Alla tabella approvata con Nostro decreto 6 dicembre 1923, n. 2657, e' aggiunta la seguente voce:
« Impiegati di albergo le cui mansioni implichino rapporti con la clientela e purche' abbiano carattere discontinuo (cosi' detti « impiegati di bureau », come i capi e sottocapi addetti al ricevimento, cassieri, segretari con esclusione di quelli che non abbiano rapporti con i passeggeri), a meno che, nella particolarita' del caso, a giudizio dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro, manchino gli estremi di cui all'art. 6 del regolamento 10 settembre 1923, n. 1955 (prestazioni discontinue o di semplice attesa o custodia) ».
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 14 febbraio 1929 - Anno VII
VITTORIO EMANUELE.
MARTELLI.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addi' 6 marzo 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 282, foglio 32. - Ferzi.
Testo vigente
Articolo unico
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