Ove compatibili o non derogate, si applicano le definizioni di cui all'articolo 3 del codice.
Testo vigente
Preambolo
Titolo I - DEFINIZIONI, FINALITA', AMBITO DI APPLICAZIONE, PRINCIPI, DISPOSIZIONI COMUNI E ESCLUSIONI
Art. 1
#Comma 1
Definizioni
Comma 2
Art. 3
#Comma 1
Principi e disciplina applicabile
Comma 2
L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture avviene nel rispetto dei principi di cui all'articolo 2 del codice tenuto conto della specificita' dell'approvvigionamento dei materiali nei settori della difesa e sicurezza.
Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si applicano, ove compatibili o non derogate, le norme del codice. Per i lavori relativi ai beni culturali si applicano comunque le disposizioni di cui agli articoli 201, 202 e 203 del codice. I riferimenti agli allegati II A, II B e VIII del codice devono intendersi quali riferimenti rispettivamente agli allegati I, II e III del presente decreto.
Ai contratti di lavori, servizi e forniture nei settori speciali di cui alla parte III del codice, si applicano le disposizioni del presente decreto.
Ferme restando le disposizioni di cui alla parte IV del codice, il termine dilatorio di cui all'articolo 11, comma 10, del codice, non si applica, oltre che nei casi previsti dal comma 10-bis del citato articolo 11, anche nei casi in cui il presente decreto non prescriva la previa pubblicazione di un bando nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea o nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Art. 4
#Comma 1
Regolamenti
Comma 2
((
Con regolamento, da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, acquisiti i pareri del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla richiesta, e' definita la disciplina esecutiva, attuativa e integrativa delle disposizioni concernenti le materie di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), c) ed e), anche in relazione alle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, applicabili al presente decreto.
))
Con regolamento da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per le politiche europee, degli affari esteri, della difesa, delle infrastrutture e dei trasporti, della giustizia, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle politiche agricole forestali e alimentari, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, acquisito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentito il Consiglio di Stato, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla richiesta, e' definita la disciplina esecutiva e attuativa concernente le materie di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed f), limitatamente agli istituti che richiedono una disciplina speciale rispetto a quella contenuta nel regolamento di esecuzione e di attuazione del codice.
Art. 5
#Comma 1
Contratti misti - Aggiudicazione
Comma 2
I contratti aventi come oggetto lavori, forniture o servizi che rientrano in parte nell'ambito di applicazione del presente decreto e in parte in quello del codice sono aggiudicati in conformita' al presente decreto, purche' l'aggiudicazione dell'appalto unico sia giustificata da ragioni oggettive.
I contratti aventi ad oggetto lavori, forniture o servizi che per una parte rientrano nell'ambito di applicazione del presente decreto, mentre per un'altra parte non rientrano ne' nell'ambito di applicazione del presente decreto, ne' in quello del codice, non sono soggetti ne' alla disciplina del presente decreto ne' a quella del codice, purche' l'aggiudicazione di un appalto unico sia giustificata da ragioni oggettive.
La decisione di aggiudicare un contratto unico non puo', tuttavia, essere presa al fine di escludere contratti dall'applicazione del presente decreto o del codice.
Art. 6
#Comma 1
Contratti esclusi e esclusioni specifiche. Utilizzo delle esclusioni
Comma 2
Nessuna delle norme, procedure, programmi, accordi, intese o appalti menzionati ai commi 1 e 2 puo' essere utilizzata allo scopo di non applicare le disposizioni del presente decreto.
Art. 7
#Comma 1
Norme applicabili ai contratti di servizi
Comma 2
I contratti aventi per oggetto i servizi di cui all'articolo 2 ed elencati nell'allegato I sono aggiudicati in conformita' al presente decreto.
I contratti aventi per oggetto i servizi di cui all'articolo 2 ed elencati nell'allegato II sono soggetti unicamente agli articoli 23 e 24.
I contratti misti aventi per oggetto servizi di cui all'articolo 2 ed elencati sia nell'allegato I sia nell'allegato II sono aggiudicati in conformita' al presente decreto, allorche' il valore dei servizi elencati nell'allegato I risulta superiore al valore dei servizi elencati nell'allegato II. Negli altri casi, gli appalti sono soggetti unicamente agli articoli 23 e 24.
