REGIO DECRETO

Regolamento per l'esercizio della professione di chimico. (028U0842)

Numero 842 Anno 1928 GU 01.05.1928 Codice 028U0842

urn:nir:stato:regio.decreto:1928-03-01;842

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Il titolo di chimico spetta a coloro, i quali abbiano superato l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di chimico. Spetta inoltre a coloro, i quali abbiano conseguito presso una Universita' od Istituto superiore del Regno un titolo accademico, che, secondo le disposizioni vigenti al tempo in cui lo conseguirono, abilitava direttamente all'esercizio della professione di chimico.


Art. 2

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 11 GENNAIO 2018, N. 3))


Art. 3

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 11 GENNAIO 2018, N. 3))


Art. 4

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 11 GENNAIO 2018, N. 3))


Art. 5

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 11 GENNAIO 2018, N. 3))


Art. 6

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 11 GENNAIO 2018, N. 3))


Art. 7

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 11 GENNAIO 2018, N. 3))


Art. 8

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 11 GENNAIO 2018, N. 3))


Art. 9

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 11 GENNAIO 2018, N. 3))


Art. 10

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 11 GENNAIO 2018, N. 3))


Art. 11

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 11 GENNAIO 2018, N. 3))


Art. 12

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 11 GENNAIO 2018, N. 3))


Art. 13

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 11 GENNAIO 2018, N. 3))


Art. 14

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 11 GENNAIO 2018, N. 3))


Art. 15

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 11 GENNAIO 2018, N. 3))


Art. 16

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Comma 1

Le perizie e gli incarichi in materia di chimica pura ed applicata possono essere affidati dall'autorita' giudiziaria e dalle pubbliche amministrazioni soltanto agli inscritti nell'albo dei chimici, salvo il disposto dell'art. 7.

Peraltro le perizie e gli incarichi anzidetti possono essere affidati a persone non iscritte nell'albo quando ricorra una delle seguenti circostanze:

a) che si tratti di casi di speciale importanza, i quali richiedano l'opera di una persona eminente nella scienza o di un tecnico di fama singolare;

b) che si tratti di perizie o di incarichi di importanza limitata e per cui non sia necessaria una particolare preparazione scientifica;

c) che non vi siano nella localita' professionisti iscritti nell'albo, ai quali affidare la perizia o l'incarico.

In ogni caso, qualora disposizioni legislative o regolamentari prescrivano che la direzione di determinate aziende private venga affidata a chi abbia conseguito l'abilitazione alla professione di chimico, la direzione stessa deve essere affidata agli iscritti nell'albo. Devono poi essere redatte dagli iscritti nell'albo le perizie e le analisi, che devono essere presentate alle pubbliche amministrazioni.


Art. 17

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 11 GENNAIO 2018, N. 3))


Art. 18

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 11 GENNAIO 2018, N. 3))


Art. 19

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 11 GENNAIO 2018, N. 3))


Art. 20

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 11 GENNAIO 2018, N. 3))


Art. 21

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 11 GENNAIO 2018, N. 3))


Art. 22

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 11 GENNAIO 2018, N. 3))


Art. 23

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 11 GENNAIO 2018, N. 3))

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 1° marzo 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini - Rocco - Fedele -
Belluzzo.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 aprile 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 271, foglio 231. - Sirovich.