

d) i contributi di qualsiasi natura, eventualmente corrisposti all'Istituto medesimo da enti o da privati, esclusi quelli degli enti indicati all'art. 1 del R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071;

e) l'uso perpetuo degl'immobili, la proprieta' del materiale mobile e tutti i diritti e gli oneri patrimoniali pertinenti all'Istituto.


Art. 12

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Comma 1

Le entrate e le spese riguardanti la Facolta' di scienze economiche e commerciali, pure essendo gestito dal Consiglio di Amministrazione dell'Universita', costituiranno, nel bilancio dell'Universita' stessa, una sezione distinta sulla quale peraltro fara' carico l'ammontare della diminuzione effettiva che viene apportata ai sensi dell'art. 10 ultimo comma e dell'art. 11, lett. b) del presente decreto.



Art. 13

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Comma 1

Il ruolo organico del personale di segreteria, assistente tecnico e subalterno della Regia universita' di Roma, verra' dalle Autorita' accademiche aumentato dei posti occorrenti per la detta Facolta', rimanendo in soprannumero, fino a riassorbimento con le successive vacanze, il personale assegnato ai sensi dell'art. 11, lettera c) del presente decreto il quale risultasse in eccedenza rispetto ai posti medesimi.

Il posto statale di direttore amministrativo di terza classe, gia' assegnato all'Istituto, viene assegnato all'Universita'. L'eventuale titolare del posto medesimo ha le funzioni di direttore amministrativo aggiunto per coadiuvare il direttore amministrativo dell'Universita'.


Art. 14

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Comma 1

In relazione alle disposizioni di cui al secondo, terzo e quarto comma dell'art. 10 del presente decreto:

a) s'intende soppresso il numero 37 della tabella D, annessa al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, mentre il numero 9 della tabella medesima s'intende integrato con l'indicazione e la nota seguente: «n) Facolta' di scienze economiche e commerciali: posti di ruolo 13. Vi e', inoltre, un posto di ruolo riservato all'insegnamento di economia e legislazione agraria. La spesa relativa e' a carico del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Roma, ai sensi del decreto 17 marzo 1927-V, n. 459»;

b) s'intende soppresso il n. 26 della tabella B, annessa al sopracitato testo unico, mentre il numero 9 della tabella A, del detto testo unico s'intende integrato con l'aggiunta del contributo annuo dovuto dallo Stato a norma del comma 4°, dell'art. 10 suddetto.

S'intende, inoltre, modificata la tabella G, annessa al testo unico predetto, in relazione alle disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente.



Comma 2

§ IV. - Aggregazione del Regio istituto superiore di magistero.

Art. 15

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Comma 1

Le tasse e sopratasse scolastiche della Facolta' di magistero, nella misura di cui alla tabella N, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, sono devolute in conformita' delle disposizioni di cui all'art. 152 di detto testo unico, applicandosi per la tassa di concorso per l'ammissione la disposizione dell'art. 225, secondo comma, del testo unico medesimo.

Lo Stato corrispondera' all'Universita' di Roma un maggiore contributo annuo pari all'ammontare della dotazione annua presentemente corrisposta dallo Stato medesimo all'Istituto superiore di magistero, della spesa per quattro incarichi d'insegnamento e di quella per quattro posti di personale subalterno, dedotto l'importo delle tasse scolastiche pari all'ammontare delle tasse stesse riscosse nell'anno precedente.



Art. 16

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Comma 1

Alla Regia universita' di Roma, sono assegnati:

a) i professori di ruolo e il personale di segreteria e subalterno in servizio presso il Regio istituto superiore di magistero, nello stato di diretto e di fatto in cui si trovano;

b) i contributi di qualsiasi natura che sono corrisposti all'Istituto medesimo da enti o da privati sovventori.


Art. 17

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Comma 1

Il Governatore di Roma, e' obbligato a continuare a fornire alla Facolta' di magistero i locali e l'arredamento e a provvedere a quanto in genere occorra alla Facolta' stessa.



Art. 18

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Comma 1

Le entrate e le spese riguardanti la Facolta' di magistero, pure essendo gestite dal Consiglio di amministrazione dell'Universita', costituiranno una sezione separata nel bilancio dell'Universita' stessa.



Art. 19

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Comma 1

Al ruolo dei professori della Regia universita' di Roma, sono aggiunti per la nuova Facolta' di magistero otto posti di ruolo assegnati presentemente al Regio istituto superiore di magistero.

Il ruolo del personale di segreteria e subalterno della Regia universita' di Roma, verra' dalle Autorita' accademiche aumentato dei posti occorrenti per l'anzidetta Facolta', rimanendo in soprannumero fino a riassorbimento con le successive vacanze, il personale assegnato ai sensi dell'art. 16, lett. a), del presente decreto, il quale risultasse in eccedenza rispetto ai posti medesimi.



Art. 20

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Comma 1

Per ognuno dei subalterni di ruolo di cui alla lett. a), dell'art. 16, del presente decreto l'Universita' rimborsera' allo Stato la somma di lire 8000.



Art. 21

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Comma 1

In relazione alle disposizioni di cui al primo comma dell'art. 19, del presente decreto s'intende soppresso il numero 43 della tabella D, annessa al testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, mentre il numero 9 della tabella medesima s'intende integrato con l'indicazione e la nota seguenti: «o) Facolta' di magistero: posti di ruolo otto, due posti sono riservati esclusivamente per gl'insegnamenti delle lingue e letterature straniere moderne (art. 38, R. decreto 4 settembre 1925, n. 1604)».

S'intende inoltre modificata la tabella M, annessa al predetto testo unico in relazione alla disposizione di cui al secondo comma dell'articolo citato circa il personale subalterno.


Art. 22

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Comma 1

Con decreto del Ministro per le finanze, saranno introdotte in bilancio le variazioni dipendenti dal presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addi' 27 ottobre 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE

De Vecchi di Val Cismon - Di Revel.

Visto, il Guardasigilli: Solmi.

Registrato alla Corte dei conti, addi' 20 dicembre 1935 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 367, foglio 129. - Mancini.