REGIO DECRETO

Proroga del termine per la prestazione del giuramento degli avvocati e procuratori e modificazioni alle toghe e ai tocchi degli avvocati, dei procuratori e dei componenti i Consigli forensi. (027U0003)

Numero 3 Anno 1927 GU 10.01.1927 Codice 027U0003

urn:nir:stato:regio.decreto:1927-01-06;3

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Il termine assegnato dall'art. 93, comma ultimo, del R. decreto 26 agosto 1926, n. 1683, agli avvocati e procuratori per la prestazione del giuramento e' prorogato di giorni 90.


Art. 2

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Comma 1

Agli articoli 104 e 105 del R. decreto 26 agosto 1926 anzidetto sono sostituiti i seguenti:

«Art. 104. - Le divise degli avvocati e dei procuratori sono conservate nella foggia attuale, con le seguenti modificazioni:

«Per i procuratori la toga e' chiusa ed abbottonata in avanti con colletto largo cinque centimetri e orlato da una leggiera filettatura in velluto e cordoni e fiocchi di seta nera; cravatta di battista bianca con merlettino e tocco in seta senza alcun distintivo.

«Per gli avvocati la toga e' aperta, con larga mostratura in seta, colletto largo venti centimetri ed orlato da fascia velluto dell'altezza di tre centimetri, maniche orlate da fascia di velluto dell'altezza di dieci centimetri, cordoni e fiocchi di argento misto a seta nera o d'oro misto a seta nera (nelle proporzioni di due terzi ed un terzo) a seconda che siano iscritti nell'albo di un collegio o nell'albo speciale di cui all'art. 17 della legge 25 marzo 1926, n. 453, cravatta di battista bianca con merlettino e tocco in seta, fregiato da una fascia di velluto.

«Gli avvocati ed i procuratori debbono indossare le divise nelle udienze dei Tribunali e delle Corti, nonche' dinanzi alle magistrature indicate nel capoverso dell'art. 4 della predetta legge e dinanzi ai Consigli dell'Ordine ed al Consiglio superiore forense.
«Si procede in via disciplinare contro coloro che contravvengono alla presente disposizione».

«Art. 105. - Il tocco dei membri dei Consigli dell'Ordine dei procuratori e' fregiato di un cordoncino di argento misto a seta nera; quello dei presidenti in citta' non sedi di Corte di appello, di un gallone di argento portante nel mezzo un cordoncino di argento misto a seta nera; e quello dei presidenti in citta' sedi di Corte di appello, di due galloni di argento portanti nel mezzo di ciascuno di essi anche un cordoncino di argento misto a seta nera.

«Il tocco dei membri del Consiglio dell'Ordine degli avvocati e' fregiato di un cordoncino d'oro misto a seta nera, quello dei presidenti in citta' non sedi di Corte di appello di un gallone d'oro portante nel mezzo un cordoncino d'oro misto a seta nera, quello dei presidenti in citta' sedi di Corte di appello e dei membri del Consiglio superiore forense di due galloni portanti nel mezzo di ciascuno di essi un cordoncino d'oro misto a seta nera, e quello del presidente del Consiglio stesso di tre galloni di oro portanti anche nel mezzo di ciascuno di essi un cordoncino d'oro misto a seta nera.
«L'argento e l'oro sono in correlazione alla seta nella proporzione di due terzi e di un terzo.

«Il tocco dei dirigenti delle associazioni di avvocati e procuratori legalmente riconosciute e' egualmente fregiato di speciale distintivo che per il segretario nazionale e' costituito di due galloni di oro misto ad argento in eguali proporzioni, per il segretario dei sindacati di un gallone di oro misto ad argento in eguali proporzioni, per i membri del direttorio di un cordoncino di oro misto ad argento anche esso in eguali proporzioni. I cordoncini sono per larghezza ed altezza al quanto piu' piccoli di quelli degli ufficiali inferiori del Regio esercito e i galloni simili a quelli degli ufficiali superiori.

«Il tocco con i fregi predetti si usa nelle cerimonie ufficiali e nelle udienze del Consiglio superiore forense. Nelle altre circostanze si usa il tocco di seta con fascia di velluto per gli avvocati e il tocco di seta per i procuratori».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 6 gennaio 1927.

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini - Rocco.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addi' 10 gennaio 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 256, foglio 34. - Coop

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Nota redazionale
Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 12/01/1927, n. 8 durante il periodo di "vacatio legis".
E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.