REGIO DECRETO

REGIO DECRETO 2190/1936 - Norme per la disciplina delle professioni di insegnante di materie musicali in Scuole di musica e di orchestrale. (036U2190)

Norme per la disciplina delle professioni di insegnante di materie musicali in Scuole di musica e di orchestrale. (036U2190)

Numero 2190 Anno 1936 GU 07.01.1937 Codice 036U2190

urn:nir:stato:regio.decreto:1936-10-15;2190

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Coloro che siano sprovvisti dei titoli di studio prescritti dagli articoli 1, 2 e 3 della legge 4 giugno 1934-XII, n. 977, e che alla data del 2 luglio 1934-XII abbiano esercitato, da almeno tre anni, la professione di insegnante di discipline musicali in Istituti o Scuole di musica, o la professione di orchestrale, per poter continuare ad esercitare l'insegnamento o far parte di orchestre, devono chiedere ed ottenere apposita dichiarazione di idoneita'.



Art. 2

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Comma 1

La domanda deve essere stesa su carta da bollo da L. 6 e sottoscritta dal richiedente, il quale deve altresi' indicare il suo preciso indirizzo.

Per ognuna delle due attivita' professionali indicate nell'articolo precedente occorre fare una domanda separata. Essa deve pervenire al Ministro per l'educazione nazionale entro il termine perentorio di sei mesi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale dei Regno.

Coloro che aspirano ad ottenere l'idoneita' all'esercizio della professione di insegnante devono accludere alla domanda i seguenti documenti:

a) certificato di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato generale del casellario giudiziale. Sono in ogni caso esclusi dal giudizio di idoneita' coloro che abbiano riportato condanna alla reclusione per tempo superiore ai cinque anni, salvo che sia intervenuta riabilitazione a termine del Codice penale;

d) certificato di buona condotta morale, civile e politica;

e) certificato d'iscrizione al Partito Nazionale Fascista;

f) ricevuta comprovante il versamento, all'Ufficio del registro, del contributo di L. 200 da parte di coloro che aspirano ad ottenere l'idoneita' per l'esercizio della professione di insegnante in Scuole o Istituti di musica e di L. 100 per coloro che aspirano ad ottenere l'idoneita' per l'esercizio della professione di orchestrale;

g) elenco, in triplice esemplare, sottoscritto dal richiedente, dei documenti e dei titoli presentati. I documenti ed i titoli devono essere numerati progressivamente. Coloro che aspirano ad ottenere l'idoneita' all'esercizio della professione di orchestrale, sono dispensati dal produrre il documento di cui alla lettera e); sono del pari dispensati dal produrre tale documento i mutilati e gli invalidi di guerra, ai sensi del R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163. In ogni caso sono esclusi dal giudizio d'idoneita' coloro che abbiano svolto attivita' in contrasto con le direttive politiche del Regime.

I documenti di cui alle lettere b), c), d) ed e) devono essere in data non anteriore a tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale del Regno e quelli di cui alle lettere a), b) e d) devono inoltre essere legalizzati.


Art. 3

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Comma 1

Oltre i documenti di cui al precedente articolo, tutti gli aspiranti devono produrre:

a) titoli e documenti comprovanti l'attivita' professionale svolta e per la quale viene chiesta l'autorizzazione;

b) titoli di studio eventualmente posseduti o documenti in genere, dai quali si possa desumere la cultura generale e specifica in rapporto alla professione per la quale si chiede il giudizio di idoneita'.

I richiedenti devono fornire la prova di aver esercitato per tre anni la professione, mediante l'esibizione di titoli e documenti, aventi valore probatorio.



Art. 4

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Comma 1

Le domande rivolte ad ottenere la dichiarazione di idoneita' sono esaminate da una Commissione nominata con decreto del Ministro per l'educazione nazionale.

Essa e' presieduta da un direttore di Regio conservatorio di musica, ed e' costituita in conformita' delle seguenti disposizioni.

