Le autorizzazioni in precedenza concesse per l'assunzione da parte dell'Avvocatura dello Stato della rappresentanza e difesa di Amministrazioni non statali sono tenute ferme nei confronti delle Amministrazioni e degli Enti seguenti sottoposti alla tutela o vigilanza dei Ministeri per ciascuno indicati.
Ministero della Casa della Maesta' il Re Imperatore:
1 - Amministrazione della Lista Civile.
2 - Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro.
Presidenza del Consiglio dei Ministri:
3 - Istituto centrale di statistica.
4 - Consiglio nazionale delle ricerche.
5 - Ente autonomo Esposizione universale di Roma.
6 - Gioventu' italiana del Littorio.
Ministero dell'interno:
7 - Amministrazioni provinciali per i servizi di accasermamento dei Corpi di polizia e dei Reali carabinieri.
8 - Associazione italiana della Croce Rossa.
9 - Unione fascista per le famiglie numerose.
10 - Istituzioni pubbliche di beneficenza, nelle cause di azione popolare.
Ministero dell'Africa italiana:
11 - Amministrazione dei beni «Auqaf».
12 - Ente Mostra triennale delle Terre italiane d'oltremare.
Ministero delle finanze:
13 - Ente di gestione e liquidazione immobiliare.
14 - Istituto poligrafico dello Stato.
15 - Istituto per la ricostruzione industriale.
Ministero della guerra:
16 - Unione nazionale protezione antiaerea.
Ministero dell'educazione nazionale:
17 - Regi istituti d'istruzione superiore.
18 - Reale Accademia d'Italia.
19 - Reali accademie e Regi istituti di cultura scientifica, letteraria ed artistica e fondazioni dipendenti.
20 - Regio istituto di belle arti delle Marche in Urbino.
21 - Regi istituti d'istruzione industriale.
22 - Regie scuole industriali e commerciali.
23 - Regi convitti nazionali.
24 - Regi educandati.
Ministero dei lavori pubblici:
25 - Ente autonomo dell'Acquedotto pugliese.
Ministero dell'agricoltura e foreste:
26 - Regie stazioni sperimentali agrarie.
27 - Depositi cavalli stalloni.
28 - Consorzi provinciali granari in liquidazione.
Ministero delle comunicazioni:
29 - Registro italiano navale.
30 - Opera di previdenza a favore del personale delle Ferrovie dello
Stato.
31 - Istituto di assicurazione e previdenza per i titolari degli uffici secondari, per i ricevitori postali e telegrafici e per gli agenti rurali.
Ministero per gli scambi e le valute:
32 - Istituto nazionale per i cambi con l'estero.
33 - Istituto nazionale fascista per il commercio estero.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 8 giugno 1940-XVIII
VITTORIO EMANUELE
Mussolini - Grandi - Di Revel
Visto, il Guardasigilli: Grandi
Registrato alla Corte dei conti, addi' 6 luglio 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 423, foglio 47. - Mancini
Testo vigente
Art. 1
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