REGIO DECRETO

REGIO DECRETO 20/1910 - Che istituisce in Brescia un Consorzio per l'esercizio di un Banco prova per le armi portatili da fuoco. (010U0020)

Che istituisce in Brescia un Consorzio per l'esercizio di un Banco prova per le armi portatili da fuoco. (010U0020)

Numero 20 Anno 1910 GU 03.02.1910 Codice 010U0020

urn:nir:stato:regio.decreto:1910-01-13;20

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

E' costituito un Consorzio tra i comuni di Brescia e di Gardone Val Trompia e la Camera di commercio di Brescia, per l'impianto, e la gestione di un Banco di prova per le armi da fuoco portatili, con sede a Brescia e laboratori in Brescia e in Gardone Val Trompia.


Art. 2

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Comma 1

Scopo del Banco consorziale di prova, e' quello di elevare il prestigio delle armi fabbricate in Italia, sottoponendole, a richiesta degli interessati, a prove tecniche per accertare le qualita' che si richiedono per le armi da fuoco.


Art. 3

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Comma 1

Il Banco, dopo eseguita la prova delle canne e riconosciutane la buona qualita', imprimera' su di esse un marchio speciale, indicante l'anno in cui la prova stessa e' stata eseguita.


Art. 4

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Comma 1

I punzoni-tipo occorrenti al marchio delle canne sono provveduti al Banco prova dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, e sono conservati dalla R. Zecca di Roma, cui ne e' affidata la esecuzione.


Art. 5

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Comma 1

Per comodita' dei produttori, la prova delle armi e' fatta alternativamente nei locali del Banco in Brescia e in Gardone Val Trompia, essendo ambedue detti locali muniti del materiale occorrente.


Art. 6

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Comma 1

Alle spese di primo impianto del Banco prova, provvedono, per una volta tanto, gli enti sottoindicati, nella misura accanto a ognuno di essi segnata:

Ministero di agricoltura, industria e commercio. L. 4000

Comune di Brescia . . . . . . . . . . . . . . . » 1500

Comune di Gardone Val Trompia . . . . . . . . . » 500

Camera di commercio di Brescia . . . . . . . . . » 1000

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Totale L. 7000


Art. 7

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Comma 1

Alle spese per la gestione del Banco si fa fronte con le tasse da riscuotersi dal Banco medesimo, per le prove da esso eseguite sulle armi.


Art. 8

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 OTTOBRE 2010, N. 222))


Art. 9

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 OTTOBRE 2010, N. 222))


Art. 10

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Comma 1

Gli utili dell'esercizio annuale sono devoluti a migliorare la dotazione del materiale del Banco, ed a favorire il perfezionamento delle armi portatili.


Art. 11

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Comma 1

Il personale del Banco e' cosi' composto:

un direttore;

un capotecnico;

un operaio verificatore;

un operaio aiutante;

un segretario.


Art. 12

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 OTTOBRE 2010, N. 222))


Art. 13

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Comma 1

Le norme tecniche che regolano la prova delle armi da fuoco, sono sottoposte dal Consiglio di amministrazione del Banco all'approvazione del ministro della guerra.


Art. 14

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Comma 1

In caso di scioglimento dal Consorzio, ogni attivita' e' devoluta in parti uguali ai comuni di Brescia e di Gardone Val Trompia.


Art. 15

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 OTTOBRE 2010, N. 222))

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 13 gennaio 1910.

VITTORIO EMANUELE.

SONNINO - LUZZATTI - SPINGARDI.

Visto, Il guardasigilli: SCIALOJA.