Art. 8
#Comma 1
Principi relativi ai contratti esclusi
Comma 2
L'affidamento dei contratti esclusi in parte dall'applicazione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 7, commi 2 e 3, avviene nel rispetto dei principi di economicita', efficacia, imparzialita', parita' di trattamento, trasparenza, proporzionalita'. Per i contratti che, ai sensi dell'articolo 7, applicano unicamente gli articoli 23 e 24, l'affidamento e' preceduto dall'invito ad almeno cinque concorrenti, se compatibile con l'oggetto del contratto.
I principi di cui al comma 1, primo periodo, si applicano altresi' all'affidamento dei contratti esclusi dall'applicazione del presente decreto ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettere e), f), h), i), l) ed m).
Le stazioni appaltanti stabiliscono se e' ammesso o meno il subappalto e, in caso affermativo, le relative condizioni di ammissibilita'. Qualora le stazioni appaltanti consentono il subappalto, si applica la disciplina di cui all'articolo 118 del codice.
Art. 9
#Comma 1
Norme di organizzazione
Comma 2
La disciplina di cui all'articolo 196, comma 8, del codice, si applica anche ai contratti di cui al presente decreto, stipulati dall'amministrazione della difesa.
I programmi triennali e gli elenchi annuali dei contratti di cui all'articolo 2, lettere a), c) ed e), sono redatti e pubblicati con le modalita' indicate dall'articolo 128, comma 11, del codice. Detti programmi ed elenchi sono trasmessi con omissioni delle parti relative ai contratti esclusi di cui all'articolo 6.
Comma 3
Titolo II - CONTRATTI DI RILEVANZA COMUNITARIA Capo I Ambito di applicazione
Art. 10
#Comma 1
Importi delle soglie dei contratti di rilevanza comunitaria
Comma 2
Ai fini del calcolo del valore stimato di cui al comma 1 si applica l'articolo 29 del codice, con esclusione del comma 12, lettera a.2).
Comma 3
Capo II - Requisiti per la partecipazione alle gare
Art. 11
#Comma 1
Requisiti di ordine generale
Comma 2
Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti di lavori, forniture e servizi, ne' possono essere affidatari di subappalti, ne' ausiliari ai sensi dell'articolo 49 del codice, ne' stipulare i relativi contratti, i soggetti che si trovano in una delle condizioni di cui all'articolo 38 del codice.
Con riferimento all'articolo 38, comma 1, lettera c), del codice, sono ricompresi i reati terroristici o reati connessi alle attivita' terroristiche ovvero istigazione, concorso, tentativo a commettere uno o piu' reati terroristici o reati connessi alle attivita' terroristiche, quali definiti agli articoli 1, 3 e 4 della decisione quadro 2002/475/GAI.
Con riferimento all'articolo 38, comma 1, lettera f), del codice, e' incluso tra i casi di errore grave la violazione degli obblighi in materia di sicurezza dell'informazione o di sicurezza dell'approvvigionamento in occasione di un appalto precedente.
Con riferimento all'articolo 38, comma 1, lettera m-quater), del codice, elementi indicativi ai fini dell'esclusione dell'unicita' del centro decisionale possono essere, tra gli altri, l'autonomia gestionale della politica commerciale e l'autonoma disponibilita' delle conoscenze tecnologiche di cui sia garantita la segretezza.
Sono altresi' esclusi i soggetti privi dell'affidabilita' necessaria per escludere rischi per la sicurezza dello Stato.
L'assenza di tale affidabilita' viene preventivamente accertata con qualsiasi mezzo di prova, comprese le fonti di dati protette.
Art. 12
#Comma 1
Capacita' tecnica e professionale dei fornitori e dei prestatori di servizi
Comma 2
Con riferimento all'articolo 42, comma 1, lettera a), del codice, l'elenco dei principali servizi o delle principali forniture prestati si riferisce agli ultimi cinque anni.
