Agli effetti del presente decreto, si considera che sussista disturbo quando nell'altoparlante di un ricevitore per radiodiffusioni si verifichino rumori con carattere di continuita' o con intermittenza frequente e prolungata, che, per ragioni indipendenti dall'impianto radioricevente, turbino la ricezione.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
La protezione contro i disturbi puo' essere invocata soltanto dagli utenti di impianti radioriceventi su onde medie, che si trovino nelle condizioni di costruzione, di installazione e di impiego indicate nelle «Norme per la protezione delle radioaudizioni contro i disturbi causati dagli impianti elettrici» compilate dal Comitato elettrotecnico italiano del Consiglio nazionale delle ricerche e che si attengano inoltre alle prescrizioni emanate in materia dal Ministero delle comunicazioni.
Art. 3
#Comma 1
Nei casi di effettiva constatazione di disturbi, il Ministero delle comunicazioni, accertate le relative cause, stabilisce e impone di volta in volta le cautele di costruzione e di esercizio che si manifestino praticamente necessarie negli impianti elettrici o radioelettrici, attenendosi alle direttive segnate nelle norme citate nel precedente art. 2.
Alla imposizione delle cautele contri i disturbi causati dagli impianti elettrici di cui al precedente comma, provvede, nella sua particolare competenza, attribuitagli dal testo unico di leggi 11 dicembre 1933-XII, n. 1775, il Ministero dei lavori pubblici, d'intesa con quello delle comunicazioni.
Art. 4
#Comma 1
Per l'applicazione delle disposizioni relative alla installazione delle antenne e delle prese di terra, sono da osservarsi le seguenti prescrizioni:
a) negli edifici con piu' di 10 appartamenti da costruirsi nei Comuni aventi una popolazione di almeno 100.000 abitanti, debbono essere previste le canalizzazioni per l'impianto dell'antenna collettiva;
b) in tutti gli edifici di nuova costruzione destinati ad uso di abitazione, le canalizzazioni metalliche dell'acqua, del gas e del termosifone debbono essere messe in buona comunicazione permanente col suolo. Qualora negli edifici indicati nel presente comma siano previsti impianti elettrici incassati, il tubo metallico che riveste i conduttori deve avere una buona continuita' elettrica e risultare ben messo a terra.
L'autorizzazione prescritta per le nuove costruzioni dall'art. 6 del R. decreto-legge 22 novembre 1937-XVI, n. 2105, convertito nella legge 25 aprile 1938, n. 710, e' subordinata alla osservanza delle norme contenute nel presente articolo.
In caso di trasgressione a tali norme, si applicano le sanzioni previste nello stesso art. 6 del citato Regio decreto-legge.
Art. 5
#Comma 1
Con successivo Regio decreto da emanarsi su proposta del Ministro per le comunicazioni di concerto con il Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio nazionale delle ricerche, saranno stabilite le norme per la segnalazione e l'accertamento dei disturbi e delle relative cause.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 11 dicembre 1941-XX
VITTORIO EMANUELE
MUSSOLINI - HOST VENTURI - GORLA
Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 26 gennaio 1942-XX
Atti del Governo, registro 441, foglio 86. - MANCINI