REGIO DECRETO

REGIO DECRETO 1639/1937 - Norme per l'inquadramento del personale degli Uffici provinciali delle Corporazioni nei r...

Norme per l'inquadramento del personale degli Uffici provinciali delle Corporazioni nei ruoli statali. (037U1639)

Numero 1639 Anno 1937 GU 04.10.1937 Codice 037U1639

urn:nir:stato:regio.decreto:1937-08-06;1639

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Nei ruoli organici istituiti giusta l'art. 72 del testo unico approvato con R. decreto 20 settembre 1934, n. 2011, modificato dall'art. 5 del il decreto-legge 3 settembre 1936, numero 1900, sara' inquadrato il personale in pianta stabile delle categorie di concetto e di ragioneria attualmente in servizio presso gli Uffici provinciali delle corporazioni, proveniente dai ruoli delle cessate Camere di commercio e dai Consigli provinciali agrari e assunto nei ruoli stessi anteriormente alla data del 7 luglio 1927 e che nei ruoli predetti rivestiva grado cui erano annesse funzioni direttive.


Art. 2

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Comma 1

Art


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Art. 3

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Comma 1

Successivamente all'inquadramento previsto all'art. 1 sara' provveduto all'inquadramento:

a) degli impiegati che si trovino nelle condizioni di cui al 2° comma dell'art. 73 del testo unico, modificato dall'art. 6 del R. decreto:legge 3 settembre 1936; n. 1900;

b) degli impiegati che si trovino nelle condizioni di cui al 3° comma dello stesso articolo sopra indicato.

Per gli impiegati di cui alla lettera a) l'inquadramento e' subordinato ai risultati di un concorso per titoli. A tale scopo tutti coloro che ne abbiano diritto dovranno presentare al Ministero delle corporazioni, entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda di ammissione al concorso corredata di tutti i documenti, che saranno prescritti da apposita circolare del Ministero suddetto.

La Commissione prevista dall'art. 12 provvedera' all'esame dei titoli e proporra' la graduatoria dei vincitori del concorso, e l'assegnazione di ciascuni di essi ai posti di ruolo. I vincitori del concorso non ,potranno comunque essere inquadrati in grado superiore al IX nel gruppo A ed al X nel gruppo B, ferma restando la limitazione dell'inquadramento al grado iniziale dei rispettivi ruoli per coloro che abbiano conseguito il prescritto titolo di studio dopo il 1° gennaio 1933.

Per gli impiegati di cui alla lettera b) l'inquadramento sara' effettuato in base alla graduatoria che sara' fatta dalla Commissione prevista dall'art. 12, tenendo conto dei risultati dei concorsi sostenuti e delle funzioni esercitate durante il periodo di servizio presso i Consigli. Tali impiegati non potranno essere inquadrati ad un grado superiore al IX nel gruppo A. ed al X nel gruppo B.
L'inquadramento di essi potra' inoltre, a giudizio della Commissione suindicata, essere effettuata con riserva di anzianita' a favore dei funzionari di cui alla lettera a), vincitori del concorso per titoli.



Art. 4

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Comma 1

L'assegnazione dei gradi di ciascun ruolo viene effettuata, sulla base della posizione occupata alla data del 7 luglio 1927, in conformita' della equiparazione dei posti di cui alle tabelle A, B, e C, annesse al presente decreto e firmate, d'ordine Nostro, dal Ministro per le corporazioni e dal Ministro per le finanze.

Gli impiegati che posteriormente al 7 luglio 1927, e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto abbiano avuto incarico di funzioni di direttore e sostituto direttore pur non ricoprendo il rispettivo corrispondente grado nel ruolo delle Camere di commercio o dei 'Consigli agrari provinciali ed abbiano lodevolmente esercitate tali funzioni durante un periodo di non meno di cinque anni, saranno inquadrati nel grado superiore a quello loro spettante in base alle tabelle.

