Il presente decreto riguarda l'approdo, in tempo di pace, di navi da guerra di Stati non belligeranti nei porti ed ancoraggi nazionali e di quelli dei possedimenti dell'Egeo e delle Colonie.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66))
Art. 3
#Comma 1
Le navi da guerra estere sono sempre autorizzate in tempo di pace a visitare i porti nazionali e quelli dei possedimenti dell'Egeo e delle Colonie e ad ancorarsi nelle acque territoriali entro la distanza di 6 miglia dalla linea di bassa marea, purche' il numero delle navi appartenenti ad un medesimo Stato non sia superiore a tre per ogni settore, in cui e' stato diviso, ai fini del presente decreto, il litorale del Regno, dei possedimenti dell'Egeo e delle Colonie.
Tuttavia deve invariabilmente darsi, per il solito tramite diplomatico, l'avviso che una simile visita e' in progetto, in modo tale che, le circostanze permettendolo, l'avviso giunga non meno di sette giorni prima che si inizi la visita progettata.
Dette navi non potranno soggiornare per un periodo di tempo superiore agli otto giorni nei porti e nelle acque territoriali.
Dovranno in ogni modo prendere il largo entro sei ore dall'avviso, qualora le autorita' marittime le invitassero a partire, e cio' anche nel caso che la durata del soggiorno sopra indicata non fosse stata compiuta.
Quando approdasse una forza navale estera composta di un numero di navi maggiore di quello indicato al 1° alinea del presente articolo, l'autorita' marittima deve avvisare subito il comandante in capo della forza stessa delle disposizioni sopra indicate, affinche' egli faccia allontare le navi eccedenti il numero stabilito.
Art. 4
#Comma 1
I limiti circa il massimo numero delle navi da guerra estere e dei giorni di permanenza indicati nell'articolo precedente non possono essere ecceduti che nel caso di permanenza forzata, oppure dietro formale permesso da chiedersi al Regio Governo per via diplomatica.
Art. 5
#Comma 1
Le prescrizioni degli articoli precedenti non si applicano:
a) alle navi da guerra sulle quali trovinsi imbarcati i Capi degli Stati, i membri delle dinastie regnanti e i loro seguiti e gli agenti diplomatici accreditati presso il Governo del Re;
b) alle navi da guerra costrette a rilascio forzato a causa di avarie, di cattivo tempo e di altre cause impreviste;
c) alle navi da guerra in servizio di sorveglianza nei mari, ove convenzionalmente cio' e' ammesso dal R. Governo.
Art. 6
#Comma 1
Per l'applicazione delle presenti norme il litolare del Regno, dei possedimenti dell'Egeo e delle Colonie e' diviso nei sette settori seguenti:
1° settore Adriatico, dalla frontiera a S. Maria di Leuca comprese Zara e le isole dell'Adriatico appartenenti al l'Italia;
2° settore Jonio da Santa Maria di Leuca a Scilla sulla penisola e da Capo Peloro verso la costa sicula orientale e meridionale sino a Capo Lilibeo;
3° settore Tirrenico, dalla frontiera a Capo Peloro e Scilla con la costa Nord della Sicilia sino al Capo Lilibeo con tutte le isole italiane del Tirreno e sicule;
4° settore dell'Egeo;
5° settore comprendente la Tripolitania e la Cirenaica;
6° settore comprendente l'Eritrea
7° settore comprendente la Somalia.
Art. 7
#Comma 1
Alla nave da guerra estera in arrivo in un porto o rada del Regno, dei possedimenti dell'Egeo o delle Colonie, che non sia piazza marittima, fortezza costiera, o base navale, o Comando di marina, viene dall'autorita' marittima assegnato il posto di ancoraggio.
Nel caso in cui la nave si fosse gia' ancorata, l'autorita' potra' acconsentire a lasciarla nel posto occupato o assegnargliene un altro, qualora, a suo giudizio, essa porti disturbo alla navigazione o ai servizi di porto.
L'ufficiale di marina o di porto, incaricato dei convenevoli di uso dell'autorita' navale militare o portuale, consegnera' al comandante, dopo compiute le formalita' sanitarie, una copia dell'unito modello di costituto per le informazioni che col medesimo si richiedono, ritirandolo completo e firmato. Deve pure consegnare allo stesso una copia del presente decreto affinche' ne prenda conoscenza.
