L'art. 2 del R. decreto 10 marzo 1938-XVI, n. 1054, contenente disposizioni per la liquidazione delle indennita' e delle rendite per gli infortuni sul lavoro e per le malattie professionali del personale di ruolo ed avventizio delle Ferrovie dello Stato e per la risoluzione delle controversie relative e' abrogato e sostituito dal seguente:
«L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato provvede di ufficio alla liquidazione amministrativa delle indennita' e delle rendite stabilite dal R. decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765, non appena ultimati i necessari accertamenti medico-legali e, in ogni caso, non oltre 180 giorni da quello della emissione del certificato medico constatante l'esito definitivo della lesione o la causa della morte.
«Nel caso pero' che gli interessati non abbiano presentato prima della emissione del certificato medico di cui sopra tutti gli atti ed i documenti comprovanti il loro diritto e necessari alla liquidazione, il suddetto termine di 180 giorni decorrera' dalla presentazione o completamento dei detti atti e documenti.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Le disposizioni del R. decreto 10 marzo 1938-XVI, n. 1054, e quelle del presente decreto sono applicabili agli infortuni verificatisi dal 1° aprile 1937-XV.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a San Rossore, addi' 7 settembre 1938 - Anno XVI VITTORIO EMANUELE
Mussolini - Benni - Solmi - Di Revel - Lantini
Visto, il Guardasigilli: Solmi.
Registrato alla Corte dei conti, addi' 27 ottobre 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 402, foglio 142. - Mancini.