Allorche' trattasi di esaminare le domande rivolte ad ottenere la idoneita' all'esercizio della professione di insegnante in Istituti o Scuole di musica oltre al presidente fanno parte della Commissione:

a) due professori titolari di cattedre nei Regi conservatori di musica, due esperti designati dall'Organizzazione sindacale nazionale dei musicisti ed un rappresentante del Ministero per la stampa e la propaganda (Ispettorato del Teatro) anche esso esperto, per l'insegnamento di strumenti a tastiera;

b) due professori titolari di cattedre nei Regi conservatori di musica, due esperti designati dall'Organizzazione sindacale nazionale dei musicisti ed un rappresentante del Ministero per la stampa e la propaganda (Ispettorato del Teatro) anche esso esperto, per l'insegnamento di strumenti ad arco;

c) due professori titolari di cattedre nei Regi conservatori di musica, due esperti designati dall'Organizzazione sindacale nazionale dei musicisti ed un rappresentante del Ministero per la stampa e la propaganda (Ispettorato del Teatro) anche esso esperto, per l'insegnamento degli strumenti a fiato, di legno;

d) due professori titolari di cattedre nei Regi conservatori di musica, due esperti designati dall'Organizzazione sindacale nazionale dei musicisti ed un rappresentante del Ministero per la stampa e la propaganda (Ispettorato del Teatro) anche esso esperto, per l'insegnamento degli strumenti a fiato, di ottone;

e) due professori titolari di cattedre nei Regi conservatori di musica, due esperti designati dall'Organizzazione sindacale nazionale dei musicisti ed un rappresentante del Ministero per la stampa e la propaganda (Ispettorato del Teatro) anche esso esperto, per l'insegnamento dell'arpa;

f) due professori titolari di cattedre di composizione nei Regi conservatori di musica, due esperti in tale materia designati dall'Organizzazione sindacale nazionale dei musicisti ed un rappresentante del Ministero per la stampa e la propaganda (Ispettorato del Teatro) anche esso esperto, per l'insegnamento della composizione, dell'armonia, del solfeggio e per gli strumenti o le materie non previsti nelle lettere suindicate, ad eccezione, pero', del canto, per cui restano in vigore la legge 4 giugno 1933-XI, n. 818, ed il R. decreto 16 ottobre 1934-XII, n. 1901.

Allorche' trattisi di esaminare le domande rivolte ad ottenere la idoneita' all'esercizio della professione di orchestrale, nella Commissione anzidetta, gli esperti designati dall'Organizzazione sindacale nazionale dei musicisti sono sostituiti da due esperti designati dall'Organizzazione sindacale nazionale degli orchestrali.

Le designazioni delle Organizzazioni sindacali devono aver luogo per il tramite del Ministero delle corporazioni.

I professori dei Regi conservatori di musica, gli esperti designati dalle Organizzazioni sindacali ed il rappresentante del Ministero per la stampa e la propaganda si avvicendano a seconda delle varie categorie degli strumenti o degli insegnamenti indicati nelle lettere a), b), c), d), e), f).

Fa sempre parte della Commissione, con voto consultivo, un funzionario di gruppo A del Ministero per l'educazione nazionale, il quale esercitera' anche le funzioni di segretario.

Le spese per il funzionamento della Commissione gravano sul bilancio del Ministero dell'educazione nazionale.


Art. 5

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Comma 1

La Commissione esamina le singole domande presentate al fine di accertare se in base ai documenti prodotti il candidato possa o no aspirare alla dichiarazione di idoneita' per l'esercizio dell'attivita' professionale da lui indicata.

Nel caso in cui la Commissione non ritenga di poter formulare proposte definitive in base ai titoli, il candidato sara' sottoposto a prova di esame.

Le sedute della Commissione sono valide qualora intervengano il presidente e due dei componenti, oltre il funzionario di gruppo A del Ministero dell'educazione nazionale indicato nell'articolo precedente.

La Commissione decide a maggioranza. In caso di parita' di voto prevale quello del presidente.



