Le navi mercantili nemiche, appartenenti a privati, le quali si trovino nelle condizioni prevedute dal 1° comma dell'art. 149 del testo della legge di guerra, approvato con R. decreto 8 luglio 1038-XVI, n. 1415, sono sottoposte a sequestro per la durata della guerra.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore nel Regno dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e, nei territori dei singoli Governi dell'Africa Italiana e dei Possedimenti, da quella della sua pubblicazione nei rispettivi Bollettini ufficiali.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 25 novembre 1940-XIX
VITTORIO EMANUELE
MUSSOLINI - CIANO - TERUZZI - DI REVEL - HOST VENTURI
Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 25 gennaio 1941-XIX
Atti dei Governo, registro 429, foglio 116. - MANCINI