Art. 13
#Comma 1
Sicurezza dell'informazione
Comma 2
Nel caso di contratti che comportano la trattazione di informazioni classificate, gli operatori economici forniscono prova della capacita' loro e dei loro subappaltatori di trattare tali informazioni al livello di protezione richiesto nella documentazione dell'appalto da parte della stazione appaltante, in conformita' alle leggi e ai regolamenti in materia di nulla osta di sicurezza, e agli accordi internazionali di settore.
La stazione appaltante puo', se del caso, concedere, agli operatori economici che non detengono ancora il nulla osta di sicurezza, un periodo addizionale per ottenerlo. In tale ipotesi, la stazione appaltante specifica nel bando di gara il termine entro il quale il nulla osta va presentato, comunque non successivo alla data di apertura delle offerte presentate.
Art. 15
#Comma 1
Operatori economici stabiliti in Stati diversi dall'Italia
Comma 2
Agli operatori economici stabiliti in Paesi terzi che, in base a norme di diritto internazionale, o in base ad accordi bilaterali siglati con l'Unione europea o con l'Italia, ammettono la partecipazione ad appalti pubblici a condizioni di reciprocita', la qualificazione di cui agli articoli 11, 12, 13 e 14 e' consentita alle medesime condizioni richieste alle imprese italiane.
Per gli operatori economici di cui al comma 1 e per quelli stabiliti negli altri Stati aderenti all'Unione europea, la citata qualificazione non e' condizione obbligatoria per la partecipazione alla gara. Essi si qualificano alla singola gara producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici italiani alle gare. E' fatto salvo il disposto dell'articolo 38, comma 5, del codice.
Comma 3
Capo III - Procedure di scelta del contraente
Art. 16
#Comma 1
Procedure per la scelta dei concorrenti
Comma 2
Per l'individuazione degli operatori economici che possono presentare offerte per l'affidamento di un contratto, le stazioni appaltanti utilizzano le procedure ristrette, negoziate ovvero il dialogo competitivo.
Le stazioni appaltanti aggiudicano i contratti mediante procedura ristretta o mediante procedura negoziata con pubblicazione del bando di gara.
Nel caso di appalti particolarmente complessi, come definiti all'articolo 58, comma 2, del codice, le stazioni appaltanti, qualora ritengano che il ricorso alla procedura ristretta o negoziata con bando non permetta l'aggiudicazione dell'appalto, possono avvalersi del dialogo competitivo ai sensi dell'articolo 58 del codice.
Le stazioni appaltanti possono concludere accordi quadro ai sensi dell'articolo 59 del codice. La durata di un accordo quadro non puo' superare i sette anni, salvo in circostanze eccezionali, determinate tenendo conto della prevista durata di vita di qualsiasi prodotto, impianto o sistema fornito e delle difficolta' tecniche che possono essere causate dal cambiamento di fornitore.
Nei casi e alle condizioni specifiche espressamente previste, le stazioni appaltanti possono aggiudicare i contratti mediante una procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara.
Art. 17
#Comma 1
Procedura ristretta e procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara
Comma 2
Il decreto o la deliberazione a contrarre indica se si seguira' una procedura ristretta o una procedura negoziata con pubblicazione del bando di gara.
Il bando di gara indica il tipo di procedura e l'oggetto del contratto, e fa menzione del decreto o della deliberazione a contrarre.
Il bando di gara puo' prevedere che non si procedera' ad aggiudicazione nel caso di una sola offerta valida, ovvero nel caso di due sole offerte valide, che non verranno aperte. Quando il bando non contiene tale previsione, resta comunque ferma la disciplina di cui all'articolo 81, comma 3, del codice.
Gli operatori economici presentano la richiesta di invito nel rispetto delle modalita' e dei termini fissati dal bando di gara e, successivamente, le proprie offerte nel rispetto delle modalita' e dei termini fissati nella lettera invito.
Alle procedure ristrette sono invitati i soggetti che ne abbiano fatto richiesta, selezionati nei limiti del numero minimo e massimo eventualmente indicato nel bando ai sensi dell'articolo 19, sulla base dei criteri oggettivi da applicare per la scelta di tale numero di candidati e che siano in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal bando.
