REGIO DECRETO

REGIO DECRETO 1673/1941 - Modificazione dell'art. 217 del regolamento per la navigazione aerea, approvato con R. decreto 11 gennaio 1925-III, n. 356. (041U1673)

Modificazione dell'art. 217 del regolamento per la navigazione aerea, approvato con R. decreto 11 gennaio 1925-III, n. 356. (041U1673)

Numero 1673 Anno 1941 GU 10.04.1942 Codice 041U1673

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-11-20;1673

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Articolo unico

#

Comma 1

L'art. 217 del regolamento per la navigazione aerea, approvato col R. decreto 11 gennaio 1925-III, n. 356, e modificato con i Regi decreti indicati nelle premesse, e' cosi' modificato:

« Art. 217. - Per il conseguimento dei brevetti civili da parte dei piloti militari si applicano le disposizioni seguenti:

1) il personale dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, provvisto del « brevetto di aeroplano », ha diritto al brevetto nazionale di pilota di aerodina da turismo, o brevetto di primo grado, senza dover sostenere alcun esame o prova;

2) il personale militare della Regia aeronautica in attivita' di servizio, provvisto del « brevetto di pilota militare », ha diritto al brevetto internazionale di pilota di aerodina da turismo, o brevetto di secondo grado, senza dover sostenere alcun esame o prova.

La stessa disposizione si applica al personale dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, delle categorie in congedo, provvisto del «brevetto di pilota militare», che sia dichiarato «addestrato» o «allenato» dalle competenti autorita' relativamente all'anno in corso, e sempreche' non siano trascorsi dodici mesi dalla data della relativa determinazione ministeriale;

3) gli ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, in servizio permanente effettivo, provvisti del « brevetto di pilota militare » i quali abbiano svolto almeno dieci anni di servizio di volo con effettuazione, in tale periodo di tempo, della attivita' minima di volo prescritta dal Ministero dell'aeronautica, hanno diritto al brevetto internazionale di pilota di aerodina da trasporto pubblico o da lavoro aereo, o brevetto di terzo grado, senza dover sostenere alcun esame o prova.

« Gli ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, in servizio permanente effettivo, non provvisti dei requisiti di anzianita' e di attivita' di volo indicati nel comma precedente, nonche' tutto il rimanente personale dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, in attivita' di servizio, possono conseguire il brevetto internazionale suaccennato sottoponendosi all'esame teorico e pratico previsto dall'art. 244, n. 2, e alle prove pratiche di volo notturno e di pilotaggio senza visibilita' esteriore, previste dall'art. 244, n. 1, lettere e) ed f). Il Ministero dell'aeronautica puo' concedere la esenzione dalle prove pratiche di cui sopra, previo motivato parere della superiore autorita' aeronautica militare dalla quale dipende il reparto o l'ente cui appartiene il candidato.

« Le disposizioni del comma precedente si applicano al personale dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, delle categorie in congedo, provvisto del brevetto militare suaccennato, che sia dichiarato «addestrato» o «allenato» dalle competenti autorita' relativamente all'anno in corso, e sempreche' non siano trascorsi dodici mesi dalla data della relativa determinazione ministeriale.

« Il personale in attivita' di servizio, che aspira al conseguimento di taluno dei brevetti indicati nei commi precedenti, deve presentare domanda stesa su carta legale, al Ministero dell'aeronautica, Direzione generale dell'aviazione civile e del traffico aereo, allegandovi a corredo, in luogo dei documenti indicati nell'art. 196, quattro fotografie di formato « visita » senza cartoncino, firmate dal candidato una delle quali legalizzata, e le marche prescritte per il pagamento delle tasse di concessione, ai sensi dell'art. 201.

« Il personale di cui ai commi precedenti e' esente dalle visite mediche prescritte dall'art. 237, sempreche' sia stato dichiarato idoneo al pilotaggio nella visita di controllo militare da non oltre sei mesi dalla data di presentazione della domanda ».

Nulla e' innovato alle disposizioni contenute nell'articolo 217-bis del predetto regolamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 20 novembre 1941-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI - CIANO - GRANDI -DI REVEL - GORLA - HOST VENTURI

Visto, il Guardasigilli: Grandi.

Registrato alla Corte dei conti, addi' 8 aprile 1942-XX

Atti del Governo, registro 444, foglio 21. - MANCINI