In caso di non ammissione in libera pratica, l'ufficiale sopra indicato si limitera' a consegnare copia del decreto al comandante della nave o della forza navale, il quale deve mandare, osservando le precauzioni necessarie prescritte, l'ufficiale medico, o altro suo rappresentante, all'ufficio sanitario locale per fornire le indicazioni per la compilazione del costituto e per avere partecipazione del trattamento sanitario, cui la nave o le navi devono essere sottoposte.
Art. 8
#Comma 1
Nel giungere all'ancoraggio entro il limite di una piazza marittima, fortezza costiera o base navale, e nel partirne, le navi da guerra estere hanno l'obbligo, quando ne ricevano invito dall'autorita' militare marittima locale, di accettare la guida di un ufficiale o di un altro delegato appositamente inviato dall'autorita' stessa, e di conformarsi alle sue indicazioni per quanto riguarda le rotte da percorrere per l'entrata e l'uscita dall'ancoraggio che sara' stato loro assegnato. Questo servizio e' gratuito e nessuna responsabilita' incombe al Regio Governo ed ai suoi dipendenti per i danni che potessero riportare le navi, ed e' del tutto indipendente dal servizio di pilotaggio ordinario, che potra' essere richiesto dalle navi stesse con i segnali prescritti od offerto dai piloti locali od essere, per speciali condizioni di localita', obbligatorio.
Ai fini di questo articolo le piazze marittime, fortezze costiere e basi navali sono le seguenti:
Piazze marittime - La Spezia, La Maddalena, Taranto, Brindisi, Venezia e Pola;
Fortezze costiere - Messina;
Basi navali - Porto Lago (Lero), Tobruk.
Fra le piazze marittime, fortezze costiere e basi navali suddette e le navi da guerra estere, che approdano nei rispettivi ancoraggi, e che sono in condizioni di farlo, e' dovuto lo scambio di saluto con le artiglierie.
Tale obbligo si estende anche agli ancoraggi di Napoli, Zara, Tripoli e Massana, nonche' a qualsiasi altro ancoraggio dello Stato, dei possedimenti dell'Egeo e delle Colonie, nel quale trovisi una Regia nave in condizioni di restituire il saluto.
In ogni piazza marittima, fortezza costiera e base navale una delle opere tiene inalberata la bandiera nazionale dalle 8 al tramonto del sole. La bandiera nazionale e' temporaneamente inalberata all'infuori delle ore prescritte, purche' se ne possano distinguere i colori, se e' in vista o in moto una nave da guerra, ed in ogni caso in cui una nave da guerra in vista abbia bandiera spiegata.
Art. 9
#Comma 1
Potra' essere inibito, nell'interesse della difesa nazionale, alle navi da guerra estere il transito o il soggiorno in qualunque localita' del mare territoriale che, caso per caso, sara' designata.
Tale inibizione, temporanea o permanente, dovra' essere resa pubblica con i sistemi seguiti per le notizie idrografiche che interessano la navigazione. I semafori, le stazioni di segnalazioni e le navi da guerra nazionali, che si trovassero nei pressi di detta localita', dovranno comunicarla, con i sistemi internazionali di segnalazione, alle navi da guerra estere che transitassero nelle vicinanze.
Art. 10
#Comma 1
Le navi da guerra estere che prendano l'ancoraggio in un porto o nelle acque territoriali sono obbligate a rispettare le leggi e i regolamenti fiscali, di polizia e di sanita'.
Sono anche obbligate ad osservare tutte le disposizioni regolamentari locali, alle quali sono sottoposte le navi della R.
Marina. A tal uopo l'autorita' marittima locale fornisce al comandante delle navi da guerra estere tutte le informazioni occorrenti.
Art. 11
#Comma 1
Le navi da guerra estere e le aeromobili che le accompagnino, trovandosi nelle acque di piazze marittime, fortezze costiere e basi navali del Regno, dei possedimenti dell'Egeo e delle Colonie o ancoraggi ad esse prossimi, per far uso dei loro apparati radiotelegrafici o radiotelefonici, dovranno ottenere dal Comando della piazza, fortezza, base o porto, il relativo permesso, previa comunicazione del sistema, della lunghezza dell'onda da impiegare nella trasmissione e dell'orario di funzionamento.