Nelle procedure negoziate previa pubblicazione di un bando di gara, le stazioni appaltanti negoziano con gli offerenti le offerte presentate, per adeguarle alle esigenze indicate nel bando di gara, nel capitolato d'oneri e negli eventuali documenti complementari, e per individuare l'offerta migliore con i criteri di selezione di cui agli articoli 82 e 83 del codice.
Nel corso della negoziazione le stazioni appaltanti garantiscono la parita' di trattamento tra tutti gli offerenti, e non forniscono in maniera discriminatoria informazioni che possano avvantaggiare determinati offerenti rispetto ad altri.
Le stazioni appaltanti possono prevedere che la procedura negoziata si svolga in fasi successive per ridurre il numero di offerte da negoziare applicando i criteri di aggiudicazione indicati nel bando di gara o nel capitolato d'oneri. Il ricorso a tale facolta' e' indicato nel bando di gara.
Art. 18
#Comma 1
Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara
Comma 2
Le stazioni appaltanti possono aggiudicare contratti mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara nelle ipotesi di cui al comma 2, dandone conto con adeguata motivazione nella deliberazione a contrarre. La medesima motivazione e' riportata nell'avviso sui risultati della procedura di affidamento di cui all'articolo 65 del codice.
Il ricorso alla procedura di cui al presente articolo e' consentito nel caso dei contratti aventi per oggetto servizi di trasporto aereo e marittimo per le forze armate o le forze di sicurezza di stanza o che devono essere stanziate all'estero, quando la stazione appaltante deve procurarsi tali servizi da operatori economici che garantiscono la validita' delle loro offerte solo per periodi cosi' brevi che non e' possibile rispettare il termine per la procedura ristretta o la procedura negoziata con pubblicazione di un bando di gara, compresi i termini ridotti di cui all'articolo 70, comma 11, del codice.
Ove possibile, la stazione appaltante individua gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico-finanziaria e tecnico-organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e seleziona almeno tre operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei.
Gli operatori economici selezionati vengono contemporaneamente invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione, con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta. La stazione appaltante sceglie l'operatore economico che ha offerto le condizioni piu' vantaggiose, secondo il criterio del prezzo piu' basso o dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura ristretta o negoziata previo bando.
E' in ogni caso vietato il rinnovo tacito dei contratti aventi ad oggetto forniture, servizi, lavori, e i contratti rinnovati tacitamente sono nulli.
Art. 19
#Comma 1
Numero dei candidati da invitare nelle procedure ristrette, negoziate e nel dialogo competitivo
Comma 2
Nelle procedure ristrette, nonche' nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara e nel dialogo competitivo, le stazioni appaltanti possono limitare il numero di candidati idonei che inviteranno a presentare un'offerta, a negoziare o a partecipare al dialogo. Quando si avvalgono di tale facolta' le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara i criteri, oggettivi, non discriminatori, secondo il principio di proporzionalita' che intendono applicare, il numero minimo dei candidati che intendono invitare, e ove lo ritengano opportuno, il numero massimo.
Nelle procedure di cui al comma 1, il numero minimo di candidati non puo' essere inferiore a tre, se sussistono in tale numero soggetti idonei.
Le stazioni appaltanti invitano un numero di candidati almeno pari al numero minimo prestabilito nel bando il quale non deve essere comunque inferiore a quello di cui al comma 2.
Le stazioni appaltanti non possono invitare operatori economici che non hanno chiesto di partecipare, o candidati che non hanno i requisiti richiesti.
Se il numero di candidati che soddisfano i criteri di selezione e i livelli minimi di capacita' e' inferiore al numero minimo, le stazioni appaltanti possono proseguire la procedura invitando il candidato o i candidati che hanno chiesto di partecipare e che sono in possesso delle capacita' richieste, salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 3.
Se la stazione appaltante ritiene che il numero dei candidati idonei sia troppo basso per garantire una reale concorrenza, puo' sospendere la procedura e ripubblicare il bando di gara iniziale ai sensi dell'articolo 22, fissando un nuovo termine per la presentazione delle domande di partecipazione. In questo caso, i candidati selezionati mediante la prima pubblicazione e quelli selezionati mediante la seconda sono invitati a norma dell'articolo 67 del codice. Il bando o la lettera d'invito precisano se la stazione appaltante intende avvalersi di tale facolta'.
