REGIO DECRETO

REGIO DECRETO 221/1929 - Aggiunta alla tabella approvata con R. decreto 6 dicembre 1923, n. 2657, indicante le occupazioni cui non e' applicabile la limitazione dell'orario sancita dall'art. 1 del decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692. (029U0221)

Aggiunta alla tabella approvata con R. decreto 6 dicembre 1923, n. 2657, indicante le occupazioni cui non e' applicabile la limitazione dell'orario sancita dall'art. 1 del decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692. (029U0221)

Numero 221 Anno 1929 GU 11.03.1929 Codice 029U0221

urn:nir:stato:regio.decreto:1929-02-14;221

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Articolo unico

#

Comma 1

Alla tabella approvata con Nostro decreto 6 dicembre 1923, n. 2657, e' aggiunta la seguente voce:

« Impiegati di albergo le cui mansioni implichino rapporti con la clientela e purche' abbiano carattere discontinuo (cosi' detti « impiegati di bureau », come i capi e sottocapi addetti al ricevimento, cassieri, segretari con esclusione di quelli che non abbiano rapporti con i passeggeri), a meno che, nella particolarita' del caso, a giudizio dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro, manchino gli estremi di cui all'art. 6 del regolamento 10 settembre 1923, n. 1955 (prestazioni discontinue o di semplice attesa o custodia) ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 14 febbraio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MARTELLI.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addi' 6 marzo 1929 - Anno VII

Atti del Governo, registro 282, foglio 32. - Ferzi.