Nell'applicazione della norma di cui al precedente comma, sara' equiparato al servizio prestato, quale incaricato delle funzioni di direttore o sostituto direttore, presso uno degli Uffici provinciali delle corporazioni il servizio prestato presso il Ministero delle corporazioni (Servizio centrale dei Consigli e degli Uffici provinciali delle corporazioni) con attribuzioni di capo Sezione conferendo di conseguenza in tali casi un grado non superiore al grado VII.

Gli impiegati che in conformita' della tabella A siano stati inquadrati nel ruolo dei direttori o sostituti direttori, potranno, qualora abbiano esplicato, in aggiunta alle funzioni di carattere direttivo, anche funzioni di capo dei Servizi statistici, fare domanda, entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione dell'avvenuto inquadramento per essere inquadrati nel ruolo, dei Capi dei servizi statistici. L'accoglimento della domanda e' subordinata al possesso del diploma di abilitazione nelle discipline statistiche.


Art. 5

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Comma 1

L'ordine di assegnazione dei posti in ciascun grado e' stabilito in conformita' dell'anzianita' complessiva di servizio nei ruoli delle Camere di commercio e dei Consigli provinciali agrari, risultante a norma del successivo art. 10.



Art. 6

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Comma 1

Oltre lo stipendio iniziale del grado assegnato e il supplemento di servizio attivo, al personale inquadrato competono anche gli annienti periodici di stipendio, calcolati in base alla eccedenza, della anzianita' effettiva nella carica in base alla quale viene conferito il grado di inquadramento rispetto a quella minima stabilita dalla tabella, anzianita' effettiva che va computata nei modi e limiti stabiliti dalle disposizioni che prevedono per gli impiegati statali aumenti o riduzioni dell'anzianita'.

Le frazioni di periodo saranno computate per gli ulteriori aumenti periodici.


Art. 7

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Comma 1

Qualora gli emolumenti inerenti al grado assegnato, compresi gli eventuali aumenti periodici, siano inferiori a quelli di. cui sono provvisti alla data dell'inquadramento, per gli stessi titoli, nonche' per gli assegni ad personam, l'eccedenza viene conservata come assegno personale, in conformita' dell'art. 73, ultimo comma, del testo unico, modificato dal R. decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900.

Agli effetti della determinazione dell'assegno personale i Consigli provinciali delle corporazioni comunicheranno al Ministero delle corporazioni, non piu' tardi di un mese dall'entrata in vigore del presente decreto, la misura e la natura degli emolumenti attribuiti organicamente a ciascuno dei loro dipendenti da inquadrare, unitamente ai documenti giustificativi.

Il Ministero delle corporazioni provvedera' alla revisione di tali emolumenti ed eventualmente alla loro modificazione in base alle norme vigenti, integrate dalle disposizioni del presente decreto.

Effettuato l'accertamento di cui sopra, il Ministero delle corporazioni, in caso di variazioni nella misura degli emolumenti, spettanti ad ogni singolo impiegato, disporra' per il necessario conguaglio fra le somme da ciascuno percepite di fatto e quelle dovute di diritto, limitatamente al biennio anteriore alla data d'inquadramento.


Art. 8

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO D.L. 2 MAGGIO 1938, N. 768, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 19 GENNAIO 1939, N. 375))


Art. 9

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO D.L. 2 MAGGIO 1938, N. 768, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 19 GENNAIO 1939, N. 375))


Art. 10

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO D.L. 2 MAGGIO 1938, N. 768, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 19 GENNAIO 1939, N. 375))


Art. 11

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Comma 1

Non si fara' luogo all'inquadramento per coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto abbiano presentato domanda di collocamento a riposo, cui abbiano diritto in base ai regolamenti della Camera di commercio dalla quale provengono oppure risultino aver raggiunto i limiti di eta' e di servizio che, a norma delle disposizioni vigenti per gli impiegati dello Stato, darebbero loro diritto ad essere collocati a riposo.

Potranno essere, altresi', esclusi dall'inquadramento, previo parere della Commissione costituita a termini dell'art. 12, gli impiegati che alla stessa data sopra indicata risultino aver compiuto i 40 anni di servizio oppure i 65 anni di eta', con almeno 20 anni di servizio.