Permane impregiudicata la facolta' della stazione appaltante di annullare la procedura di appalto in corso e di avviare una nuova procedura.
Le stazioni appaltanti, quando ricorrono alla facolta' di ridurre il numero delle soluzioni da discutere o di offerte da negoziare, di cui agli articoli 56, comma 4, e 58, comma 9, del codice, effettuano tale riduzione applicando i criteri di aggiudicazione indicati nella documentazione dell'appalto. Nella fase finale, tale numero deve consentire di garantire una concorrenza effettiva, purche' vi sia un numero sufficiente di soluzioni o di candidati idonei.
Comma 3
Capo IV - Bandi, avvisi e inviti
Art. 21
#Comma 1
Avviso di preinformazione
Comma 2
Gli avvisi di cui al comma 1 sono inviati alla Commissione europea e pubblicati sul profilo di committente il piu' rapidamente possibile dopo l'adozione della decisione che autorizza il programma per il quale le stazioni appaltanti intendono aggiudicare appalti o accordi quadro.
I soggetti che pubblicano l'avviso di preinformazione sul loro profilo di committente inviano alla Commissione europea, per via elettronica secondo il formato e le modalita' di trasmissione di cui all'allegato X paragrafo 3, del codice, una comunicazione in cui e' annunciata la pubblicazione di un avviso di preinformazione su un profilo di committente.
La pubblicazione degli avvisi di cui al comma 1 e' obbligatoria solo se i soggetti di cui al comma 1 si avvalgono della facolta' di ridurre i termini di ricezione delle offerte ai sensi dell'articolo 70, comma 7, del codice.
L'avviso di preinformazione contiene gli elementi indicati nel presente decreto, le informazioni di cui all'allegato, IX A, paragrafo 1 e 2, del codice, e ogni altra informazione ritenuta utile, secondo il formato dei modelli di formulari adottati dalla Commissione europea in conformita' alla procedura consultiva di cui all'articolo 67, paragrafo 2, della direttiva 2009/81/CE.
L'avviso di preinformazione e' altresi' pubblicato sui siti informatici di cui all'articolo 66, comma 7, del codice, con le modalita' ivi previste.
Il presente articolo non si applica alle procedure negoziate senza pubblicazione preliminare di un bando di gara.
Art. 22
#Comma 1
Bando di gara
Comma 2
Le stazioni appaltanti che intendono aggiudicare un appalto pubblico o un accordo quadro mediante procedura ristretta, procedura negoziata con pubblicazione di un bando di gara, dialogo competitivo, rendono nota tale intenzione con un bando di gara.
Il bando di gara contiene gli elementi indicati nel codice, le informazioni di cui all'allegato IX A del codice e ogni altra informazione ritenuta utile dalla stazione appaltante, secondo il formato dei modelli di formulari adottati dalla Commissione europea in conformita' alla procedura di cui all'articolo 67, paragrafo 2, della direttiva 2009/81/CE.
Art. 23
#Comma 1
Avviso sui risultati della procedura di affidamento
Comma 2
Le stazioni appaltanti che hanno aggiudicato un contratto pubblico o concluso un accordo quadro inviano, secondo le modalita' di pubblicazione di cui all'allegato X paragrafo 3, del codice, un avviso relativo ai risultati della procedura di aggiudicazione, entro 48 giorni dall'aggiudicazione del contratto o dalla conclusione dell'accordo quadro.
Nel caso di accordi quadro conclusi in conformita' all'articolo 59 del codice, le stazioni appaltanti sono esentate dall'invio di un avviso in merito ai risultati della procedura di aggiudicazione di ciascun appalto basato su tale accordo.
L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene gli elementi indicati nel presente decreto, le informazioni di cui all'allegato IX A del codice, e ogni altra informazione ritenuta utile, secondo il formato dei modelli di formulari adottati dalla Commissione europea.
