Dal 1° luglio 1923 le spese necessarie per il primo stabilimento delle Corti e sezioni di Corte di appello, delle Corti di assise, dei tribunali e dei rispettivi uffici di Regia procura, nonche' delle preture sono a carico dei Comuni componenti la circoscrizione territoriale dell'ufficio, al quale le spese si riferiscono.
A decorrere dalla stessa data sono del pari a carico dei Comuni interessati le spese di annua pigione dei locali ad uso degli uffici giudiziari, di riparazione e manutenzione dei locali stessi e di acquisto e riparazione dei mobili degli uffici medesimi.
I locali demaniali adibiti ad uso di uffici giudiziari continueranno a conservare tale destinazione.
I Comuni interessati dovranno pero' corrispondere allo Stato, nella misura che verra' determinata dal Ministro delle finanze, su parere dell'ufficio locale del Genio civile e fino a quando sara' loro conservato l'uso dei locali stessi, un contributo, a titolo di affitto, salvo facolta' di offrire altri locali adatti.
Il pagamento ed il reparto del contributo di cui al precedente comma hanno luogo secondo le norme di cui all'articolo seguente.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Le spese indicate nell'articolo precedente, tranne per un sesto che rimane a carico esclusivo del Comune capoluogo della circoscrizione giudiziaria, sono ripartite fra tutti i Comuni, compreso il suindicato Comune capoluogo che formano il territorio giurisdizionale della relativa magistratura, in ragione della popolazione dei singoli Comuni.
In caso di bisogno, tali spese debbono anticiparsi dal Comune in cui e' la sede dell'ufficio giudiziario, salvo regresso verso gli altri Comuni per la parte ad essi spettante.
Art. 3
#Comma 1
A decorrere dal 1° luglio 1923 il Comune capoluogo della circoscrizione giudiziaria s'intende sostituito al Ministero della giustizia o degli affari di culto nei diritti e negli obblighi relativi al fitto di locali ad uso degli uffici giudiziari.
E' in facolta' dei Comuni stessi di sciogliere, sempre che lo ritengano conveniente, i contratti in corso, con il preavviso di sei mesi da notificarsi ai proprietari e senza alcuna controprestazione.
Art. 4
#Comma 1
Nella scelta dei locali ad uso degli uffici giudiziari deve intervenire il parere dell'ufficio locale del Genio civile circa la idoneita' di essi all'uso cui voglionsi destinare e deve ottenersi l'assenso dei capi figli uffici da collocarvi e, per le preture, quello del procuratore del Re.
In caso di dissenso, decide il Ministro della giustizia e degli affari di culto, udito il prefetto della Provincia in cui e' il Comune sede dell'ufficio giudiziario per il quale si provvede.
Art. 5
#Comma 1
Dalla medesima data del 1° luglio 1923 i mobili che arredano gli uffici giudiziari, ferma rimanendo la specifica destinazione di essi, passeranno in proprieta' dei Comune in cui e' la sede dell'ufficio giudiziario, dopo recognizione in base agli stati di consistenza e previo regolare atto di consegna.
Art. 6
#Comma 1
Ai locali ed ai mobili della Corte di cassazione del Regno e degli uffici giudiziari che hanno sede nel palazzo di giustizia in Roma, provvedo lo Stato.
Art. 7
#Comma 1
Per gli uffici giudiziari, soppressi o trasferiti ad altra sede la pigione dei locali, fino al 31 dicembre 1923, rimane a carico dello Stato.
I mobili che arredano gli uffici trasferiti ad altra sede, passeranno, a far tempo dal 1° ottobre 1923, in proprieta' del Comune in cui e' la sede dell'ufficio trasferito, secondo le modalita' stabilite nell'art. 5.
I mobili degli uffici soppressi rimangono di proprieta' dello Stato.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 3 maggio 1923.
VITTORIO EMANUELE.
MUSSOLINI - OVIGLIO - DE' STEFANI.
Visto il Guardasigilli: OVIGLIO.