REGIO DECRETO

Concernente la istituzione di una «croce al merito di servizio» per le guardie di finanza. (005U0489)

Numero 489 Anno 1905 GU 10.10.1905 Codice 005U0489

urn:nir:stato:regio.decreto:1905-08-26;489

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

((E' istituita per il corpo della R. guardia di finanza una Croce al merito di servizio.

Ai sottufficiali e alle guardie che saranno insigniti di tale onorificenza potra' essere concesso un assegno continuativo di L. 100 annue sul fondo di massa del corpo, a' sensi dell'art. 40, lett. e, della legge sull'ordinamento della guardia di finanza 19 luglio 1906, n. 367.

L'assegno cessera', in ogni caso, quando gli agenti cui sia stato accordato cessino per qualsiasi motivo di far parte del corpo))
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Art. 2

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Comma 1

((La croce, conforme al modello annesso al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1954, n. 1052, sara' coniata in oro ed in argento.

Si portera' appesa a petto con un nastro di seta color verde scuro, tramezzato e limitato ai margini da una lista gialla in palo delle dimensioni di quello della croce per anzianita' di servizio dell'Esercito di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1953, n. 331.

Il nastro potra' portarsi senza croce))
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Art. 3

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Comma 1

((Avranno titolo a conseguirla ed a fregiarsene anche dopo la cessazione dal servizio, gli ufficiali, i sottufficiali ed i militari di truppa che abbiano compiuto i seguenti periodi minimi di servizio:

croce d'oro: 25 anni;

croce d'argento: 16 anni.

E' computato, ai fini della concessione, il servizio prestato nelle altre Forze armate dello Stato, anteriormente all'arruolamento nella guardia di finanza.

Il nastro della croce d'oro sara' sormontato da una stelletta d'oro al compimento del quarantesimo anno di servizio.

L'insegna di grado superiore sostituisce quella di grado inferiore))
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Art. 4

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Comma 1

Potranno conseguirla eccezionalmente, all'infuori del requisito della anzianita', gli ufficiali, sottufficiali e guardie per replicati atti di valore compiuti e premiati durante il servizio nel corpo.


Art. 5

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Comma 1

L'assegno che sara' accordato con la decorazione puo' cumularsi col soprassoldo annesso alle medaglie al valore.


Art. 6

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Comma 1

Le concessioni di tali decorazioni saranno fatte per determinazione ministeriale, su proposta di apposita Commissione.


Art. 7

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Comma 1

((Incorrono nella perdita dell'onorificenza e dell'assegno eventualmente annesso alla medesima:

Gli ufficiali che vengano revocati dall'impiego o destituiti;

I sottufficiali e le guardie condannati alla incorporazione nella compagnia di disciplina o alla espulsione dal corpo))
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Art. 8

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Comma 1

((Incorrono altresi' nella perdita dell'onorificenza e dell'eventuale assegno gli individui del corpo che, a seconda del loro grado e qualita', vengano a trovarsi in una delle posizioni seguenti, per fatti o atti inerenti al servizio o lesivi della dignita' o dell'onore:

a) sospesi dall'ufficio;

b) condannati a pene restrittive della liberta' personale.

Nei casi previsti dal presente articolo la concessione potra' essere rinnovata a seguito di favorevole giudizio della Commissione di cui all'art. 6))
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Art. 9

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Comma 1

((Dal Nostro ministro delle finanze verranno emesse apposite istruzioni circa:

a) il modo di costituzione e di funzionamento della Commissione di cui all'art. 6;

b) la determinazione del numero massimo di assegni da conferirsi in ogni anno, sentito il Consiglio d'amministrazione del fondo massa;

c) la proporzione con cui tali assegni debbano essere ripartiti fra le guardie e i graduati di truppa in relazione al rispettivo contingente numerico, tenendo conto che fra agenti dello stesso grado l'assegno spetta sempre ai piu' anziani))
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Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Caserta, addi' 26 agosto 1905.

VITTORIO EMANUELE.

A. Majorana.

Visto, Il guardasigilli: C. Finocchiaro-Aprile.