Talune informazioni relative all'aggiudicazione del contratto o alla conclusione dell'accordo quadro possono essere omesse qualora la loro divulgazione ostacoli l'applicazione della legge, sia contraria all'interesse pubblico, in particolare agli interessi in materia di difesa e sicurezza, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di operatori economici pubblici o privati oppure possa recare pregiudizio alla concorrenza leale tra questi.
Art. 24
#Comma 1
Specifiche tecniche
Comma 2
Le specifiche tecniche definite al punto 1 dell'allegato III figurano nei documenti del contratto, quali il bando di gara, il capitolato d'oneri o i documenti complementari.
Le specifiche tecniche devono consentire pari accesso agli offerenti e non devono comportare la creazione di ostacoli ingiustificati all'apertura dei contratti alla concorrenza.
Per quanto non previsto e disciplinato nel presente articolo si applicano le disposizioni recate dall'articolo 68, commi da 4 a 13, del codice.
Art. 25
#Comma 1
Condizioni particolari di esecuzione del contratto prescritte nel bando o nell'invito
Comma 2
Le stazioni appaltanti possono esigere condizioni particolari per l'esecuzione del contratto, purche' siano compatibili con il diritto comunitario e, tra l'altro, con i principi di parita' di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalita', e purche' siano precisate nel bando di gara, o nell'invito in caso di procedure senza bando, o nel capitolato d'oneri.
Dette condizioni possono, in particolare, riguardare il subappalto o essere volte a garantire la sicurezza delle informazioni classificate e la sicurezza dell'approvvigionamento richieste dalla stazione appaltante, in conformita' degli articoli 13 e 14, o a tenere conto di esigenze ambientali o sociali.
La stazione appaltante che prevede tali condizioni particolari puo' comunicarle all'Autorita', che si pronuncia entro trenta giorni sulla compatibilita' con il diritto comunitario. Decorso tale termine, il bando puo' essere pubblicato e gli inviti possono essere spediti.
In sede di offerta gli operatori economici dichiarano di accettare le condizioni particolari, per l'ipotesi in cui risulteranno aggiudicatari.
Art. 26
#Comma 1
Informazioni circa i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni
Comma 2
La materia delle informazioni circa i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni e' disciplinata dall'articolo 79 del codice.
Per i casi di cui agli articoli 13 e 14, le comunicazioni di cui all'articolo 79, comma 2, lettera b), del codice, contengono anche i motivi della decisione in merito alla non conformita' ai requisiti di sicurezza dell'informazione e sicurezza dell'approvvigionamento.
Comma 3
Capo V - Subappalto
Art. 27
#Comma 1
Disciplina del subappalto
Comma 2
Le stazioni appaltanti possono chiedere ai concorrenti di subappaltare a terzi una quota del contratto qualora risultino aggiudicatari, utilizzando procedure competitive. A tale fine e' considerato subappalto qualsiasi contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto tra un aggiudicatario di un appalto e uno o piu' operatori economici, al fine di eseguire il contratto e avente ad oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi.
L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto ai sensi del presente articolo non puo' formare oggetto di ulteriore subappalto.
Ai fini dell'applicazione del comma 1, la stazione appaltante stabilisce, nel bando di gara o nell'invito, la quota di lavori, forniture o servizi compresi nel contratto per i quali viene richiesto il subappalto sotto forma di una forcella di valori, compresi tra una percentuale minima e massima. La percentuale massima non puo' superare il trenta per cento del valore dell'appalto. Tale forcella tiene conto dell'oggetto e del valore del contratto nonche' della natura del settore industriale interessato, compresi il livello di competitivita' su quel mercato e le pertinenti capacita' tecniche della base industriale.
La stazione appaltante chiede agli offerenti di specificare nelle loro offerte quale parte o quali parti delle stesse intendono subappaltare per soddisfare i requisiti di cui al comma 3.
La quota di lavori, servizi o forniture inclusa nella forcella di cui al comma 3 che la stazione appaltante chiede di subappaltare e' affidata dall'aggiudicatario in conformita' alle disposizioni in materia di pubblicita' e di selezione dei subappaltatori di cui agli articoli 29 e 30.
