E' costituito un Consorzio tra i comuni di Brescia e di Gardone Val Trompia e la Camera di commercio di Brescia, per l'impianto, e la gestione di un Banco di prova per le armi da fuoco portatili, con sede a Brescia e laboratori in Brescia e in Gardone Val Trompia.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Scopo del Banco consorziale di prova, e' quello di elevare il prestigio delle armi fabbricate in Italia, sottoponendole, a richiesta degli interessati, a prove tecniche per accertare le qualita' che si richiedono per le armi da fuoco.
Art. 3
#Comma 1
Il Banco, dopo eseguita la prova delle canne e riconosciutane la buona qualita', imprimera' su di esse un marchio speciale, indicante l'anno in cui la prova stessa e' stata eseguita.
Art. 4
#Comma 1
I punzoni-tipo occorrenti al marchio delle canne sono provveduti al Banco prova dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, e sono conservati dalla R. Zecca di Roma, cui ne e' affidata la esecuzione.
Art. 5
#Comma 1
Per comodita' dei produttori, la prova delle armi e' fatta alternativamente nei locali del Banco in Brescia e in Gardone Val Trompia, essendo ambedue detti locali muniti del materiale occorrente.
Art. 6
#Comma 1
Alle spese di primo impianto del Banco prova, provvedono, per una volta tanto, gli enti sottoindicati, nella misura accanto a ognuno di essi segnata:
Ministero di agricoltura, industria e commercio. L. 4000
Comune di Brescia . . . . . . . . . . . . . . . » 1500
Comune di Gardone Val Trompia . . . . . . . . . » 500
Camera di commercio di Brescia . . . . . . . . . » 1000
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Totale L. 7000
Art. 7
#Comma 1
Alle spese per la gestione del Banco si fa fronte con le tasse da riscuotersi dal Banco medesimo, per le prove da esso eseguite sulle armi.
Art. 8
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 OTTOBRE 2010, N. 222))
Art. 9
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 OTTOBRE 2010, N. 222))
Art. 10
#Comma 1
Gli utili dell'esercizio annuale sono devoluti a migliorare la dotazione del materiale del Banco, ed a favorire il perfezionamento delle armi portatili.
Art. 11
#Comma 1
Il personale del Banco e' cosi' composto:
un direttore;
un capotecnico;
un operaio verificatore;
un operaio aiutante;
un segretario.
Art. 12
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 OTTOBRE 2010, N. 222))
Art. 13
#Comma 1
Le norme tecniche che regolano la prova delle armi da fuoco, sono sottoposte dal Consiglio di amministrazione del Banco all'approvazione del ministro della guerra.
Art. 14
#Comma 1
In caso di scioglimento dal Consorzio, ogni attivita' e' devoluta in parti uguali ai comuni di Brescia e di Gardone Val Trompia.
Art. 15
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 OTTOBRE 2010, N. 222))
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 13 gennaio 1910.
VITTORIO EMANUELE.
SONNINO - LUZZATTI - SPINGARDI.
Visto, Il guardasigilli: SCIALOJA.