REGIO DECRETO

REGIO DECRETO 1619/1926 - Istituzione in Roma del Regio istituto fisioterapico ospitaliero di Santa Maria e San Gallicano. (026U1619)

Istituzione in Roma del Regio istituto fisioterapico ospitaliero di Santa Maria e San Gallicano. (026U1619)

Numero 1619 Anno 1926 GU 25.09.1926 Codice 026U1619

urn:nir:stato:regio.decreto:1926-07-29;1619

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

E' istituito in Roma il «Regio istituto fisioterapico ospitaliero di Santa Maria e S. Gallicano».

Esso ha sede nell'ospedale di Santa Maria e S. Gallicano, che, agli effetti del presente decreto, e' staccato dal Pio istituto di Santo Spirito in Sassia ed Ospedali riuniti, ed e' concesso in uso al Regio istituto suddetto insieme alla farmacia annessavi aperta al pubblico.


Art. 2

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Comma 1

Ferma restando l'attivita' fin qui svolta dall'Ospedale di S.
Gallicano nel campo dell'assistenza ospitaliera, il Regio istituto predetto costituisce anche un centro di studi per applicazioni di terapia fisica, e, come tale, e' alla dipendenza della Direzione generale della sanita' pubblica, che se ne avvale per gli scopi di suo istituto, coordinatamente con il dipendente Laboratorio fisico ed Ufficio del Radio ed in applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 9 del R. decreto 25 marzo 1923, n. 846, nell'art. 1 della legge 11 febbraio 1926, n. 272, e nell'art. 3 del Regio decreto-legge 23 luglio 1926, n. 1427.


Art. 3

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Comma 1

L'amministrazione del Regio istituto fisioterapico ospedaliero di Santa Maria e S. Gallicano in Roma e' affidata ad un presidente, assistito da un Consiglio di amministrazione composto di cinque membri compreso il presidente.


Art. 4

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Comma 1

Il presidente e' nominato con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'interno.

I consiglieri sono nominati:

a) uno dal Ministro per l'interno;

b) uno dal Ministro per le finanze;

c) uno dal Consiglio di amministrazione del Pio istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti.

Il presidente e i consiglieri durano in carica cinque anni e sono sempre rieleggibili.

Il direttore dell'Istituto fa parte di diritto del Consiglio di amministrazione.


Art. 5

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Comma 1

Il presidente delibera sugli affari che non sono soggetti speciale approvazione, sentito il parere del Consiglio di amministrazione.

Per gli affari soggetti a tale approvazione la deliberazione spetta al Consiglio di amministrazione.

In casi di urgenza il presidente puo' provvedere anche con i poteri del Consiglio di amministrazione salvo a riferirne al Consiglio stesso nella adunanza immediatamente successiva.


Art. 6

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Comma 1

Il Regio istituto per quanto ha tratto alla sua funzione ospedaliera, e' sottoposto a tutela con le modalita' e forme stabilite per il Pio istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti di Roma, aggiungendosi alla Commissione di tutela, di cui all'art. 5 del decreto-legge Luogotenenziale 26 novembre 1916, n. 1640, per gli affari riguardanti l'Istituto stesso, due rappresentanti della Direzione generale della sanita' pubblica.

Per quanto invece ha tratto alla funzione di centro di indagine scientifica e di studio, per le finalita' pratiche, che gli sono commesse, esso e' sottoposto all'alta vigilanza della Direzione generale della sanita' pubblica.


Art. 7

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Art. 8

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Comma 1

Le disposizioni vigenti per il Pio istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti di Roma relative ai rimborsi dovuti per spedalita', alle anticipazioni di tali rimborsi da parte dello Stato ed al concorso a carico del Tesoro dello Stato, di cui al secondo comma dell'articolo 1 del R. decreto-legge 6 novembre 1924, n. 1961, sono estese al Regio istituto fisioterapico ed ospedaliero di Santa Maria e S. Gallicano.

Parimenti sono estese al detto Regio istituto le disposizioni relative alla competenza a decidere le controversie, che potessero sorgere per il rimborso delle spese di spedalita'.