Art. 6

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Comma 1

La Commissione propone al Ministro per l'educazione nazionale di concedere ai singoli aspiranti la dichiarazione di sufficienza o di insufficienza per l'esercizio dell'attivita' professionale da ciascuno di essi indicata.

Per quanto si riferisce all'esercizio della professione di orchestrale, anche se nella domanda si chieda l'idoneita' per far parte di orchestre sinfoniche o liriche, la proposta di sufficienza puo' essere limitata, a giudizio della Commissione, all'esercizio della professione in orchestre di operette.



Art. 7

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Comma 1

Il Ministro per l'educazione nazionale decide sulle proposte anzidette, con provvedimento insindacabile.



Art. 8

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Comma 1

A coloro i quali meritano giudizio di idoneita', di cui ai precedenti articoli, e' rilasciata dal Ministro per l'educazione nazionale una dichiarazione valida per l'esercizio professionale e per l'iscrizione all'albo, preveduto dall'art. 6 della legge 4 giugno 1934-XII, n. 977.



Art. 9

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Comma 1

L'autorizzazione, conseguita ai sensi del presente decreto, per l'esercizio della professione di insegnante, non abilita a dirigere un istituto privato d'istruzione musicale.



Art. 10

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Comma 1

Le Scuole e gli Istituti d'istruzione musicale oggi esistenti, anche se abbiano avuto in passato riconoscimento ufficiale, non possono continuare a svolgere la propria attivita' se non abbiano chiesto ed ottenuto apposita autorizzazione dal Ministro per l'educazione nazionale.

A tal fine coloro che mantengono Scuole o Istituti d'istruzione musicale devono rivolgersi al Ministro stesso, entro il termine perentorio di sei mesi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale del Regno, domanda su carta da bollo da L. 6, corredata dei seguenti documenti relativi al richiedente:

a) certificato di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato generale del casellario giudiziale;

d) certificato di buona condotta morale, civile e politica;

e) certificato di iscrizione al Partito Nazionale Fascista.

I documenti di cui alle lettere b), c), d) ed e), devono essere in data non anteriore a tre mesi alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale del Regno e quelli di cui alle lettere a), b) e d) devono inoltre essere legalizzati.

I mutilati e gl'invalidi di guerra sono dispensati dal produrre il documento di cui alla lettera e), ai sensi del R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163.

Ai suddetti documenti devono essere uniti:

1) un elenco nominativo, in triplice esemplare, del personale direttivo, insegnante, amministrativo e subalterno con l'indicazione dell'Ufficio o dell'insegnamento o servizio al quale e' addetto;

2) i documenti indicati nelle precedenti lettere a), b), c), d) ed e) per ciascuno degli addetti all'istituto, eccetto il documento di cui alla lettera e) se ai tratti di mutilati o invalidi di guerra;

3) i programmi dei corsi d'insegnamento svolti nell'istituto;

4) un prospetto relativo alle tasse e contributi a qualsiasi titoli corrisposti dagli allievi;

5) pianta dei locali, disegnata e firmata da un tecnico, con l'indicazione dell'area, della cubatura e della destinazione di ciascun ambiente;

6) certificato dell'ufficiale sanitario, attestante l'idoneita' dei locali all'uso cui sono destinati;

7) un elenco, particolareggiato, dell'arredamento, del materiale didattico e scientifico;

8) ricevuta comprovante il versamento del deposito di L. 500 di cui all'art. 15.

Qualora le Scuole o gli Istituti d'istruzione musicale siano mantenuti da Enti pubblici o privati, ovvero da societa' legalmente-costituite, devono essere prodotti solamente i documenti indicati nei numeri da 1 a 8.

Se si tratti di societa' o associazioni meramente di fatto, la domanda, corredata da tutti i documenti indicati nel presente articolo, deve essere presentata da chi ne abbia l'amministrazione.

