REGIO DECRETO

REGIO DECRETO 1415/1938 - Approvazione dei testi della legge di guerra e della legge di neutralita'. (038U1415)

Approvazione dei testi della legge di guerra e della legge di neutralita'. (038U1415)

Numero 1415 Anno 1938 GU 15.09.1938 Codice 038U1415

urn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415

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Testo vigente

Preambolo

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Vista la legge 2 maggio 1938-XVI, n. 735, che delega al Governo del Re la facoltà di emanare norme sulla condotta della guerra e sullo stato di neutralità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Duce, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'interno, per l'Africa Italiana, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per la grazia e giustizia, per le finanze e per le comunicazioni; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

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Comma 1

Sono approvati gli uniti testi della legge di guerra (allegato A) e della legge di neutralità (allegato B), visti, d'ordine Nostro, dal Duce, Primo Ministro Segretario di Stato.

Art. 2

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Comma 1

L'applicazione, in tutto o in parte, della legge di guerra è ordinata con decreto Reale, quando lo Stato italiano è in guerra con un altro Stato.

Comma 2

L'applicazione della legge di guerra può essere limitata a uno o più territori determinati.

Art. 3

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Comma 1

L'applicazione, in tutto o in parte, della legge di guerra può essere ordinata nei modi e con gli effetti indicati nell'articolo precedente, se è ritenuto necessario nell'interesse dello Stato, ancorchè lo Stato italiano non sia in guerra con un altro Stato.

Comma 2

Con il decreto Reale, con il quale è ordinata l'applicazione della legge di guerra a sensi del comma precedente, o con altro successivo, sono stabilite le norme di attuazione di detta legge, in rapporto alle particolari circostanze di fatto, che hanno determinato l'emanazione del decreto stesso.

Art. 4

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Comma 1

Qualora un pericolo esterno, grave e imminente minacci una parte del territorio del Regno, delle colonie o dei possedimenti italiani, l'autorità cui spetta il comando di tutte le forze armate, dislocate nella parte medesima, può ordinare che in essa sia applicata la legge di guerra, in tutto o in parte.

Comma 2

La stessa facoltà compete all'autorità cui spetta il comando di tutte le forze armate dislocate in una colonia o possedimento italiano, qualora un pericolo esterno, grave e imminente, minacci l'una o l'altro o parte di essi.

Comma 3

Il provvedimento, che ordina l'applicazione della legge di guerra a norma dei commi precedenti, è pubblicato mediante notificazione alla popolazione nei modi in esso stabiliti.

Comma 4

Qualora sia stata ordinata l'applicazione della legge di guerra, in tutto o in parte, a norma del primo e del secondo comma, l'autorità in essi indicata assume, nel territorio minacciato, anche i poteri civili, se non è già investita, e ha facoltà di emanare bandi, che hanno valore di legge.

Art. 5

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Comma 1

I provvedimenti e le misure, che secondo la legge di guerra spettano per il Regno al Ministro per l'interno, sono adottati per le colonie dal Ministro per l'Africa italiana e per i possedimenti italiani da quello per gli affari esteri.

Comma 2

((Per l'adozione dei provvedimenti e delle misure indicati nel comma precedente, il Ministro per l'Africa Italiana ha facoltà di delegare il competente Governatore generale ed il Ministro per gli affari esteri il Governatore dei Possedimenti italiani))
.

Comma 3

Il provvedimento che, a norma di alcuno degli articoli 2, 3 e 4, ordina l'applicazione della legge di guerra nelle colonie o nei possedimenti italiani, determina le autorità competenti ad adottare, per detti territori, gli altri provvedimenti e misure preveduti dalla legge stessa.

Art. 6

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Comma 1

L'applicazione della legge di guerra, ordinata a norma degli articoli precedenti, si estende di diritto al territorio occupato dalle forze armate dello Stato, salvo che il provvedimento che ordina l'applicazione disponga altrimenti.

Art. 7

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Comma 1

In quanto le violazioni delle disposizioni della legge di guerra costituiscano reati diversi da quelli preveduti dagli articoli 337 a 358 della legge stessa, l'emanazione dei provvedimenti contemplati negli articoli 2, 3 e 4 di questo decreto, salvo che detti provvedimenti dispongano diversamente, e ancorchè non sia dichiarato lo stato di guerra, importa l'applicazione, per le violazioni stesse, ovunque commesse, delle disposizioni della legge penale militare o di altra legge penale, che le prevede per il tempo di guerra.

Art. 8

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Comma 1

La cessazione, totale o parziale, dell'applicazione della legge di guerra è ordinata con decreto Reale.

Comma 2

Nel caso preveduto dall'articolo 4, la cessazione può essere ordinata anche dall'autorità ivi indicata, con provvedimento pubblicato mediante notificazione alla popolazione nei modi in esso stabiliti.

Art. 9

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Comma 1

La legge di neutralità si applica nel caso di una guerra, nella quale lo Stato italiano sia neutrale.

Comma 2

Fuori del caso preveduto dal comma precedente, l'applicazione, in tutto o in parte, della legge di neutralità può essere ordinata, quando particolari situazioni internazionali lo richiedano.

Comma 3

L'applicazione della legge di neutralità e la cessazione della sua applicazione sono ordinate con decreto Reale.

Art. 10

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Comma 1

I decreti Reali preveduti dagli articoli precedenti sono emanati su proposta del Duce, sentito il Consiglio dei Ministri, di concerto, qualora essi debbano avere effetto nelle colonie o nei possedimenti italiani, con il Ministro per l'Africa italiana e con quello per gli affari esteri.

Comma 2

I decreti stessi e i provvedimenti indicati nell'articolo 4 e nel secondo comma dell'articolo 8 sono obbligatori dal momento della loro pubblicazione, salvo che in essi sia diversamente stabilito.

Art. 11

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Comma 1

Il Governo del Re è autorizzato a emanare:

Comma 2

1° le norme concernenti le requisizioni dei beni immobili e mobili, delle invenzioni, dei servizi individuali o collettivi e le sanzioni penali per le infrazioni delle norme stesse;

Comma 3

2° le norme di procedura per i giudizi davanti al tribunale delle prede;

Comma 4

3° i provvedimenti preveduti dalle leggi di guerra e di neutralità, che riterrà necessario predisporre.

Art. 12

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Comma 1

È abrogata ogni disposizione contraria a quelle contenute in questo decreto e negli allegati A e B, o con esse incompatibile.

Comma 2

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Comma 3

Dato a San Rossore, addì 8 luglio 1938 - Anno XVI

Comma 4

VITTORIO EMANUELE

Comma 5

Mussolini - Ciano - Solmi - Di
Revel - Benni

Comma 6

Visto, il Guardasigilli: Solmi.

Comma 7

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 settembre 1938 - Anno XVI

Comma 8

Atti del Governo, registro 401, foglio 70. - Mancini.