L'aggiudicatario non e' tenuto a subappaltare qualora dimostri, con soddisfazione della stazione appaltante, che nessuno dei concorrenti partecipanti alla gara di subappalto, o le offerte da essi proposte, soddisfano i criteri indicati nell'avviso di subappalto e che cio' impedirebbe quindi all'aggiudicatario di soddisfare i requisiti stabiliti nel contratto principale.
Le stazioni appaltanti possono respingere i subappaltatori selezionati dall'aggiudicatario. Tale esclusione si basa unicamente sui criteri applicati alla selezione degli offerenti per il contratto principale. In caso di rigetto di un subappaltatore, la stazione appaltante fornisce apposita motivazione scritta, indicando le ragioni per cui ritiene che il subappaltatore non soddisfa i criteri.
Permane in ogni caso impregiudicata la responsabilita' dell'aggiudicatario sull'esecuzione del contratto.
Per quanto non disposto dal presente capo, al subappalto di cui al comma 1 si applicano, ove compatibili e non derogate, le previsioni dell'articolo 118 del codice.
Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1, ovvero oltre la quota prevista al comma 3, e' facolta' dell'aggiudicatario ricorrere al subappalto secondo le modalita' di cui all'articolo 118 del codice.
I regolamenti di cui all'articolo 4, ognuno per la parte di rispettiva competenza, stabiliscono le modalita' per l'assegnazione di subappalti di cui al comma 1, da parte dell'aggiudicatario, sulla base di un accordo quadro. Tali subappalti sono assegnati entro i limiti delle condizioni stabilite nell'accordo quadro. Essi possono essere aggiudicati solamente agli operatori economici che hanno fatto parte dell'accordo quadro fin dall'inizio. Al momento dell'aggiudicazione del contratto, le parti propongono, sempre e comunque, condizioni coerenti con quelle dell'accordo quadro.
La durata di un accordo quadro non puo' superare i sette anni, salvo in casi eccezionali, determinati tenendo conto della prevista durata di vita di qualsiasi prodotto, impianto o sistema fornito e delle difficolta' tecniche che possono essere causate dal cambiamento di fornitore.
Non si puo' ricorrere agli accordi quadro in modo improprio o in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza.
Art. 28
#Comma 1
Ambito di applicazione
Comma 2
Ai fini dell'articolo 27, non si considerano terzi le imprese che si sono raggruppate per ottenere l'aggiudicazione dell'appalto, ne' le imprese ad esse collegate. L'offerente include nella sua candidatura l'elenco completo di tali imprese. L'elenco e' aggiornato a seguito di qualsiasi modifica intervenuta nelle relazioni tra le imprese.
Art. 29
#Comma 1
Disposizioni in materia di pubblicita'
Comma 2
Quando un aggiudicatario assegna un subappalto ai sensi dell'articolo 27, comma 1, deve rendere nota la propria intenzione mediante un avviso.
Gli avvisi di subappalto devono contenere le informazioni di cui all'allegato IV e ogni altra informazione utile.
Gli avvisi di subappalto sono redatti in conformita' ai modelli di formulari adottati dalla Commissione europea secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 67, paragrafo 2, della direttiva 2009/81/CE.
L'aggiudicatario trasmette gli avvisi di subappalto alla Commissione europea per la pubblicazione, secondo quanto previsto dall'articolo 66, commi da 1 a 6, del codice.
Art. 30
#Comma 1
Criteri di selezione qualitativa dei subappaltatori
Comma 2
L'aggiudicatario agisce in modo trasparente e tratta tutti i potenziali subappaltatori in modo equo e non discriminatorio.
Nell'avviso di subappalto, l'aggiudicatario indica i criteri di selezione qualitativa prescritti dalla stazione appaltante, nonche' ogni altro criterio che intenda applicare per la selezione qualitativa dei subappaltatori. Tutti questi criteri sono obiettivi, non discriminatori e coerenti con i criteri applicati dalla stazione appaltante per la selezione degli offerenti per il contratto principale. Le capacita' richieste devono essere direttamente connesse all'oggetto del subappalto ed i livelli di capacita' richiesti devono essere commisurati con il medesimo.
