REGIO DECRETO

REGIO DECRETO 3170/1923 - Modificazioni all'ordinamento della Regia guardia di finanza. (023U3170)

Modificazioni all'ordinamento della Regia guardia di finanza. (023U3170)

Numero 3170 Anno 1923 GU 15.02.1924 Codice 023U3170

urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-31;3170

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Al primo comma dell'art. 3 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1281, aggiungere: «e da un ufficio militare».

((«Il reclutamento degli ufficiali della Regia guardia di finanza in servizio permanente effettivo si effettua nominando al grado di sottotenente gli allievi che abbiano superato con buon esito presso la scuola allievi ufficiali il corso di istruzione della durata normale di tre anni scolastici.

«Possono essere ammessi alla scuola allievi ufficiali secondo le norme determinate dal Ministro per le finanze con suo decreto:

a) fino alla concorrenza di meta' dei posti, i giovani forniti di titolo finale di studi conseguito in istituti di istruzione media di secondo grado da stabilire con decreto Ministeriale, che possiedano i requisiti necessari per essere ammessi a prestare servizio nel Corpo o, se gia' appartenenti alla Regia guardia di finanza, il requisito della buona condotta e che siano riusciti vincitori dell'apposito concorso per esami, cui possono partecipare sempre quando abbiano compiuto il 18° e non altrepassato il 25° anno di eta' nell'ultimo giorno utile per la presentazione delle domande;

b) per l'altra meta' dei posti, i sottufficiali del Corpo che possiedano il requisito della buona condotta e che siano riusciti vincitori dell'apposito concorso per esami, cui possono partecipare sempre quando, nell'ultimo giorno utile per la presentazione delle domande, abbiano almeno quattro anni di servizio militare, di cui uno da sottufficiale, e non abbiano oltrepassato il 30° anno di eta'.

«In difetto di elementi idonei in una delle due categorie, la proporzione sara' variata a favore dell'altra.

«Gli ammessi alla scuola allievi ufficiali non appartenenti al Corpo contraggono una ferma triennale di servizio con diritto a rescinderla ove, al termine dei corsi, non fossero riconosciuti idonei a coprire il grado di sottotenente o anche prima, qualora vengano allontanati d'autorita' dalla scuola stessa o chiedano di esserne dimessi per rinuncia al corso.

«Tale diritto di rescissione compete a tutti gli allievi ufficiali per i vincoli di servizio contratti durante la loro appartenenza alla scuola.

«Gli allievi che vengono a cessare di appartenere alla scuola allievi ufficiali non possono esservi riammessi.

«Durante la permanenza alla scuola predetta gli allievi provenienti dai licenziati delle scuole medie, che non abbiano grado di sottufficiale, godono della paga di sottobrigadiere»))
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Art. 2

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Art. 3

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Comma 1

L'art. 6 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1281, e' sostituito dal seguente:

I marescialli maggiori sono tratti, mediante esame, dai marescialli capi che abbiano almeno quattro anni di anzianita' nel grado, nella proporzione di un terzo a scelta e di due terzi in ordine di anzianita'.

In mancanza di promovibili a scelta, le promozioni avranno luogo fra i marescialli capi inscritti nel quadro di avanzamento in ordine di anzianita'.

I marescialli capi del ramo mare che abbiano frequentato con buon esito il corso di abilitazione al comando di unita' navali del Corpo o il corso meccanici alla scuola meccanici o il corso di fuochista motorista navale alla scuola F. M. N. della Regia marina ed abbiano esercitato per almeno cinque anni di cui due col grado attuale in comando od in direzione di macchina di unita' di crociera a vapore od a motore, le mansioni relative alla propria specialita' tecnica, possono a loro domanda essere esonerati dall'esame per l'avanzamento ad anzianita' a maresciallo maggiore.

La loro iscrizione nel relativo quadro di avanzamento e', pero', subordinata all'esito favorevole dell'esperimento tecnico cui verranno sottoposti secondo le norme che saranno stabilite con apposito decreto Ministeriale.

Non possono fruire di tale vantaggio i marescialli capi gia' esonerati, per effetto di precedenti disposizioni, dagli esami per l'avanzamento a maresciallo.

