Gli aeromobili civili, aventi la nazionalita' di uno Stato nemico, e appartenenti a privati, sono autorizzati, a condizione di reciprocita', a uscire dal territorio dello Stato entro un breve termine che sara' fissato dal Ministero dell'aeronautica, sempreche' le loro caratteristiche costruttive siano tali da escludere ogni possibilita' d'impiego a scopi bellici.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Il Ministero dell'aeronautica, previo accertamento della esistenza delle condizioni prevedute dall'articolo precedente, rilascia relativo salvacondotto, indicando in esso le marche di nazionalita' e di immatricolazione dell'aeromobile, il nome del proprietario e l'aeroporto di destinazione.
Art. 3
#Comma 1
Questo decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dalla Zona di operazioni, addi' 16 giugno 1940-XVIII
VITTORIO EMANUELE
Mussolini - Ciano - Teruzzi - Di Revel
Visto, il Guardasigilli: Grandi
Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 giugno 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 422, foglio 138. - Mancini.