Comma 3
Titolo III - CONTRATTI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA
Art. 31
#Comma 1
Disciplina dei contratti sotto soglia comunitaria
Comma 2
Ai contratti aventi per oggetto lavori, servizi o forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 10, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5, nonche', le disposizioni contenute nel titolo II, parte II, del codice. I regolamenti di cui all'articolo 4 disciplinano i lavori, i servizi e le forniture in economia di cui al presente decreto.
Comma 3
Titolo IV - DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO, TRANSITORIE E FINALI
Art. 32
#Comma 1
Revisione periodica delle soglie e modifiche degli allegati
Comma 2
I provvedimenti con cui la Commissione europea procede alla revisione periodica delle soglie, ai sensi della direttiva 2009/81/CE, trovano applicazione diretta nel presente decreto, a decorrere dalla scadenza del termine ultimo prescritto per il loro recepimento. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle difesa, di concerto con i Ministri per le politiche europee, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze, le soglie di cui all'articolo 10 sono modificate, mediante novella al citato articolo, entro il termine per il recepimento delle nuove soglie, fissato dai citati provvedimenti della Commissione europea.
Ai sensi dell'articolo 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, alle modifiche degli allegati alla direttiva 2009/81/CE, disposte dalla Commissione europea, e' data attuazione con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri per le politiche europee, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze. Tale decreto provvede a modificare e, ove necessario, a rinumerare gli allegati al presente decreto che recepiscono gli allegati alla predetta direttiva.
Art. 33
#Comma 1
Norme di modifica al codice
Comma 2
All'articolo 1 del codice, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: "1-bis. Il presente codice si applica ai contratti pubblici aggiudicati nei settori della difesa e della sicurezza, ad eccezione dei contratti cui si applica il decreto di attuazione della direttiva 2009/81/CE e dei contratti di cui all'articolo 6 dello stesso decreto legislativo di attuazione.".
L'articolo 16 del codice e' abrogato.
L'articolo 17 del codice e' sostituito dal seguente:
«Art. 17 (Contratti secretati o che esigono particolari misure di sicurezza). - 1. Le disposizioni del presente codice relative alle procedure di affidamento possono essere derogate:
a) per i contratti al cui oggetto, atti o modalita' di esecuzione e' attribuita una classifica di segretezza;
b) per i contratti la cui esecuzione deve essere accompagnata da speciali misure di sicurezza, in conformita' a disposizioni legislative, regolamentari o amministrative.
2. Ai fini dell'esclusione di cui al comma 1, lettera a), le amministrazioni e gli enti usuari attribuiscono, con provvedimento motivato, le classifiche di segretezza ai sensi dell'articolo 42 della legge 3 agosto 2007, n. 124, ovvero di altre norme vigenti. Ai fini dell'esclusione di cui al comma 1, lettera b), le amministrazioni e gli enti usuari dichiarano, con provvedimento motivato, i lavori, i servizi e le forniture eseguibili con speciali misure di sicurezza individuate nel predetto provvedimento.
3. I contratti di cui al comma 1 sono eseguiti da operatori economici in possesso dei requisiti previsti dal presente codice e del nulla osta di sicurezza, ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 42, comma 1-bis, della legge n. 124 del 2007.
4. L'affidamento dei contratti di cui al presente articolo avviene previo esperimento di gara informale a cui sono invitati almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione all'oggetto del contratto e sempre che la negoziazione con piu' di un operatore economico sia compatibile con le esigenze di segretezza e sicurezza.
5. I contratti di cui al presente articolo posti in essere da amministrazioni statali sono sottoposti esclusivamente al controllo successivo della Corte dei conti, la quale si pronuncia altresi' sulla regolarita', sulla correttezza e sull'efficacia della gestione.
Dell'attivita' di cui al presente comma e' dato conto entro il 30 giugno di ciascun anno in una relazione al Parlamento.».
Alla rubrica del capo I, del titolo IV della parte II del codice e alla rubrica degli articoli 195 e 196 del codice sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "diversi da quelli che rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/81/CE".
Art. 35
#Comma 1
Norma finanziaria
Comma 2
Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Art. 36
#Comma 1
Entrata in vigore
Comma 2
Il presente decreto legislativo entra in vigore trenta giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.