I registri degli atti di morte e degli atti di nascita, indicati negli articoli 109 e 110 della legge di guerra, sono in carta libera e in stampa, in conformita' degli annessi modelli A e B.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
I registri sono numerati in ogni pagina e firmati su ciascun foglio dai comandanti di corpo, reparto, servizio, o da un ufficiale da essi delegato.
I registri devono essere tenuti con la maggiore chiarezza e precisione, senza cancellature e senza abrasioni.
Art. 3
#Comma 1
Sul frontespizio dei registri degli atti di morte e degli atti di nascita, indicati negli articoli 109 e 110 della legge di guerra, e' scritta, rispettivamente, con caratteri ben visibili la dicitura «principale» o «provvisorio».
Art. 4
#Comma 1
Quando l'unita' cessa di essere distaccata, i registri provvisori sono immediatamente rimessi all'ufficiale incaricato della tenuta dei registri principali, per essere uniti a questi.
Art. 5
#Comma 1
Gli atti di morte e gli atti di nascita sono iscritti sui relativi registri, secondo il numero d'ordine progressivo e senza interruzione fra l'uno e l'altro. La data delle iscrizioni, l'anno, il mese, il giorno e l'ora della morte o della nascita, o qualunque altra data, devono essere espressi in lettere.
Negli atti suindicati non si possono fare abbreviazioni e si devono evitare le cancellazioni e le postille. In caso di necessita', le cancellazioni devono essere fatte in modo che possa leggersi quanto fu cancellato, e le postille devono farsi, in ogni caso, a piede dell'atto e prima delle firme.
Gli spazi rimasti vuoti dopo la redazione dell'atto sono annullati con un tratto di penna.
Art. 6
#Comma 1
I registri tenuti con le norme stabilite dagli articoli precedenti sono custoditi in luogo sicuro, e, in ogni evenienza, deve aversi cura di porli in salvo.
I registri, man mano che vengono esauriti, sono immediatamente chiusi con dichiarazione dell'ufficiale incaricato della tenuta di essi, dalla quale consti il numero degli atti in ciascun registro contenuti. A ogni registro e' aggiunta la rubrica degli atti, per ordine alfabetico.
I registri sono indi trasmessi direttamente, in piego raccomandato, al Ministero competente, per essere conservati nei suoi archivi.
Il primo atto iscritto nel nuovo registro deve portare il numero immediatamente successivo a quello dell'ultimo atto contenuto nel registro precedente.
Nel caso di scioglimento del comando, corpo, reparto o servizio, e in ogni altro in cui cessi, a termini di legge, l'uso di detti registri presso gli enti medesimi, i registri in corso vengono chiusi e trasmessi al Ministero competente con le norme suindicate.
Art. 7
#Comma 1
Nei registri di stato civile, indicati negli articoli precedenti, sono iscritti anche gli atti di morte e gli atti di nascita relativi a persone appartenenti alle Forze armate di Stati alleati o nemici o al seguito di esse.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a San Rossore, addi' 12 ottobre 1939-XVII
VITTORIO EMANUELE
MUSSOLINI - GRANDI
Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 novembre 1939-XVIII
Atti del Governo, registro 415, foglio 103. - MANCINI