La facolta' di esigere le quote di pensione o di altri assegni fissi, di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 165, mediante accreditamento delle somme in conto corrente postale, e' subordinata alla preventiva iscrizione dei creditori a correntisti postali.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Per ottenere l'iscrizione a correntisti postali, il titolare delle pensioni e degli assegni assimilati deve presentare ad un qualsiasi ufficio postale la relativa domanda da redigersi sugli appositi modelli che si trovano a disposizione del pubblico presso tutti gli uffici postali, corredata del fac-simile della propria firma ed, eventualmente, di quella delle persone autorizzate a riscuotere in sua vece.
Per i minori e gli altri incapaci le domande sono fatte dalle persone che ne hanno la legale rappresentanza e devono essere corredate del fac-simile della firma delle persone stesse, autorizzate a disporre delle somme che verranno iscritte a credito del conto corrente.
All'atto della presentazione della domanda i richiedenti versano all'ufficio di posta la somma dovuta per la prima provvista dei modelli di cui al successivo art. 3.
Art. 3
#Comma 1
Avvenuta la loro inscrizione a correntisti, gli interessati ricevono, a cura dell'ufficio conti designato, la partecipazione del numero del conto aperto a loro favore e i seguenti moduli ufficiali, occorrenti per le operazioni di prelevamento in contanti o per posta-giro, dal proprio conto corrente:
a) assegni (cheques) postali per pagamenti in contanti o per
posta-giro, ed eventualmente assegni postali circolari;
b) buste per la spedizione degli assegni, in esenzione delle
tasse postali, all'ufficio conti.
I titolari di pensioni o di altri assegni congeneri che intendessero eseguire versamenti direttamente al proprio conto corrente, devono chiedere, come gli altri correntisti, i bollettini da compilarsi per la effettuazione dei versamenti stessi.
Le richieste di moduli, successive alla prima, devono essere inoltrate direttamente all'ufficio conti, accompagnate da un assegno o da un posta-giro tratto a favore dell'ufficio stesso per l'importo corrispondente ai moduli richiesti.
Art. 4
#Comma 1
I titolari di pensioni o di assegni assimilati - ottenuta la loro iscrizione a correntisti - devono presentare o far pervenire per posta all'Intendenza di finanza (Sezione tesoro) o all'Amministrazione centrale competente a disporre i pagamenti, domanda, in carta libera, perche' gli ordini od i mandati per gli assegni ad essi dovuti vengano estinti mediante versamento nel conto corrente postale aperto a loro favore.
Gli assegnatari devono indicare nella domanda il numero e l'intestazione del proprio conto corrente postale e l'ufficio conti presso il quale e' aperto il conto stesso.
((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 LUGLIO 1986, N.429)).
Art. 5
#Comma 1
Per disporre pagamenti in contanti a proprio favore od a favore di terzi e per trasferire somme dal proprio conto a quello di altro correntista, gli assegnatari, al pari degli altri correntisti, si avvolgono dei moduli indicati al precedente art. 3, e cioe':
a) di quelli per i prelevamenti in contanti a proprio favore
od favore di terzi;
b) di quelli per trasferimenti di somme dal proprio conto a quello di altro correntista.
Art. 6
#Comma 1
Nella localita' sede dell'ufficio conti o della sezione delegata presso cui e' aperto il conto dell'assegnatario, il pagamento degli assegni e', senz'altro, effettuato a richiesta dell'esibitore, se trattasi di assegni al portatore, o del beneficiario o dell'ultimo giratario, se trattasi di assegni nominativi o circolari. Gli assegnatari che intendano riscuotere o far riscuotere da terzi presso un qualunque ufficio fuori della sede dell'ufficio conti o della sezione delegata, trasmettono l'assegno con l'apposita busta senza francobollo all'ufficio detentore del conto, per l'emissione del corrispondente mandato di pagamento o per l'apposizione del visto, nel caso in cui trattisi di assegno circolare.
Art. 7
#Comma 1
Gli assegnatari che intendano fare pagamenti ad altro correntista, possono servirsi degli speciali assegni per posta-giro e farne l'invio, con la consueta busta, senza francobollo, al proprio ufficio conti, che dara' partecipazione agli interessati delle eseguite operazioni di addebitamento e accreditamento.
I prelevamenti effettuati in contanti, prima che siano trascorsi dieci giorni dall'accreditamento, e quelli eseguiti fuori dei capoluoghi di Provincia, sono soggetti alle seguenti tasse:
fino a L. 50 . . . . . . . . . L. 0.20
da L. 50.01 a L. 100 . . . . » 0.30
» » 100.01 » » 200 . . . . » 0.40
» » 200.01 » » 300 . . . . » 0.50
» » 300.01 » » 400 . . . . » 0.60
» » 400.01 » » 500 . . . . » 0.70
» » 500.01 » » 1000 . . . . » 0.90
e successivamente L. 0.25 per ogni L. 1000 o frazione, sino al massimo di L. 25 di tassa.