Al personale escluso dall'inquadramento spettera' il trattamento di quiescenza previsto dall'art. 76 del testo unico 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni.

Fino all'effettiva cessazione dal servizio del personale considerato nel presente articolo dovranno essere mantenuti scoperti i posti corrispondenti nei ruoli statali.


Art. 12

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Comma 1

L'inquadramento e' effettuato sulla base delle norme contenute negli articoli precedenti, con decreto del Ministro per le corporazioni, su parere della Commissione di cui al comma seguente.

Tale Commissione, costituita con decreto del Ministro per le corporazioni, e' composta di un consigliere di Stato, presidente, di un funzionario dell'Avvocatura dello Stato di grado non inferiore al VI, del direttore generale del Commercio, di un funzionario dirigente il servizio centrale dei Consigli e Uffici provinciali delle corporazioni, del capo della Divisione personale del Ministero delle corporazioni e di un funzionario di grado VI della Direzione generale del commercio.

Qualora la Commissione sia chiamata a dar parere, in merito ai personale dei servizi statistici sara' integrata con un funzionario designato dall'Istituto centrale di statistica.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario del Ministero delle corporazioni di grado non superiore al VII.



Art. 13

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Comma 1

Effettuato l'inquadramento sara' bandito, mediante decreto del Ministro per le corporazioni, il concorso, da espletarsi con le modalita' ed alle condizioni stabilite in materia dal R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733, fra gli avventizi che si trovino nelle condizioni di cui al 7° comma dell'art. 73-bis, aggiunto al testo unico in base all'art. 7 del R. decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 3 giugno 1937-XV, n. 1000.



Art. 14

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Comma 1

((I posti che dopo l'inquadramento di cui ai precedenti articoli risultino disponibili nei gradi superiori all'iniziale, saranno coperti nella prima attuazione del presente decreto, che dovra' effettuarsi entro sei anni dall'entrata in vigore del decreto stesso, mediante concorsi da bandirsi dal Ministero delle corporazioni per soli titoli per le nomine ai gradi 5°, 6°, 7° e 10°, per titoli e per esami per le nomine agli altri gradi)).


Art. 15

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Comma 1

((Ai concorsi di cui al precedente articolo saranno ammessi i funzionari dei ruoli statali degli Uffici provinciali delle Corporazioni appartenenti allo stesso gruppo e al grado immediatamente inferiore a quello cui aspirano, che da almeno tre anni rivestano la posizione considerata corrispondente al grado nel quale hanno conseguito l'inquadramento nel ruolo statale, i funzionari di ogni altra Amministrazione dello Stato dello stesso gruppo e dello stesso grado o del grado immediatamente inferiore, con almeno tre anni di anzianita' in quest'ultimo grado, e infine limitatamente ai concorsi per il ruolo dei capi dei servizi statistici, i capi di uffici statistici di Enti locali od Enti parastatali i quali comprovino di possedere, oltre il diploma di laurea, anche quello di abilitazione alle discipline statistiche e di avere altresi' una anzianita' nel grado attuale di almeno 12 anni per gli aspiranti a posti di 6° grado, 10 anni per il 7°, 8 anni per l'8° e 5 anni per il 9°.

Per il personale che avra' conseguito la nomina nei ruoli dei capi uffici statistica e dei capi delle ragionerie in base alle norme dell'art. 7 del R. decreto-legge 3 settembre 1936-XIV, n. 1900, (convertito, con modificazioni, nella legge 3 giugno 1937-XV, n. 1000), l'anzianita' minima di grado richiesta dal precedente comma e' computata, per la partecipazione ai concorsi per il grado 10°, tenendo conto pure del servizio prestato con funzioni direttive di cui al comma 7° dell'art. 7 del Regio decreto-legge predetto.

