REGIO DECRETO

REGIO DECRETO 1555/1941 - Norme per la protezione delle radiocomunicazioni contro i disturbi causati dagli impianti elettrici. (041U1555)

Norme per la protezione delle radiocomunicazioni contro i disturbi causati dagli impianti elettrici. (041U1555)

Numero 1555 Anno 1941 GU 29.01.1942 Codice 041U1555

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-11;1555

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Agli effetti del presente decreto, si considera che sussista disturbo quando nell'altoparlante di un ricevitore per radiodiffusioni si verifichino rumori con carattere di continuita' o con intermittenza frequente e prolungata, che, per ragioni indipendenti dall'impianto radioricevente, turbino la ricezione.


Art. 2

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Comma 1

La protezione contro i disturbi puo' essere invocata soltanto dagli utenti di impianti radioriceventi su onde medie, che si trovino nelle condizioni di costruzione, di installazione e di impiego indicate nelle «Norme per la protezione delle radioaudizioni contro i disturbi causati dagli impianti elettrici» compilate dal Comitato elettrotecnico italiano del Consiglio nazionale delle ricerche e che si attengano inoltre alle prescrizioni emanate in materia dal Ministero delle comunicazioni.



Art. 3

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Comma 1

Nei casi di effettiva constatazione di disturbi, il Ministero delle comunicazioni, accertate le relative cause, stabilisce e impone di volta in volta le cautele di costruzione e di esercizio che si manifestino praticamente necessarie negli impianti elettrici o radioelettrici, attenendosi alle direttive segnate nelle norme citate nel precedente art. 2.

Alla imposizione delle cautele contri i disturbi causati dagli impianti elettrici di cui al precedente comma, provvede, nella sua particolare competenza, attribuitagli dal testo unico di leggi 11 dicembre 1933-XII, n. 1775, il Ministero dei lavori pubblici, d'intesa con quello delle comunicazioni.



Art. 4

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Comma 1

Per l'applicazione delle disposizioni relative alla installazione delle antenne e delle prese di terra, sono da osservarsi le seguenti prescrizioni:

a) negli edifici con piu' di 10 appartamenti da costruirsi nei Comuni aventi una popolazione di almeno 100.000 abitanti, debbono essere previste le canalizzazioni per l'impianto dell'antenna collettiva;

b) in tutti gli edifici di nuova costruzione destinati ad uso di abitazione, le canalizzazioni metalliche dell'acqua, del gas e del termosifone debbono essere messe in buona comunicazione permanente col suolo. Qualora negli edifici indicati nel presente comma siano previsti impianti elettrici incassati, il tubo metallico che riveste i conduttori deve avere una buona continuita' elettrica e risultare ben messo a terra.

L'autorizzazione prescritta per le nuove costruzioni dall'art. 6 del R. decreto-legge 22 novembre 1937-XVI, n. 2105, convertito nella legge 25 aprile 1938, n. 710, e' subordinata alla osservanza delle norme contenute nel presente articolo.

In caso di trasgressione a tali norme, si applicano le sanzioni previste nello stesso art. 6 del citato Regio decreto-legge.



Art. 5

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Comma 1

Con successivo Regio decreto da emanarsi su proposta del Ministro per le comunicazioni di concerto con il Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio nazionale delle ricerche, saranno stabilite le norme per la segnalazione e l'accertamento dei disturbi e delle relative cause.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 11 dicembre 1941-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI - HOST VENTURI - GORLA

Visto, il Guardasigilli: GRANDI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 26 gennaio 1942-XX

Atti del Governo, registro 441, foglio 86. - MANCINI