Chiunque intenda esercitare l'arte del maniscalco o quella del castrino deve aver raggiunta la maggiore eta' ed essere provvisto di speciale licenza, per l'una o per l'altra arte, da rilasciarsi a seguito di risultato favorevole di una prova di esame.
Saranno dispensati dalla prova di esame per il conseguimento di tale licenza i maniscalchi che abbiano conseguito o che conseguiranno regolare attestazione d'idoneita' dall'Autorita' militare, in seguito a frequenza del corso di mascalcia, presso la Scuola di cavalleria di Pinerolo.
Saranno, inoltre, dispensati dalla detta prova di esame coloro che conseguiranno regolare attestazione di idoneita' negli speciali corsi di mascalcia, che verranno indetti dalla Federazione nazionale fascista degli artigiani, su programma che sara' stabilito nel regolamento previsto al seguente art. 2 del presente decreto.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
L'esercizio delle arti di cui al precedente articolo e' sottoposto al controllo sanitario dei veterinari provinciali e dei veterinari comunali e consorziali.
Le norme relative alle prove di esame, i limiti e le modalita' di esercizio delle arti stesse saranno determinati da apposito regolamento, da emanarsi, ai sensi dell'art. 1, numero 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, con Regio decreto, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con quelli per l'educazione nazionale, per l'agricoltura e le foreste e per le corporazioni.
Con lo stesso regolamento sara' provveduto a quanto altro occorra per l'applicazione del presente decreto.
Art. 3
#Comma 1
Il rilascio della licenza per l'esercizio delle arti di maniscalco e di castrino sara' soggetto al pagamento di una tassa di concessione governativa a norma dell'art. 142 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265.
Detta tassa e' fissata per l'arte del maniscalco in L. 36 e per quella del castrino in L. 50, da pagarsi in modo ordinario presso l'Ufficio del registro. La bolletta di quietanza mod. 72-A, dimostrante l'effettuato pagamento della tassa, va allegata alla domanda di richiesta della licenza.
Nel caso di cumulo dell'esercizio delle due arti nella stessa persona, occorre munirsi di entrambi le relative licenze.
Art. 4
#Comma 1
Chiunque non trovandosi in possesso della prescritta licenza eserciti l'arte del maniscalco o quella del castrino e' punito con la pena stabilita nel 1° comma dell'art. 141 del testo unico delle leggi sanitarie.
Il prefetto, indipendentemente dal procedimento giudiziario, ordinera' il sequestro del materiale destinato all'esercizio dell'arte e, per il maniscalco, anche la chiusura della mascalcia.
Il provvedimento del prefetto e' definitivo.
Art. 5
#Comma 1
Il maniscalco od il castrino che esorbiti dai limiti assegnati alla propria attivita' dal regolamento previsto dall'art. 2, compiendo atti propri della professione di veterinario o di altre professioni sanitarie, e' punito con le pene stabilite dall'art. 348 del Codice penale.
In conseguenza di condanna penale divenuta definitiva per il reato di cui innanzi, sara' provveduto, a carico del condannato, al ritiro della licenza.
Art. 6
#Comma 1
Coloro che, alla data della pubblicazione del presente decreto dimostreranno, con regolare documentazione, di esercitare da almeno un triennio l'arte del maniscalco o quella del castrino, potranno, su giudizio di apposita Commissione, da nominarsi secondo le norme fissate dal regolamento, di cui all'art. 2, conseguire un attestato che li abiliti alla continuazione dell'esercizio.
Del pari, su giudizio favorevole della stessa Commissione, potranno conseguire lo stesso attestato i maniscalchi che documenteranno di aver frequentato e superato l'esame, al termine degli speciali corsi indetti dalla Federazione nazionale fascista degli artigiani, prima dell'andata in vigore del presente decreto.
Il rilascio di tali attestati sara' soggetto al pagamento della tassa di concessione governativa stabilita dall'art. 3.
Il regolamento di cui all'art. 2 stabilira' il termine entro il quale saranno applicabili le disposizioni, di cui al 1° e 2° comma del presente articolo.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 25 novembre 1937 - Anno XVI
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini.
Visto, il Guardasigilli: Solmi.
Registrato alla Corte del conti, addi' 10 marzo 1938 - Anno XVI Atti del Governo, registro 395, foglio 48. - MANCINI.