I marescialli idonei alla promozione sono promossi marescialli capi al compimento del terzo anno di permanenza nel grado.

I marescialli sono tratti dai brigadieri riconosciuti idonei, per due terzi in ordine di anzianita', fra quelli che hanno almeno quattro anni di permanenza nel grado, e per un terzo a scelta, mediante appositi esami ai quali potranno concorrere gli aventi non meno di due anni di grado.

I brigadieri sono tratti dai sottobrigadieri riconosciuti idonei, per due terzi in ordine di anzianita', fra quelli che hanno almeno due anni di permanenza nel grado, e per un terzo a scelta, mediante appositi esami, ai quali potranno concorrere gli aventi non meno di un anno di grado.

Le norme ed i programmi relativi agli avanzamenti di cui al presente articolo saranno fissati da apposito decreto Ministeriale.

E' lasciata facolta' al Comando generale della Regia guardia di finanza di determinare di volta in volta i limiti di anzianita' entro i quali debbono trovarsi compresi i sottufficiali di ogni grado, per poter essere inscritti nel quadro di avanzamento ad anzianita' e per poter essere ammessi a concorrere agli esami d'avanzamento a scelta.

I sottobrigadieri sono tratti dai militari di truppa che abbiano frequentato con buon esito la Scuola allievi sottufficiali, alla quale potranno essere ammessi, in seguito ad esame, dopo due anni almeno di servizio nel Corpo. (8) ((9))
((I modi e le condizioni per l'ammissione ai corsi allievi sottufficiali saranno stabiliti dal regolamento)). ((9))

I militari del ramo mare che abbiano frequentato la scuola meccanici della Regia marina, conseguendo la relativa classifica, sono promossi a loro turno e nel limite delle vacanze organiche al grado di sottobrigadiere con esonero dalla frequenza del corso allievi sottufficiali.

Gli appuntati sono nominati tra le guardie raffermate con buona condotta che contano almeno 5 anni di servizio. Ai fini dell'avanzamento al grado suddetto, in favore dei militari che contano gia' 5 anni di servizio nel Corpo viene computato anche il periodo di servizio eventualmente prestato in altre forze armate dello Stato, in ragione, pero', della meta' della durata complessiva di esso, trascurando le frazioni di giorno.


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AGGIORNAMENTO (8)


Il Regio D.L. 4 ottobre 1935, n. 1961, convertito senza modificazioni dalla L. 9 gennaio 1936, n. 75, nel modificare l'art. 1, comma 1 del regio D.L. 21 gennaio 1929, n. 132, convertito senza modificazioni dalla L. 23 agosto 1929, n. 1728 ha conseguentemente disposto (con l'art. 12, comma 1) che "L'8° comma dell'art. 1 del R. decreto-legge 21 gennaio 1929, n. 132, convertito nella legge 23 agosto 1929, n. 1728, e il 1° comma dell'art. 13 del R. decreto-legge 30 ottobre 1930, n. 1429, convertito nella legge 22 dicembre 1930, n. 1699, sono sostituiti dai seguenti:
«I sottobrigadieri sono tratti dai militari di truppa che abbiano frequentato con esito favorevole il corso allievi sottufficiali presso la scuola sottufficiali della Regia guardia di finanza, al quale potranno essere ammessi in seguito a concorso per titoli o per esami".


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AGGIORNAMENTO (9)


La L. 4 agosto 1942, n. 915, nel modificare l'art. 12, comma 1 del Regio D.L. 4 ottobre 1935, n. 1961, convertito senza modificazioni dalla L. 9 gennaio 1936, n. 75, che a sua volta modifica l'art. 1, comma 1 del Regio D.L. 21 gennaio 1929, n. 132, convertito senza modificazioni dalla L. 23 agosto 1929, n. 1728, ha conseguentemente disposto (con l'art. 9, comma 1) che "L'8° comma dell'art. 1 del R. decreto-legge 21 gennaio 1929, n. 132, convertito nella legge 23 agosto 1929, n. 1728, e il 1° comma dell'art. 13 del R. decreto-legge 30 ottobre 1930, n. 1429, convertito nella legge 22 dicembre 1930, n. 1699, sono sostituiti dai seguenti:
I sottobrigadieri sono tratti dai militari di truppa che abbiano frequentato con esito favorevole il corso allievi sottufficiali presso la Scuola sottufficiali della Regia guardia di finanza, al quale potranno essere ammessi in seguito a concorso per esami".
La L. 4 agosto 1942, n. 915 ha disposto (con l'art. 15, comma 1) che le presenti disposizioni non si applicano al concorso bandito per l'anno 1942.