I Comuni, le Provincie e gli Istituti di pubblica assistenza e beneficenza devono produrre copia dello statuto o regolamento della Scuola e copia della deliberazione concernente l'istituzione della Scuola, debitamente approvata a norma di legge. Gli altri Enti devono anche produrre copia del proprio statuto e delle eventuali modifiche.
Le societa' commerciali oltre lo statuto o regolamento della Scuola, devono produrre copia dell'atto costitutivo e copia dell'ultimo bilancio, con gli estremi di approvazione.


Art. 11

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Comma 1

Le disposizioni di cui nell'articolo precedente non si applicano alle scuole dirette a preparare esclusivamente complessi di esecutori in bande musicali. Tuttavia queste scuole debbono essere dirette da chi e' in possesso del diploma di strumentazione per banda.

Coloro che all'entrata in vigore del presente decreto siano direttori di una scuola per banda e non abbiano il predetto diploma possono continuare nella direzione della scuola purche' abbiano chiesto la dichiarazione di idoneita' ai sensi delle disposizioni contenute negli articoli 1, 2, 3 e 4 del presente decreto e condizionalmente al conseguimento della idoneita' stessa.


Art. 12

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Comma 1

Non puo' essere concessa l'autorizzazione per Scuole o Istituti la cui direzione sia affidata a chi non e' in possesso del diploma di composizione conseguito nei Regi conservatori di musica o in Istituti musicali pareggiati, salvo che si tratti di persone che abbiano diretto Regi conservatori di musica o abbiano, come titolari, insegnato in essi composizione, ovvero salvo che ricorra uno dei seguenti casi:

1° per le scuole in cui l'insegnamento e' limitato ad un solo strumento, la direzione puo' essere tenuta da chi e' fornito di diploma relativo allo strumento cui l'insegnamento si riferisce;

2° per le scuole in cui l'insegnamento e' limitato ad una o piu' materie per cui non esiste diploma specifico, la direzione puo' essere tenuta:

a) da chi e' in possesso di diploma rilasciato da un Istituto musicale Regio o pareggiato, se l'insegnamento e' limitato al solfeggio;

b) da chi e' in possesso del diploma di composizione, se l'insegnamento e' limitato all'armonia.


Art. 13

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Comma 1

Parimenti non puo' essere concessa l'autorizzazione per Scuole o Istituti di musica i cui insegnanti non siano forniti del diploma relativo all'insegnamento impartito, conseguito in un Regio conservatorio di musica o in un Istituto musicale pareggiato, salvo che abbiano gia' professato, come titolari in un Regio conservatorio di musica, lo stesso insegnamento o insegnamento affine.

Coloro che non si trovino nelle condizioni di cui al comma precedente possono continuare ad insegnare, se abbiano chiesto la dichiarazione d'idoneita' ai sensi del presente decreto, o condizionatamente al conseguimento dell'idoneita' stessa.



Art. 14

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Comma 1

I diplomi indicati nei precedenti articoli 11 e 12 devono essere presentati in originale o in copia autentica, a corredo della documentazione prevista nell'art.


Il diploma originale o la copia puo' essere sostituito da un certificato rilasciato dal capo dell'Istituto musicale Regio o pareggiato in cui il diploma stesso e' stato conseguito.



Art. 15

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Comma 1

La concessione dell'autorizzazione di cui all'art. 10 e' subordinata all'esito favorevole di una ispezione disposta dal Ministro per l'educazione nazionale.

Le spese per tale ispezione sono a carico delle persone o degli enti o delle societa' che mantengono gl'Istituti. A tal uopo deve essere unito alla domanda un vaglia postale di L. 500 intestato al cassiere consegnatario del Ministero dell'educazione nazionale, a titolo di deposito per le suddette spese, salvo conguaglio ad ispezione effettuata.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addi' 15 ottobre 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE

Mussolini - De Vecchi di Val Cismon - Solmi - Di Revel - Lantini - Alfieri.

Visto, il Guardasigilli: Solmi.

Registrato alla Corte dei conti, addi' 31 dicembre 1936 - Anno XV
Atti del Governo, registro 380, foglio 155. - Mancini.