REGIO DECRETO

REGIO DECRETO 1725/1939 - Approvazione dei modelli dei registri di stato civile, previsti dalla legge di guerra, e delle norme per la tenuta di essi. (039U1725)

Approvazione dei modelli dei registri di stato civile, previsti dalla legge di guerra, e delle norme per la tenuta di essi. (039U1725)

Numero 1725 Anno 1939 GU 30.11.1939 Codice 039U1725

urn:nir:stato:regio.decreto:1939-10-12;1725

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

I registri degli atti di morte e degli atti di nascita, indicati negli articoli 109 e 110 della legge di guerra, sono in carta libera e in stampa, in conformita' degli annessi modelli A e B.


Art. 2

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Comma 1

I registri sono numerati in ogni pagina e firmati su ciascun foglio dai comandanti di corpo, reparto, servizio, o da un ufficiale da essi delegato.

I registri devono essere tenuti con la maggiore chiarezza e precisione, senza cancellature e senza abrasioni.



Art. 3

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Comma 1

Sul frontespizio dei registri degli atti di morte e degli atti di nascita, indicati negli articoli 109 e 110 della legge di guerra, e' scritta, rispettivamente, con caratteri ben visibili la dicitura «principale» o «provvisorio».


Art. 4

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Comma 1

Quando l'unita' cessa di essere distaccata, i registri provvisori sono immediatamente rimessi all'ufficiale incaricato della tenuta dei registri principali, per essere uniti a questi.



Art. 5

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Comma 1

Gli atti di morte e gli atti di nascita sono iscritti sui relativi registri, secondo il numero d'ordine progressivo e senza interruzione fra l'uno e l'altro. La data delle iscrizioni, l'anno, il mese, il giorno e l'ora della morte o della nascita, o qualunque altra data, devono essere espressi in lettere.

Negli atti suindicati non si possono fare abbreviazioni e si devono evitare le cancellazioni e le postille. In caso di necessita', le cancellazioni devono essere fatte in modo che possa leggersi quanto fu cancellato, e le postille devono farsi, in ogni caso, a piede dell'atto e prima delle firme.

Gli spazi rimasti vuoti dopo la redazione dell'atto sono annullati con un tratto di penna.



Art. 6

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Comma 1

I registri tenuti con le norme stabilite dagli articoli precedenti sono custoditi in luogo sicuro, e, in ogni evenienza, deve aversi cura di porli in salvo.

I registri, man mano che vengono esauriti, sono immediatamente chiusi con dichiarazione dell'ufficiale incaricato della tenuta di essi, dalla quale consti il numero degli atti in ciascun registro contenuti. A ogni registro e' aggiunta la rubrica degli atti, per ordine alfabetico.

I registri sono indi trasmessi direttamente, in piego raccomandato, al Ministero competente, per essere conservati nei suoi archivi.

Il primo atto iscritto nel nuovo registro deve portare il numero immediatamente successivo a quello dell'ultimo atto contenuto nel registro precedente.

Nel caso di scioglimento del comando, corpo, reparto o servizio, e in ogni altro in cui cessi, a termini di legge, l'uso di detti registri presso gli enti medesimi, i registri in corso vengono chiusi e trasmessi al Ministero competente con le norme suindicate.


Art. 7

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Comma 1

Nei registri di stato civile, indicati negli articoli precedenti, sono iscritti anche gli atti di morte e gli atti di nascita relativi a persone appartenenti alle Forze armate di Stati alleati o nemici o al seguito di esse.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addi' 12 ottobre 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI - GRANDI

Visto, il Guardasigilli: GRANDI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 novembre 1939-XVIII

Atti del Governo, registro 415, foglio 103. - MANCINI