REGIO DECRETO

REGIO DECRETO 1560/1936 - Istituzione della «Medaglia militare al merito di lungo comando per ufficiali e sottufficiali della Regia guardia di finanza». (036U1560)

Istituzione della «Medaglia militare al merito di lungo comando per ufficiali e sottufficiali della Regia guardia di finanza». (036U1560)

Numero 1560 Anno 1936 GU 28.08.1936 Codice 036U1560

urn:nir:stato:regio.decreto:1936-07-16;1560

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Art. 1

#

Comma 1

E' istituita la «Medaglia militare al merito di lungo comando per ufficiali e sottufficiali della Regia guardia di finanza».



Art. 2

#

Comma 1

Tale medaglia potra' essere d'oro (o di 1° grado), d'argento (o di 2° grado), e di bronzo (o di 3° grado) e portera' da un lato la effige di Sua Maesta' il Re, col motto all'intorno «Al merito di lungo comando»; sul rovescio una corona di alloro e quercia sormontata nella patte inferiore da un gladio romano, e nella parte superiore dal fregio del Corpo, col nome del decorato inciso sul contorno. La sua forma e le sue dimensioni sono uguali a quelle determinate nel disegno annesso al presente decreto, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro per le finanze. La medaglia si portera' al lato sinistro del petto con le stesse modalita' stabilite per le altre decorazioni nazionali, appesa ad un nastro della larghezza di millimetri trentasette, formato da undici righe verticali di uguale larghezza, dai colori azzurro e bianco alternati.

La medaglia di grado superiore sostituisce quella di grado inferiore.


Art. 3

#

Comma 1

La Medaglia militare al merito di lungo comando per ufficiali e
sottufficiali della Regia guardia di finanza e' conferita:

a) agli ufficiali, in servizio permanente effettivo e delle categorie in congedo, che abbiano raggiunto globalmente nei gradi successivamente ricoperti, anche a piu' riprese, i seguenti periodi di comando di reparto:


((Medaglia d'oro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 anni
Medaglia d'argento. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 anni
Medaglia di bronzo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 anni))

b) ai sottufficiali, in servizio effettivo od in congedo, che abbiano raggiunto globalmente, anche in piu' riprese, i seguenti
periodi minimi di coniando di reparto:


- medaglia d'oro . . . . . . . . . . 20 anni

- medaglia d'argento . . . . . . . . 15 anni

- medaglia di bronzo . . . . . . . . 10 anni


Art. 4

#

Comma 1

Il tempo valutabile agli effetti della concessione della medaglia, e' soltanto quello durante il quale l'ufficiale o il sottufficiale ha effettivamente tenuto il comando di un reparto del Corpo e viene calcolato con le norme di cui al primo comma dell'articolo 176 del vigente testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari.



Art. 5

#

Comma 1

Il nastrino relativo alla «Medaglia militare al merito di lungo comando per ufficiali e sottufficiali della Regia guardia di finanza», avra' nella sua parte mediana una stelletta d'oro per la medaglia d'oro, una stelletta d'argento per la medaglia d'argento, una stelletta di bronzo per la medaglia di bronzo.



Art. 6

#

Comma 1

Agli effetti della concessione della «Medaglia militare al merito di lungo comando per ufficiali e sottufficiali della Regia guardia di finanza», e' valutabile il tempo durante il quale l'ufficiale o il sottufficiale (anche con grado della Milizia, purche' non inferiore, rispettivamente, a quello di ufficiale e di sottufficiale) abbia tenuto il comando di un reparto di camicie nere appartenente ad unita' della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale costituite a norma dell'art. 1 del Regio decreto-legge 14 novembre 1935-XIV, n. 2199.


Art. 7

#

Comma 1

Nel computo dei quindici anni utili per la concessione della medaglia di bronzo agli ufficiali, non sono compresi i periodi di comando maturati nei gradi di ufficiale generale.



Art. 8

#

Comma 1

Le disposizioni vigenti per il conferimento di onorificenze e per la perdita e il riacquisto di quelle gia' ottenute si applicano anche alla «Medaglia militare al merito di lungo comando per ufficiali e sottufficiali della Regia guardia di finanza».

Il presente decreto entrera' in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addi' 16 luglio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini - Di Revel.

Visto, il Guardasigilli: Solmi.

Registrato alla Corte dei conti, addi' 19 agosto 1936 - Anno XIV

Atti del Governo, registro 376, foglio 99. - Mancini.