Alla Commissione costituita ai sensi dell'art. 12, e' attribuita la competenza a giudicare i concorsi per titoli e a formare le graduatorie di merito previsti in questo articolo. Per i concorsi per titoli e per esami la Commissione giudicatrice sara' costituita con i decreti che bandiranno i rispettivi concorsi))
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Art. 16

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Comma 1

Nei bandi di concorso saranno precisate tutte le altre condizioni richieste per l'ammissione, sia riguardo all'eta' dei concorrenti, sia riguardo ai titoli di studio di cui gli stessi debbono essere in possesso, ferme restando le disposizioni vigenti relative al possesso del titolo di studio e alle preferenze, e quelle relative al possesso, oltre che del diploma di laurea, di quello di abilitazione alle discipline statistiche quando trattisi di ammissione al ruolo dei capi dei servizi statistici.



Art. 17

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Comma 1

((I posti che risultino disponibili nei gradi di ispettore generale (5°) e di ispettore superiore (6°) del ruolo dei direttori e sostituti direttori, sono conferiti, per merito comparativo, ai funzionari di grado pari, o immediatamente inferiore con almeno tre anni di effettivo servizio in quest'ultimo grado, appartenenti al ruolo predetto o a quello dei capi uffici statistica, che ne facciano domanda e che siano riconosciuti, a giudizio del Consiglio di amministrazione di cui al successivo art. 19, particolarmente idonei alle funzioni ispettive)).


Art. 18

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Comma 1

I posti di ispettore generale e di ispettore superiore che eventualmente rimanessero vacanti nella prima attuazione delle presenti norme, che dovra' effettuarsi entro un biennio dall'entrata in vigore delle norme stesse, saranno coperti mediante concorso per titoli al quale potranno partecipare i funzionari del ruolo dei direttori e sostituti direttori del grado immediatamente inferiore a quello dei posti messi a concorso i quali rivestano da oltre tre anni la posizione in base alla quale hanno conseguito detto grado nell'inquadramento al ruolo statale dei direttori e sostituti, ed i funzionari di gruppo A. degli altri ruoli del Ministero delle corporazioni che siano dello stesso grado dei posti messi a concorso oppure del grado immediatamente inferiore, con anzianita' di almeno tre anni in quest'ultimo grado.

Costituira' tuttavia titolo di preferenza a parita' di merito l'appartenenza al' ruolo dei direttori e sostituti direttori degli Uffici provinciali delle corporazioni.



Art. 19

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Comma 1

Per il personale degli Uffici provinciali delle corporazioni appartenenti ai ruoli statali e' costituito uno speciale Consiglio di amministrazione, presieduto dal Ministro o dal Sottosegretario di Stato per le corporazioni e composto del direttore generale del Commercio, del direttore generale capo del personale del Ministero, del dirigente il Servizio del personale degli Uffici provinciali delle corporazioni, e di due funzionari del ruolo dei direttori e sostituti direttori di grado non inferiore al sesto.



Art. 20

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Comma 1

((ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 25 LUGLIO 1971, N. 557))


Art. 21

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Comma 1

((ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 25 LUGLIO 1971, N. 557))


Art. 22

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Comma 1

Ai Consigli provinciali delle corporazioni e' fatto assoluto divieto di corrispondere somme e di provvedere a pagamenti sotto qualsiasi titolo a favore dei personale anzidetto. In caso di inosservanza di tale divieto, agli amministratori dei Consigli sono applicabili le disposizioni di cui all'arti 61 ultimo comma, del testo unico.


Art. 23

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Comma 1

Per le esigenze del Servizio centrale dei Consigli ed Uffici provinciali delle corporazioni potranno essere distaccati presso il Ministero funzionari appartenenti ai ruoli di cui all'articolo 5 del decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900.

Con decreto del Ministro per le corporazioni, di concerto con il Ministro per le, finanze, sara' determinato il numero massimo dei funzionari da distaccare.

Le spese per il personale distaccato saranno ripartite fra tutti i Consigli nella stessa proporzione stabilita nell'art. 9 del suddetto Regio decreto-legge per le spese relative al personale ispettivo.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addi' 6 agosto 1937-XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI - LANTINI - DI REVIEL

Visto, il Guardasigilli: SOLMI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 29 settembre 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 389, foglio 144. - MANCINI.