Art. 4

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Comma 1

L'ultimo comma dell'art. 8 del R. decreto 11 giugno 1923, n. 1281, e' sostituito dal seguente:

«Durante la mobilitazione i militari della Regia guardia di finanza mobilitati conservano la divisa, i gradi ed il trattamento economico del proprio corpo, e godono dei diritti, degli onori, delle ricompense e degli assegni di campagna stabiliti per la fanteria, ferme restando le precedenze stabilite dal regolamento pel servizio territoriale».


Art. 5

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Comma 1

I comma 3°, e 5° dell'art. 10 del R. decreto, 14 giugno 1923, n. 1281, sono sostituiti dai seguenti:

«Al termine della ferma di 3 anni, e sempre quando conservino le condizioni determinate dal regolamento, i sottufficiali ed i militari di truppa possono continuare il servizio mediante successive rafferme: le quali sono triennali, fino al compimento del 20° anno di servizio e annuali per il periodo successivo.

«La rafferma per un anno puo' essere concessa per esperimento e per non piu' di due volte consecutive anche a sottufficiali e militari di truppa che non abbiano raggiunto gli indicati limiti di servizio quando, per ragioni di salute o di condotta, non possono ottenere la rafferma triennale.

«La rafferma decorre dal giorno successivo a quello in cui scade l'obbligo di servizio in corso e si considera di diritto rescissa all'atto in cui il raffermato raggiunge l'anzianita' massima di servizio stabilita pel collocamento a riposo».

((«Si considera del pari rescissa di diritto la rafferma triennale cui siano vincolati i militari, all'atto in cui compiono il 20° anno di servizio»)).


Art. 6

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Art. 7

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Comma 1

I comma 2°, , e 5° dell'art. 15 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1281, sono sostituiti dai seguenti:

((«I sottufficiali ed i militari di truppa che sono incorsi in sanzioni penali a termini dei Codici penali militari per l'esercito e per la marina o per alcuno dei delitti che importino di pieno diritto la perdita del grado per i sottufficiali del Regio esercito, sono licenziati dal Corpo della Regia guardia di finanza dal giorno in cui la sentenza e' divenuta esecutiva.

«Se trattasi di condanna pronunciata in contumacia da giudici militari, il licenziamento avra' effetto al compimento dei tre mesi dalla pubblicazione della sentenza, ma quando segua il giudizio in contraddittorio e l'esito di esso lo- comporti, il provvedimento sara' revocato e considerato ad ogni effetto come non avvenuto»))
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«Sono parimenti licenziati dal giorno in cui la sentenza e' divenuta definitiva i sottufficiali ed i militari di truppa prosciolti dalle stesse imputazioni per insufficienza di prove.

«Negli altri casi di proscioglimento saranno osservate le disposizioni di cui al 5° comma del presente articolo.

«I sottoufficiali ed i militari di truppa condannati per reati che non implicano di per se' il licenziamento possono essere deferiti ad una Commissione di disciplina, la quale, anche senza la presenza dell'incolpato, deve esprimere il proprio parere se essi siano ancora meritevoli di appartenere al Corpo.

«Agli stessi effetti possono essere deferiti al giudizio di una Commissione di disciplina anche i sottufficiali ed i militari di truppa prosciolti dall'imputazione, con formula che dia comunque adito a dubbi sulle loro qualita' intellettuali o sulla loro reputazione, salvo il normale procedimento disciplinare ove ne sia il caso».

«I militari di truppa della Regia guardia di finanza possono essere dispensati dal servizio nei casi e modi previsti dal regolamento sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito.

