REGIO DECRETO

REGIO DECRETO 2504/1937 - Modificazioni al regolamento approvato col R. decreto 12 ottobre 1933-XI, n. 1700, per l'esecuzione della legge 18 giugno 1931-IX, n. 987, contenente disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativ

Modificazioni al regolamento approvato col R. decreto 12 ottobre 1933-XI, n. 1700, per l'esecuzione della legge 18 giugno 1931-IX, n. 987, contenente disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativ

Numero 2504 Anno 1937 GU 18.02.1938 Codice 037U2504

urn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-02;2504

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Al primo comma dell'art. 19 del regolamento approvato col R. decreto 12 ottobre 1933-XI, n. 1700, per l'esecuzione della legge 18 giugno 1931-IX, n. 987, contenente disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi, e' sostituito il seguente:

« Le spedizioni, comunque effettuate, di viti o parti di viti, anche secche, provviste di radici, da territori dichiarati infetti o sospetti d'infestazione fillosserica e destinate a localita' infette o sospette, che, per raggiungere la loro destinazione, debbano attraversare zone immuni, devono essere accompagnate, oltre che dai documenti di cui al precedente art. 15, da un certificato, rilasciato dal Regio osservatorio per le malattie delle piante, che comprovi l'avvenuta disinfezione, prescritta dal secondo comma dell'articolo 6 della legge 18 giugno 1931-IX, n. 987, modificato con l'articolo 1 del R. decreto-legge 11 giugno 1936-XIV, n. 1530, convertito in legge con la legge 18 gennaio 1937-XV, n. 428 ».

E' abrogato l'ultimo comma dell'art. 19 del predetto regolamento.


Art. 2

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Comma 1

E' abrogato l'ultimo comma dell'art. 25 del predetto regolamento.


Art. 3

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Comma 1

Al terzo e al quarto comma dell'art. 26 del predetto regolamento sono sostituiti i seguenti:

« I commissari speciali incaricati di dirigere e sorvegliare le operazioni di difesa, oltre che dal commissario provinciale per le malattie delle piante, sono assistiti dai Consorzi costituiti ai sensi dell'art. 11, lett. b), della legge 18 giugno 1931-IX, n. 987, modificato con l'art. 4 del R. decreto-legge 11 giugno 1936-XIV, n. 1530.

« Nelle zone nelle quali non siano stati costituiti tali Consorzi, i commissari speciali saranno assistiti da un rappresentante dell'Associazione sindacale giuridicamente riconosciuta, dei datori di lavoro e da un rappresentante dell'Associazione sindacale giuridicamente riconosciuta dei lavoratori dell'agricoltura, competenti per territorio, e i podesta' dei Comuni interessati alla difesa assumeranno le funzioni di commissari comunali alle dipendenze del commissario speciale, assistiti da un rappresentante per ognuna delle Associazioni sindacali giuridicamente riconosciute dei datori di lavoro dell'agricoltura e dei lavoratori dell'agricoltura, competenti per territorio ».



Art. 4

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Comma 1

L'ultimo comma dell'art. 40 del predetto regolamento e' sostituito dal seguente:

« Dove vige la colonia parziaria sono interessati al Consorzio oltre i proprietari e i conduttori a qualsiasi titolo anche i coloni».


Art. 5

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Comma 1

Al primo comma dell'art. 41 del predetto regolamento e' sostituito il seguente:

« La costituzione dei Consorzi volontari di cui all'art. 10 della legge 18 giugno 1931-IX, n. 987, modificato con l'art. 3 del R. decreto-legge 11 giugno 1936-XIV, n. 1530, fra proprietari e conduttori a qualsiasi titolo, coloni ed altri comunque interessati all'azienda, siano persone od enti, di terreni in cui siano piante attaccate da malattie od insetti diffusibili, deve essere fatta mediante atto pubblico ».