Art. 8
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 8 LUGLIO 1986, N. 429))
Art. 9
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 8 LUGLIO 1986, N. 429))
Art. 10
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 8 LUGLIO 1986, N. 429))
Art. 11
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 8 LUGLIO 1986, N. 429))
Art. 12
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 8 LUGLIO 1986, N. 429))
Art. 13
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 8 LUGLIO 1986, N. 429))
Art. 14
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 8 LUGLIO 1986, N. 429))
Art. 15
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 8 LUGLIO 1986, N. 429))
Art. 16
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 8 LUGLIO 1986, N. 429))
Art. 17
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 8 LUGLIO 1986, N. 429))
Art. 18
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 8 LUGLIO 1986, N. 429))
Art. 19
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 8 LUGLIO 1986, N. 429))
Art. 20
#Comma 1
I versamenti disposti dalle Intendenze di finanza (Sezioni tesoro) sui conti correnti postali a mezzo di ordini intestati ai titolari di pensioni ed assegni e non potuti allibrare per sopravvenuta chiusura del conto o per altre ragioni, sono convertiti a cura degli uffici conti in mandati di rimborso a favore del Tesoro.
A cura degli uffici postali destinatari sara' promosso d'ufficio, mediante vaglia di servizio, il rimborso all'Erario del l'importo dei vaglia postali non potuti recapitare ai titolari.
Tanto i mandati dei conti correnti emessi a norma del primo comma del presente articolo, quanto l'importo dei vaglia postali non recapitati, nonche' i vaglia della Banca d'Italia che non poterono essere consegnati ai titolari o non furono dai medesimi reclamati entro sei mesi dalla loro emissione, sono introitati a cura della Sezione di Regia tesoreria verso il rilascio di quietanza di entrata con imputazione al capitolo 203 del bilancio per l'esercizio in corso ed ai corrispondenti capitoli degli esercizi futuri, se trattasi di pensioni o di assegni a carico dello Stato, oppure verso rilascio di vaglia del Tesoro, se trattasi di pensioni, o di assegni a carico delle Amministrazioni autonome.
Le Intendenze di finanza, cui devono essere rimessi i documenti predetti, ne prendono nota sui relativi conti correnti e sui registri di prenotazione e sospendono il pagamento delle rate successive, accertando frattanto se i titolari siano ancora in vita.
A richiesta dei titolari, e purche' non siasi verificata la prescrizione, le Intendenze di finanza (Sezioni tesoro) provvedono al pagamento delle rate che fossero in seguito reclamate.
Art. 21
#Comma 1
Per il pagamento delle quote di stipendi, pensioni ed assegni assimilati a favore di terzi per assegnazione giudiziale, le Intendenze di finanza (Sezioni tesoro) chiedono, a scadenza, ai municipi dei Comuni in cui risiedono gli assegnatari debitori, il certificato di vita e di esistenza delle altre eventuali condizioni alle quali fosse subordinato il pagamento delle quote assegnate.
Art. 22
#Comma 1
Le facolta' consentite agli impiegati in aspettativa, in disponibilita' o in posizione ausiliaria ed ai pensionati di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 165, per il pagamento delle pensioni e degli altri assegni ad essi spettanti, s'intendono concessi ai titolari di soprassoldi di medaglia al valor militare o di assegni annessi ad onorificenze dell'Ordine militare di Savoia, anche se i titolari stessi non abbiano la qualita' di impiegati in aspettativa, in disponibilita' o in posizione ausiliaria, ne' di pensionati dello Stato o delle Amministrazioni autonome.
Tale facolta', nei riguardi dei decorati di medaglia d'argento e di bronzo al valor militare, che non siano impiegati in aspettativa, in disponibilita' o in posizione ausiliaria ne' pensionati dello Stato o delle Amministrazioni autonome, e', tuttavia, subordinata alla espressa richiesta che il pagamento dei soprassoldi a loro favore, secondo le modalita' previste nel R. decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 165, sia effettuato a rate semestrali, anziche' a rate mensili.
Art. 23
#Comma 1
Indipendentemente da quanto e' prescritto nell'art. 11 del presente decreto, gli ufficiali dello stato civile e le autorita' incaricate della tenuta dei registri anagrafici hanno l'obbligo di comunicare, senza ritardo, alle Intendenze di finanza (Sezioni tesoro) od alle Amministrazioni centrali la morte dei pensionati e degli altri titolari di assegni a carico dello Stato e delle Amministrazioni autonome, nonche' le eventuali celebrazioni di matrimonio delle vedove od orfane assegnatarie di pensioni, ai termini dell'art. 115 del R. decreto 25 novembre 1865, n. 2602, sull'ordinamento dello stato civile, e delle istruzioni emanate dal Ministero della giustizia e degli affari di culto.
Le comunicazioni di cui sopra devono dalle autorita' comunali essere fatte mediante lettera raccomandata e le Intendenze di finanza (Sezioni tesoro) devono accusarne ricevuta per iscritto, nel giorno successivo a quello del ricevimento.
Art. 24
#Comma 1
Le Intendenze di finanza (Sezioni tesoro) e le Amministrazioni centrali, quando vengano comunque a conoscenza che sia cessato il diritto ad una pensione od assegno, ne sospendono il pagamento, avvertendone d'urgenza la Sezione di tesoreria o l'Amministrazione delle poste, per la restituzione degli ordini che fossero stati ad essi rimessi per la commutazione o l'accreditamento.
Art. 25
#Comma 1
Ferma l'osservanza delle disposizioni vigenti per l'ordinazione del pagamento delle pensioni ed altri assegni ai residenti all'estero, quando il pagamento abbia luogo mediante vaglia cambiari, i vaglia medesimi potranno, compatibilmente con le esigenze di servizio dei singoli uffici consolari, e su richiesta degli interessati, essere intestati ai Regi consoli, i quali provvederanno ad inviarne l'ammontare agli aventi diritto, a spese ed a rischio dei medesimi.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 24 aprile 1927 - Anno V
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini - Volpi - Ciano.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addi' 71 maggio 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 260, foglio 77. - Ferretti.