VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visti l'art. 5 del R. decreto-legge 7 aprile 1927, n. 641, in virtu' del quale il Governo del Re fu autorizzato a riordinare, coordinare e pubblicare in testo unico tutte le norme di carattere legislativo sulla istruzione elementare, post-elementare, e sulle sue opere di integrazione, nonche' quelle sulle stesse materie contenute in decreti emanati in virtu' dell'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, con facolta' di introdurvi quelle disposizioni complementari ed integrative che si rendessero necessarie, posteriormente alla pubblicazione del precitato R. decreto-legge 7 aprile 1927, n. 641;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:
E' approvato il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche, emanate in virtu' dell'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla istruzione elementare, post-elementare, e sule sue opere di integrazione, annesso al presente decreto e visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 5 febbraio 1928 - Anno VI
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini - Fedele.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addi' 2 aprile 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 271, foglio 4. - Sirovich.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1