Art. 6

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Comma 1

Al secondo comma dell'art. 42 del predetto regolamento e' sostituito il seguente:

« Il riconoscimento non puo' essere concesso qualora il Consorzio non comprenda almeno un quarto dei proprietari, conduttori a qualsiasi titolo, coloni ed altri comunque interessati, del territorio in cui avra' funzione il Consorzio, possedenti almeno il terzo in superficie del territorio stesso adibito alle coltivazioni che il Consorzio intende difendere ».

Al quarto comma dello stesso art. 42 e' sostituito il seguente:

« Nel caso di Consorzi costituiti tra proprietari, conduttori a qualsiasi titolo, Coloni ed altri comunque interessati, di Comuni appartenenti a Provincie diverse, al riconoscimento stesso sara' provveduto con le norme di cui al 3° comma dell'art. 10 della legge 18 giugno 1931-IX, n. 987 ».



Art. 7

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Comma 1

E' abrogato l'ultimo comma dell'art. 43 del predetto regolamento.


Art. 8

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Comma 1

All'art. 45 del predetto regolamento e' sostituito il seguente:

« La costituzione dei Consorzi di miglioramento ed incremento delle coltivazioni e' disposta con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentito il parere del Comitato per la difesa delle piante. Tale decreto stabilisce la sede e la circoscrizione del Consorzio e, tranne che per i Consorzi per la viticoltura, anche la durata, ed e' inserito nel Foglio degli annunzi legali della Provincia o delle Provincie interessate ed affisso per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio dei Comuni compresi nella circoscrizione del Consorzio ».


Art. 9

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Comma 1

All'art. 47 del predetto regolamento e' sostituito il seguente:

« Della riunione in unico Consorzio di due o piu' Consorzi costituiti per la difesa e l'incremento di coltivazioni diverse.

« Ai fini dell'art. 32 della legge 18 giugno 1931-IX, n. 987, modificato con l'art. 12 del R. decreto-legge 11 giugno 1936-XIV, n. 1530, la riunione in unico Consorzio di due o piu' Consorzi costituiti per la difesa e l'incremento di coltivazioni diverse nella stessa circoscrizione territoriale e' disposta, previo parere delle Commissioni amministratrici delle Federazioni rispettive ove siano costituite, e del Comitato per le malattie delle piante, con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste.

« Il Consorzio terra' aggiornato, per ciascuna delle coltivazioni, per la cui difesa ed incremento esso e' costituito, l'elenco dei consorziati, in base al quale formera' il rispettivo ruolo di contribuzione. Dovra' inoltre compilare apposito bilancio e tenere distinta contabilita' per ciascuna delle attivita' relative alle singole coltivazioni.

« Il servizio di cassa sara' affidato, con le norme di cui al successivo art. 70, ad un unico Istituto di credito, al quale, tuttavia, dovranno essere consegnati i bilanci preventivi di ciascuna attivita', perche' le riscossioni possano essere distintamente imputate alle singole gestioni cui si riferiscono ed i pagamenti eseguiti con le disponibilita' ed entro i limiti degli stanziamenti dei bilanci di ciascuna di esse.

« I rispettivi conti consuntivi saranno sottoposti alla verifica del Collegio dei revisori di cui all'art. 67 del presente regolamento.

« Le spese relative al personale occorrente saranno ripartite fra tutte le gestioni del Consorzio in proporzione dell'importo dei ruoli di ciascuna di esse ».


Art. 10

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Comma 1

All'art. 57 del predetto regolamento e' sostituito il seguente:

« Della riscossione da parte degli esattori.

« I contributi consorziali saranno riscossi dagli esattori comunali avvalendosi delle norme e della procedura privilegiata per la riscossione delle imposte dirette e con lo stesso aggio.

« Il ricevitore provinciale versera' alla cassa del Consorzio l'ammontare dei contributi, con le stesse limitazioni di cui all'art. 4 del R. decreto-legge 14 febbraio 1927, n. 125, per le imposte dirette.

