Gli esercenti di miniere e di cave sono tenuti a denunciare periodicamente o saltuariamente, al Ministero dell'economia nazionale (Direzione generale dell'industria e delle miniere) e all'Istituto centrale di statistica, la quantita' del materiale estratto, attenendosi alle istruzioni che dai detti uffici siano impartite e fornendo altresi' le notizie e i chiarimenti che, sui dati comunicati, siano chiesti.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
I dati, le notizie e i chiarimenti cosi' ottenuti godranno della guarentigia stabilita nell'art. 11 della legge 9 luglio 1926, n. 1162.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 18 dicembre 1927 - Anno VI
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini - Belluzzo.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addi' 10 febbraio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 269, foglio 3. - Casati.