«I sottufficiali od i militari di truppa non aventi obblighi di leva, sottoposti a giudizio penale a piede libero, possono essere sospesi dalla ferma di servizio, allorche' il reato di cui siano imputati offenda il loro decoro od il prestigio del corpo. In questo caso essi sono considerati in licenza limitata col trattamento economico stabilito pei militari detenuti in attesa di giudizio».


Art. 8

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Comma 1

L'art. 20 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1281, e' sostiuito dal seguente:

«Per l'esercizio dei galleggianti a motore meccanico addetti al servizio di vigilanza finanziaria in mare, nei laghi, nella laguna veneta e nei porti del Regno, e per l'esecuzione dei lavori di manutenzione e di riparazione dei galleggianti medesimi, il Ministro per le finanze e' autorizzato ad assumere il personale tecnico borghese necessario mediante concorso per titoli delle categorie indicate nella seguente tabella, colle norme che saranno stabilite da apposito regolamento, col quale saranno anche fissate le indennita' di bordo ritenute necessarie:

«1° Comandante in prima, con almeno la patente di capitano di gran cabotaggio;

«2° Capi officina e macchinisti navali;

«3° Capi timonieri;

«4º Elettrotecnici e capitecnici;

«5° Fuochisti autorizzati a condurre macchine a vapore fino alla forza di 150 HP e motoristi qualificati da una Regia scuola industriale;

«6° Fuochisti, motoristi, elettricisti ed artefici in genere».(1)

«Al personale sopraindicato sono applicabili le disposizioni del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, al quale effetto i comandanti in prima, i capi officina ed i macchinisti navali sono compresi nel gruppo degli incaricati superiori, di cui al n. 1 della tabella B del decreto medesimo; i capi timonieri, gli elettrotecnici ed i capi tecnici, nel II gruppo della stessa tabella B, quali incaricati; i fuochisti autorizzati a condurre macchine a vapore fino alla forza di 150 HP ed i motoristi qualificati da una Regia scuola industriale, nello stesso II gruppo della tabella B, quali incaricati inferiori; infine i fuochisti, motoristi, elettricisti ed artefici in genere, fra gli operai specializzati, di cui al n. 2 della tabella A».(1)

((«Per speciali servizi d'indole tecnica o militare possono essere comandati a prestare servizio nel corpo ufficiali o graduati del Regio esercito o della Regia marina di grado non superiore al sesto.
Ad essi saranno corrisposte le indennita' militare speciale e di alloggio dovute ai pari grado del Corpo»))
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AGGIORNAMENTO (1)


Il Regio Decreto 22 maggio 1924, n. 844, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 17, comma 1, lettera c)) che la presente modifica decorre dal 1° gennaio 1924.


Art. 9

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Comma 1

L'art. 21 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1281, e' sostituito dal seguente:

«L'incarico dell'insegnamento delle varie materie, nella scuola allievi ufficiali, da rinnovarsi anno per anno, e' affidato mediante apposito concorso ad idonei ufficiali del corpo o dell'Esercito, od a funzionari dell'Amministrazione, o a professori di ruolo o a liberi docenti di scuole medie o superiori.

«Le norme del concorso saranno fissate con decreto Ministeriale».


Art. 10

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Art. 11

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Comma 1

Gli articoli 24 e 25 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1281, sono sostituiti dal seguente:

«Ai militari della Regia guardia di finanza spetta il trattamento economico stabilito per i pari grado ed anzianita' dell'arma dei carabinieri Reali.

«Per la riduzione o la sospensione degli stipendi, delle paghe e degli altri assegni o indennita' fisse, si applicano ai militari della Regia guardia di finanza le disposizioni vigenti per l'arma dei carabinieri Reali.

«Gli stipendi e le paghe dei sottufficiali e militari di truppa che non prestano servizio, perche' ricoverati nei luoghi di cura, sono ridotti della retta d'ospedalita' che devesi corrispondere alle direzioni degli ospedali o ad altri stabilimenti di cura.

«Qualora la retta anzidetta sia superiore allo stipendio alla paga del militare ricoverato, la differenza, stara' a carico del bilancio delle Finanze».


