REGIO DECRETO

REGIO DECRETO 1611/1942 - Testo unico delle leggi sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra. (042U1611)

Testo unico delle leggi sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra. (042U1611)

Numero 1611 Anno 1942 GU 18.01.1943 Codice 042U1611

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-10-31;1611

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

E' approvato il testo unico delle leggi sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra, allegato al presente decreto e visto, d'ordine Nostro, dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, dal Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, e dal Ministro Segretario di Stato per le corporazioni.

Le disposizioni del testo unico, con gli adattamenti eventualmente ritenuti necessari, potranno, con separati decreti Reali, essere estese ai territori dell'Africa italiana e del Possedimento italiano dell'Egeo.



Art. 2

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Comma 1

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Sotto tale data sono abrogati nel Regno:

la legge 14 dicembre 1931-X n. 1699, sulla disciplina di guerra;

la legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra;

la legge 1° novembre 1940-XIX, n. 1782, che reca modificazioni al capo V della legge 14 dicembre 1931-X, n. 1699;

il R. decreto-legge 24 agosto 1941-XIX, n. 1035; che integra l'art. 5 della legge 24 maggio 1940-XVIII n. 461;

la legge 16 dicembre 1941-XX, n. 1611, che reca disposizioni penali e disciplinari relative ai mobilitati civili;

il R. decreto-legge 26 febbraio 1942-XX, n. 82, che reca modificazioni alla legge 24 maggio 1940-XVIII, n.461;

nonche' ogni altra disposizione comunque contraria o incompatibile con quelle contenute nel testo unico allegato al presente decreto.

Restano ferme le disposizioni del R. decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, n. 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 147, relativo alla organizzazione della marina mercantile in tempo di guerra e successive modificazioni; della legge 13 luglio 1939, n. 1154, recante norme sulla requisizione del naviglio mercantile e successive modificazioni; della legge 11 aprile 1941-XIX, n. 267, e della legge 7 maggio 1942-XX, n. 600, relative alla utilizzazione professionale dei marittimi mercantili.

Fino a quando non saranno emanati i decreti Reali previsti nell'ultimo comma dell'articolo precedente continueranno ad aver vigore, nei territori dell'Africa italiana e del Possedimento italiano dell'Egeo, le norme attualmente vigenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a San Rossore, addi' 31 ottobre 1942-XXI

VITTORIO EMANUELE

Mussolini - Vidussoni - Ricci - Ciano - Teruzzi -
Grandi -Di Revel -Bottai - Host Venturi

Visto, il Guardasigilli: Grandi

Registrato alla Corte dei conti, addi' 16 gennaio 1943-XXI

Atti del Governo, registro 453, foglio 78, - Mancini