VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto l'art. 226 del testo della legge di guerra, approvato con R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, con il quale il Governo del Re e' stato autorizzato ad emanare le norme di procedura per i giudizi davanti al Tribunale delle prede;
Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, per l'Africa Italiana, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per la grazia e giustizia, per le finanze e per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:
E' approvato l'unito testo delle norme di procedura per i giudizi davanti al Tribunale delle prede, visto, d'ordine Nostro, dal DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a San Rossore, addi' 5 settembre 1938-XVII
VITTORIO EMANUELE
Mussolini - Ciano - Solmi - Di Revel - Benni
Visto, il Guardasigilli: Solmi
Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 novembre 1938-XVII
Atti del Governo, registro 403, foglio 108. - Mancini
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1