VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
RE D'ITALIA
Visto il R. decreto 1° luglio 1894, n. 360, mediante il quale il porto di Ischia, in provincia di Napoli, fu inscritto in II categoria 3ª classe;
Vista la istanza 15 ottobre 1902 con cui il sindaco di Ischia, previa autorizzazione avuta dal Consiglio comunale in seduta 26 giugno 1902, ha chiesto che quel porto sia promosso in 1ª categoria nei riguardi della navigazione, come porto di rifugio;
Sentiti i Consigli della Provincia e dei Comuni interessati;
Uditi i pareri del Consiglio dell'industria e del commercio, del Consiglio superiore di Marina, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e infine del Consiglio di Stato;
Ritenuto che dall'istruttoria compiuta a norma dell'art. 3 della legge organica sui porti, spiaggie e fari 2 aprile 1885 (testo unico), n. 3095 e 8 e 9 del regolamento 26 settembre 1904, n. 713 e' risultato dai dati statistici raccolti, che concorrono tutti i requisiti per l'invocato passaggio di categoria nei riguardi della navigazione, ferma restando pero' la classifica in seconda categoria 3ª classe per quanto riguarda il commercio a mente del sovracitato decreto 1° luglio 1894, n. 360;
Vista la legge 2 aprile 1885, n. 3095 (testo unico) pei porti, spiaggie e fari e relativo regolamento 26 settembre 1904, n. 713;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Il porto d'Ischia e' iscritto nella 1ª categoria nei riguardi della navigazione generale come porto di rifugio, ferma restando l'istruzione del porto stesso in 2ª categoria 3ª classe nonche' l'elenco e le quote di concorso degli enti interessati approvati col predetto R. decreto 1° luglio 1894, n. 360.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 14 dicembre 1905.
VITTORIO EMANUELE.
C. Ferraris.
Visto, Il guardasigilli: C. Finocchiaro-Aprile.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1