Art. 12
#Comma 1
Le navi da guerra estere e le aeromobili che le accompagnino, trovandosi in altri porti del Regno, dei possedimenti dell'Egeo e delle Colonie, non contigui ad una piazza marittima, fortezza costiera o base navale, dovranno attenersi alle seguenti norme:
a) sono vietate le trasmissioni su onda 600 metri, eccetto che per segnalazioni di soccorso o per rispondervi;
b) devono evitarsi interferenze con le segnalazioni di stazioni radiotelegrafiche nazionali mobili o fisse e interferenze o disturbi alle radiodiffusioni;
c) le trasmissioni dovranno essere sospese dietro invito di qualsiasi autorita' navale, delle autorita' di porto o di qualsiasi stazione radiotelegrafica nazionale fissa;
d) devono evitarsi segnalazioni prolungate con apparati che non trasmettano con onda persistente pura;
e) trovandosi presenti in porto unita' della Regia marina dovra' essere previamente interpellato il loro comandante superiore.
Art. 13
#Comma 1
E' vietato alle navi da guerra estere che si trovano nelle acque territoriali di eseguire rilievi di terreno ed operazioni di scandaglio; e di eseguire, senza autorizzazione, esercizi di sbarco o di tiro, di lancio di siluri e di posa torpedini.
Nessun lavoro sotto acqua potra' essere effettuato senza darne preventivo avviso all'autorita' marittima o a chi la rappresenta.
Art. 14
#Comma 1
E' vietato a qualunque apparecchio aereo imbarcato su navi da guerra estere o da queste scortato o rimorchiato di elevarsi in volo od innalzarsi nelle acque territoriali senza speciale autorizzazione.
Art. 15
#Comma 1
I sommergibili, ammessi all'ancoraggio nei porti, devono, per tutta la durata della loro permanenza, rimanere emersi, ed e' loro vietato eseguire esercitazioni di immersione senza autorizzazione. Essi, all'arrivo o alla partenza e per tutta l'estensione del mare territoriale, devono, in ogni caso, navigare in emersione.
Art. 16
#Comma 1
E' vietato alle navi da guerra estere di inviare a terra uomini armati dell'equipaggio, o della truppa imbarcata, per esercizi, servizio di ronda e di vigilanza, funzioni funebri o per altro motivo, senza aver chiesta preventiva autorizzazione all'autorita' militare locale o, in mancanza, a quella di porto.
Il numero degli uomini che potranno scendere a terra, le modalita', nonche' le ore della discesa e della ritirata a bordo, saranno concordati tra il comandante della nave e delle navi estere e l'autorita' civile e militare locale, tenendo conto della presenza eventuale di navi da guerra di altre nazioni.
Le imbarcazioni, che circoleranno nei porti e nelle acque territoriali, non potranno essere armate.
Nessuna sentenza di morte potra' essere eseguita nelle acque territoriali.
Art. 17
#Comma 1
In caso di neutralita' dello Stato, nei conflitti armati tra altri Stati, saranno osservate, per i porti e per le acque territoriali, le convenzioni, le leggi e le altre norme di diritto marittimo vigenti al riguardo.
Art. 18
#Comma 1
Spetta all'autorita' militare marittima locale, o, in sua mancanza, a quella di porto, e infine all'autorita' militare terrestre vigilare sull'osservanza delle presenti norme.
Spetta a dette autorita' di richiamare le navi da guerra estere, in caso di trasgressione o di rifiuto, di eseguire rigorosamente le prescrizioni contenute nel presente decreto. In caso di persistenza o di rifiuto di ottemperare alle intimazioni, le autorita' marittime locali, dopo aver diretta al comandante delle navi da guerra estere una formale protesta, ne dovranno trasmettere d'urgenza avviso telegrafico al competente Comando di dipartimento marittimo o Comando militare autonomo nella cui giurisdizione si trova la nave da guerra estera, e al Ministero della marina, e, qualora l'autorita' trasmittente sia militare terrestre, anche al Comando del Corpo di armata e al Ministero della guerra.
Nei possedimenti dell'Egeo e nelle Colonie, l'avviso di cui al precedente comma dovra' essere diretto d'urgenza al Governatore relativo, cui spetta informare l'autorita' centrale.
Art. 19
#Comma 1
Il R. decreto 28 maggio 1922, n. 860, ed i Regi decreti 29 marzo 1923, n. 899, 10 luglio 1924, n. 1256, e 18 febbraio 1926, n. 474, che successivamente lo modificarono, sono abrogati.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a S. Anna di Valdieri, addi' 24 agosto 1933 - Anno XI
VITTORIO EMANUELE
Mussolini - Sirianni - De Bono - Balbo - Ciano.
Visto il Guardasigilli: De Francisci.
Registrato alla Corte dei conti, addi' 16 maggio 1934 - Anno XII.
Atti del Governo, registro 347, foglio 44. - Mancini.