Gli uffici di ragioneria delle Amministrazioni centrali cessano di appartenere alle Amministrazioni stesse e sono trasferiti alla dipendenza diretta del Ministero delle finanze.
Il personale di ragioneria delle dette Amministrazioni, nonche', quello della altre categorie in servizio al 1° gennaio 1923 presso le Ragionerie centrali, fara' passaggio nei ruoli di ragioneria, d'ordine e subalterno del Ministero delle finanze.
Entro due mesi dalla pubblicazione del presente decreto saranno stabilite, mediante decreto Reale, sentito il Consiglio dei ministri, le norme per l'attuazione degli indicati passaggi di ruolo, con riguardo anche alle attuali carriere dei singoli personali.
Fino a quando detti passaggi non siano avvenuti, il pagamento degli stipendi e degli altri assegni sara' continuato a carico dei bilanci dell'Amministrazione alla quale il personale attualmente appartiene e ogni provvedimento concernente il Personale stesso sara' adottato dalla Amministrazione rispettiva, previo accordo col Ministro delle finanze.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Le ragionerie delle Amministrazioni centrali compileranno gli stati di previsione dell'entrata e della spesa, da trasmettersi al Ministro delle finanze, ed eseguiranno qualunque altro incarico venisse loro affidato dai rispettivi Ministri.
I provvedimenti di qualsiasi natura, dai quali derivino variazioni nelle entrate e nelle spese, debbono essere inviati al Ministero delle finanze, poi tramite delle ragionerie centrali.
Art. 3
#Comma 1
Il personale dei ruoli centrali di ragioneria che trovasi addetto, con qualsiasi incarico o attribuzione, ad uffici estranei, dovra' prendere servizio presso la rispettiva ragioneria entro un mese dalla entrata in vigore del presente decreto.
Potranno eccezionalmente essere mantenuti nelle attuali funzioni, previo consenso del Ministro delle finanze, e nei limiti dello stretto necessario, gli impiegati di ragioneria addetti ad uffici transitori dipendenti dalla guerra.
Art. 4
#Comma 1
Il Ministro delle finanze, ogni volta che lo creda opportuno, convochera' il Consiglio dei ragionieri, di cui all'articolo 193 del regolamento sull' amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato, affinche' prenda in esame la situazione generale dell'andamento delle spese di bilancio o avvisi ai provvedimenti che si rendesse necessario di adottare allo scopo di evitare eccedenze d'impegni.
Art. 5
#Comma 1
Nulla e' innovato per quanto concerne i rapporti fra le ragionerie centrali e gli uffici di ragioneria provinciali della medesima Amministrazione.
Rimangono inoltre in vigore tutte le disposizioni relative al funzionamento delle ragionerie delle Amministrazioni centrali non contrarie al presento decreto.
Art. 6
#Comma 1
Il personale contemplato dal presente decreto potra' ricevere compensi o indennita', per qualsiasi titolo, esclusivamente a carico del bilancio del Ministero delle finanze.
Il personale medesimo non potra' far parte di alcun Consiglio, Comitato o Commissione di carattere permanente o temporaneo, se non debitamente autorizzato, di volta in volta, dal Ministro delle finanze.
Art. 7
#Comma 1
Le disposizioni del presente decreto non si applicano all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.
Art. 8
#Comma 1
Con decreti del Ministro dalle finanze sara' provveduto al trasporto dei fondi dagli stati di previsione dei singoli Ministeri a quello del Ministero delle finanze, in dipendenza delle disposizioni del presente decreto, che andra' in vigore dal 1° febbraio 1923.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 28 gennaio 1923.
VITTORIO EMANUELE.
MUSSOLINI - DE STEFANI.
Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.