VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Veduto l'art. 18 del decreto-legge 25 giugno 1937, n. 1114, convertito nella legge 11 aprile 1938-XVI, numero 569;
Veduto il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1787, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 388:
Veduto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV,
n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo e Ministro per l'interno, d'intesa col Ministro per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Sono approvate e rese obbligatorie le annesse «Norme per la costruzione ed il collaudo dei termometri clinici a mercurio» compilate dal Consiglio nazionale delle ricerche. Dette norme saranno firmate, d'ordine Nostro, dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, proponente.
Sono abrogate tutte le norme contrarie o comunque incompatibili con quelle approvate dal presente decreto, le quali entreranno in vigore centottanta giorni dopo la loro pubblicazione.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 9 dicembre 1941-XX
VITTORIO EMANUELE
MUSSOLINI - RICCI
Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 4 febbraio 1942-XX
Atti del Governo, registro 442, foglio 5. - MANCINI
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1