REGIO DECRETO

REGIO DECRETO 199/1931 - Norme per il riconoscimento degli studi compiuti in Istituti musicali italiani all'estero. (031U0199)

Norme per il riconoscimento degli studi compiuti in Istituti musicali italiani all'estero. (031U0199)

Numero 199 Anno 1931 GU 14.03.1931 Codice 031U0199

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-01-29;199

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Gli Istituti italiani di musica all'estero, mantenuti da enti o associazioni, con almeno cinque anni di vita, i quali intendano di conseguire il riconoscimento, a tutti gli effetti legali, dei diplomi da essi rilasciati, debbono farne istanza al Ministero della educazione nazionale ed assoggettarsi alle norme e condizioni di cui al presente decreto.

La istanza viene trasmessa al detto Ministero per il tramite del Ministero degli affari esteri, il quale manifesta il proprio parere in merito alla richiesta concessione.


Art. 2

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Comma 1

Al riconoscimento di cui all'articolo precedente si provvede con decreto Reale, su proposta del Ministero della educazione nazionale, di concerto con quello degli affari esteri, previo accertamento dei requisiti tecnici, didattici, amministrativi compiuto nelle forme prescritte per gli Istituti musicali che aspirano al pareggiamento ai sensi dell'art. 2, comma 3, del R. decreto 15 maggio 1930, n. 1170.


Art. 3

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Comma 1

Gli Istituti italiani di musica all'estero che ottengano il riconoscimento di cui all'art. 1 del presente decreto, hanno l'obbligo di uniformarsi alle disposizioni comuni ai Regi conservatori di musica per quanto concerne le materie di insegnamento, la durata dei corsi e i programmi di esame.

E' fatto altresi' obbligo ad essi di avere in tutti i corsi un regolare insegnamento di lingua italiana e nei corsi superiori un insegnamento, almeno per sommi capi, della nostra storia politica ed artistica.

Agli esami di diploma assiste un commissario italiano, scelto, possibilmente, tra i direttori e gli insegnanti dei Regi conservatori di musica, nominato dal Ministero degli affari esteri, su proposta del Ministero della educazione nazionale.


Art. 4

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Comma 1

La vigilanza sugli Istituti anzidetti e' affidata al Ministero degli affari esteri che vi provvede di accordo con il Ministero della educazione nazionale.

Alla fine dell'anno scolastico ciascun Istituto dovra' presentare copia del bilancio consuntivo insieme con una breve relazione sui corsi d'insegnamento svolti.


Art. 5

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Comma 1

Le nomine del personale insegnante, amministrativo e di servizio negli Istituti che ottengano il beneficio di cui all'art. 1 del presente decreto, sono soggette all'approvazione da parte dell'autorita' consolare che ne riferisce al Ministero degli affari esteri.


Art. 6

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Comma 1

Tutte le spese per indennita' e diarie occorrenti per il riconoscimento di cui all'art. 1 e per la partecipazione del commissario agli esami, sono a carico dei rispettivi Istituti.


Art. 7

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Comma 1

Con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per gli affari esteri, la facolta' di rilasciare diplomi aventi effetti legali ai sensi dell'art. 1 del presente decreto, puo' essere in qualunque tempo revocata.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 29 gennaio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini - Grandi - Giuliano.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addi' 10 marzo 1931 - Anno IX

Atti del Governo, registro 306, foglio 54, - Mancini.