Art. 12

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Comma 1

II secondo comma dell'art. 26 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1281, e' sostituito dai seguenti:

«Ai sottufficiali e militari di truppa che prestano servizio nei reparti di confine alpestre e di mare od in quelli situati in zone malariche, che saranno indicati dal comando generale, e' concessa l'indennita' giornaliera di L. 2. ((«Tale indennita', e' elevata alla misura di L. 4, a decorrere dal 1° luglio 1928, pel personale anzidetto, quando presti servizio nei reparti di prima linea del confine alpestre, che saranno determinati con decreto del Ministro per le finanze»)).

«Ai sottufficiali e militari di truppa comandanti di brigata o di sezione, ed a quelli addetti ai reparti d'istruzione ed ai vari comandi ed uffici del corpo, spettano le indennita' stabilite per i pari grado e funzioni dell'arma dei carabinieri Reali».


Art. 13

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Comma 1

Il primo comma dell'art. 29 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1281, e' sostituito dai seguenti:

«Per i servizi di polizia tributaria ed investigativa, l'Amministrazione potra' mantenere, entro il limite di un cinquantesimo della forza organica del corpo, e della relativa spesa, un contingente di militari scelti fra i piu' atti allo speciale servizio.

«Ai militari suddetti spettano le indennita' fisse ed eventuali stabilite per i pari grado del ruolo specializzati dei carabinieri Reali della categoria inquirenti. Non sono invece dovuti il contributo mensile vestiario e le indennita' giornaliere di servizio e di comando previste dal precedente articolo 26».

La locuzione «288 marescialli, fra capi e ordinari» compresa nel 2° comma del precitato art. 29, e' sostituita dalla seguente: «288 fra marescialli e marescialli capi».


Art. 14

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO D.L. 26 GENNAIO 1933, N. 135, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 5 GIUGNO 1933, N. 816))
((7))


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AGGIORNAMENTO (7)


Il Regio D.L. 26 gennaio 1933, n. 135, convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 1933, n. 816, ha disposto (con l'art. 16, comma 1) che "Le disposizioni che regolano l'istituzione ed il funzionamento della Scuole allievi ufficiali della Regia guardia di finanza, d'ordinamento degli studi che in essa si svolgono e la nomina a sottotenente, nonehe' le disposizioni di cui agli articoli 14 del R. decreto legislativo 31 dicembre 1923, numero 3170, e 6 del R. decreto-legge 6 maggio 1926, n. 844, continuano ad avere vigore fino al 30 settembre 1934, con le limitazioni che saranno stabilite con decreto del Ministro per le finanze".


Art. 15

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Comma 1

((Nel primo inquadramento del personale addetto al servizio di vigilanza finanziaria, marittima e lacuale, nei gruppi di cui alla tabella B, allegata al Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, i macchinisti saranno compresi fra i macchinisti navali e gli elettricisti fra gli elettrotecnici)).
((1))


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AGGIORNAMENTO (1)


Il Regio Decreto 22 maggio 1924, n. 844, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 17, comma 1, lettera c)) che la presente modifica decorre dal 1° gennaio 1924.


Art. 16

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Art. 17

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Comma 1

Il Ministro per le finanze e' autorizzato ad emanare le disposizioni necessarie per l'applicazione del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1281, in relazione alle modificazioni apportatevi col presente decreto.


Art. 18

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Comma 1

I militari della Regia guardia di finanza in divisa, o in abito civile purche' siano in tal caso muniti di apposita tessera di riconoscimento, hanno diritto al libero percorso sulle linee tramviarie ed automobilistiche urbane; gli ufficiali senza limitazione di numero; i sottufficali ed i militari di truppa limitatamente a due soli per ogni vettura e con obbligo di prendere posto in piedi, uno per piattaforma.

Lo stesso diritto compete, sempre quando sia munito di apposita tessera di riconoscimento, al personale ispettivo centrale per la polizia tributaria ed investigativa di cui all'art. 3 del R. decreto 11 giugno 1923, n. 1281.


Art. 19

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Comma 1

Con decreto del Ministro per le finanze sara' provveduto ad introdurre in bilancio le variazioni necessarie per l'esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 31 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini - De' Stefani.

Visto, il Guardasigilli: Oviglio.

Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 febbraio 1924.

Atti del Governo, registro 221, foglio 83. - Granata.