REGIO DECRETO

REGIO DECRETO 2717/1927 - Obbligatorieta' della denuncia dei dati statistici relativi alla produzione delle miniere e cave. (027U2717)

Obbligatorieta' della denuncia dei dati statistici relativi alla produzione delle miniere e cave. (027U2717)

Numero 2717 Anno 1927 GU 02.02.1928 Codice 027U2717

urn:nir:stato:regio.decreto:1927-12-18;2717

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Gli esercenti di miniere e di cave sono tenuti a denunciare periodicamente o saltuariamente, al Ministero dell'economia nazionale (Direzione generale dell'industria e delle miniere) e all'Istituto centrale di statistica, la quantita' del materiale estratto, attenendosi alle istruzioni che dai detti uffici siano impartite e fornendo altresi' le notizie e i chiarimenti che, sui dati comunicati, siano chiesti.


Art. 2

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Comma 1

I dati, le notizie e i chiarimenti cosi' ottenuti godranno della guarentigia stabilita nell'art. 11 della legge 9 luglio 1926, n. 1162.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 18 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini - Belluzzo.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addi' 10 febbraio 1928 - Anno VI

Atti del Governo, registro 269, foglio 3. - Casati.