Art. 9

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Art. 10

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Comma 1

Nel bilancio preventivo del Regio istituto fisioterapico ed ospedaliero di Santa Maria e S. Gallicano viene ogni anno stanziato sui fondi previsti dal Regio decreto legge 23 luglio 1926, n. 1427, il concorso del Ministero dell'interno rappresentante il suo corrispettivo ordinario a favore dell'Istituto stesso per la lotta contro il cancro ed i tumori maligni e che non potra' in ogni caso essere inferiore alla somma annua di L. 600,000.


Art. 11

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Comma 1

I proventi del Regio istituto fisioterapico ed ospedaliero di Santa Maria e S. Gallicano sono i seguenti:

a) rimborso di rette di spedalita';

b) utile della farmacia di cui all'art. 1;

c) la somma di L. 500.000 di cui al precedente art. 9.

Questa somma peraltro dovra' essere proporzionatamente aumentata a carico del Tesoro dello Stato, qualora l'attuale assegno annuo di cui all'art. 1 del Regio decreto-legge 6 nocembre 1924, n. 1961, venga ad essere accresciuto;

d) corrispettivo del Ministero dell'interno di cui al precedente articolo 10.


Art. 12

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Comma 1

La pianta organica del personale e' determinata dal regolamento da approvarsi con Regio decreto su proposta del Ministro per l'interno.
((Essa dovra' prevedere, nei riguardi del personale sanitario, oltre ai medici con qualifica di aiuto e di assistente, un posto di medico primario dermositilografo, con funzioni di direttore, un posto di medico primario radiologo con funzioni di vice-direttore, ed un posto di chirurgo primario)).


Art. 13

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Comma 1

Il personale medico e' nominato per concorso per esame e' per titoli, con le modalita' e programmi, che saranno stabiliti dal regolamento.


Art. 14

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Comma 1

Il personale di assistenza immediata deve possedere i requisiti di abilitazione prescritti dalle disposizioni vigenti in materia.


Art. 15

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Comma 1

Gli attuali sanitari di ruolo, esclusi gli assistenti medico-chirurghi, e tutto l'altro personale iscritto nei ruoli dell'amministrazione del Pio istituto ed Ospedali riuniti di Roma, che, alla data dell'entrata in vigore del presente decreto, presti servizio nell'ospedale di Santa Maria e S. Gallicano, cessa di essere alla dipendenza del Pio istituto di Santo Spirito e passa alla dipendenza del Regio istituto fisioterapico ed ospedaliero con lo stato giuridico ed il trattamento economico attualmente vigente per il Pio istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti di Roma.


Art. 16

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Comma 1

Il Regio istituto fisioterapico ed ospedaliero di Santa Maria e S.
Gallicano assume a suo carico i contributi per la iscrizione dei sanitari e del personale di cui all'articolo precedente, alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari e a quella di previdenza per gli impiegati e salariati degli enti locali o all'Istituto nazionale delle assicurazioni e alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali.


Art. 17

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Comma 1

Nella prima attuazione del presente decreto, l'attuale direttore e medico primario dermosifilografo dell'ospedale di Santa Maria e S.
Gallicano continuera' a prestar servizio nel Regio istituto con tale sua qualifica.

((Nella prima attuazione del presente decreto:

a) il medico primario radiologo con funzioni di vice-direttore di cui al precedente art. 12 ed il chirurgo primario saranno nominati a scelta dal Ministro per l'interno;

b) gli aiuti e gli assistenti saranno nominati dal presidente dell'Istituto, su conforme proposta del direttore sanitario))
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Art. 18

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Comma 1

E' in facolta' del Ministero dell'interno - Direzione generale della sanita' pubblica - avvalersi del personale tecnico del Regio istituto fisioterapico ospedaliero di Santa Maria e S. Gallicano per ricerche scientifiche ed ispezioni.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 29 luglio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini - Federzoni - Volpi.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addi' 23 settembre 1926.

Atti del Governo, registro 252, foglio 148. - Casati.