Gli articolo 25, 61 e 63 delle norme di procedura per i giudizi davanti il Tribunale delle prede, approvate con R. decreto 5 settembre 1938-XVI, n. 1823, sono modificate come dal testo seguente:
«Art. 25.
(Ordinanza per la fissazione dell'udienza).
Chiusa la trattazione scritta gli atti vengono dal segretario presentati al presidente, il quale, ove non creda di riservare a se' la causa, l'assegna con propria ordinanza al vice presidente, che in tal caso esercita tutte le attribuzioni del presidente.
Il presidente, con propria ordinanza:
1) dispone la comunicazione degli atti al commissario del Re, perche' formuli le sue conclusioni;
2) ordina la citazione delle parti per l'udienza indicata nell'art. 27, fissando la data dell'udienza stessa a un intervallo di almeno dieci giorni dalla, chiusura della trattazione scritta.
La Segreteria provvede immediatamente alla comunicazione degli atti al commissario del Re ed alla citazione delle parti».
« Art. 61.
(Funzionamento della Segreteria)
Il funzionamento della Segreteria e' regolato dalle norme di cui all'art. 66».
«Art. 63.
(Registro delle istanze).
La Segreteria deve tenere un registro nel quale sono annotate, nel loro ordine di presentazione, le istanze proposte in via, principale o in garanzia e quelle di provvedimenti cautelari, in quanto non siano connessi con un giudizio pendente.
Per ogni istanza annotata nel registro, devono essere indicati; in apposite colonne, gli atti delle parti e i provvedimenti del giudice, le notificazioni, le udienze, i mezzi di prova eseguiti, le tasse giudiziali pagate dalle parti e le somme da esse anticipate per le spese degli atti da eseguirsi a cura della segreteria.
Il registro delle istanze e' firmato in ciascun foglio dal presidente con l'indicazione, in fine, del numero dei fogli dei quali il registro si compone. Il registro e' chiuso ogni giorno con l'apposizione della firma del segretario».
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Il capo X delle stesse norme di procedura e' modificato tome segue:
«Capo X
Disposizioni finali.
Art. 65.
(Norme integrative).
In quanto non provvedono queste norme, per la procedura per i giudizi davanti al Tribunale delle prede si osservano le norme del Codice di procedura civile, con speciale riguardo a quelle relative ai giudizi davanti ai Tribunali civili.
Nei giudizi davanti al Tribunale delle prede non si applicano le disposizioni relative alla perenzione di istanza».
«Art. 66.
(Norme sul servizio).
Le norme di carattere interno sul servizio del Tribunale delle prede sono emanate dal presidente, previa deliberazione adottata dal Tribunale medesimo, costituito nel modo indicato nell'art. 218 del testo delle legge di guerra approvato con R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, e successive modificazioni, con l'intervento del vice presidente, del commissario del Re e dei due componenti della Regia aeronautica, indicati nell'art. 279, 2° comma, della legge predetta».
Art. 3
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a San Rossore, addi' 14 giugno 1941-XIX
VITTORIO EMANUELE
Mussolini - Ciano - Teruzzi - Grandi-Di Revel - Host Venturi
Visto, il Guardaslgiill: Grandi
Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 agosto 1941-XIX
Atti del Governo, registro 436, foglio 105. - Mancini