« Sia per gli esattori comunali che per i ricevitori provinciali, conformemente alle disposizioni della legge sulla riscossione delle imposte dirette, vige l'obbligo del versamento con la clausola del non riscosso per riscosso.

« Nel caso di Consorzi interprovinciali gli esattori comunali verseranno i contributi riscossi al rispettivo ricevitore provinciale, il quale li versera', con le modalita' dei comma precedenti, alla cassa del Consorzio ».

Sono abrogati gli articoli 58 e 61 del regolamento stesso.


Art. 11

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Comma 1

All'art. 62 del predetto regolamento e' sostituito il seguente:

« Della nomina della Commissione amministratrice.

« Entro quindici giorni dalla costituzione del Consorzio gli enti ai quali spetta la designazione dei componenti della Commissione amministratrice, ai sensi dell'art. 24 della legge 18 giugno 1931-IX, n. 987, modificato con l'art. 10 del R. decreto-legge 11 giugno 1936-XIV, n. 1530, trasmetteranno al Ministero dell'agricoltura e delle foreste i nominativi dei propri designati.

« La Commissione amministratrice e' convocata per la prima volta dal prefetto della Provincia nella quale ha sede il Consorzio, entro quindici giorni dall'avvenuta nomina, e successivamente dal presidente nei termini e nei modi previsti nel regolamento di cui al sesto comma del seguente art. 63 ».

E' abrogato il primo comma dell'art. 63 del regolamento stesso.


Art. 12

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Comma 1

Al terzo e al quarto comma dell'art. 66 del suddetto regolamento sono sostituite le seguenti disposizioni:

« Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo dei Consorzi provinciali, interprovinciali ed intercomunali dovranno essere inviati, per il tramite della rispettiva Federazione, ove questa sia stata costituita, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, entro il 15 novembre il primo ed entro la prima decade di aprile il secondo, per la relativa approvazione.

« Il bilancio preventivo e il conto consuntivo dei Consorzi comunali saranno presentati all'approvazione del prefetto della Provincia nei termini di cui al comma precedente.

« Quando il Consorzio non provveda entro i termini stabiliti dai precedenti comma, la compilazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo e' deferita, per i Consorzi provinciali, interprovinciali e intercomunali, alla Federazione rispettiva, e, ove questa non sia stata costituita, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che vi provvede a mezzo di un proprio funzionario, il quale accerta anche le ragioni dell'inadempienza. Per i Consorzi comunali la compilazione e' devoluta al prefetto ».



Art. 13

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Comma 1

Al primo comma dell'art. 67 del suddetto regolamento sostituito il seguente:

« La revisione dei conti consuntivi dei Consorzi provinciali, interprovinciali e intercomunali, e' affidata a due funzionari di ragioneria, uno della Prefettura ed uno dell'Intendenza di finanza della Provincia nella quale il Consorzio ha sede, designati rispettivamente dal prefetto e dall'intendente di finanza. Il Ministro per l'agricoltura e le foreste ha facolta' di nominare un terzo revisore ».

E' abrogato il secondo comma dello stesso articolo.

All'ultimo comma e' aggiunto la seguente disposizione:

« A tutti i revisori e' assegnato, a carico del Consorzio, un compenso annuo in misura non superiore a lire cinquecento ».


Art. 14

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Comma 1

Al primo comma dell'art. 68 del predetto regolamento e' sostituito il seguente:

« Le spese della gestione consorziale sono disposte dal presidente e, in sua assenza, dal vice presidente. I mandati sono firmati dal presidente o dal vice presidente, dal direttore e dal segretario contabile ».


Art. 15

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Comma 1

All'art. 70 del predetto regolamento e' sostituito il seguente:

« Del servizio di cassa dei Consorzi.

« Il servizio di cassa dei Consorzi e' affidato ad un Istituto di credito di diritto pubblico, che abbia la medesima sede del Consorzio. Le norme per il servizio di cassa, la misura dell'eventuale compenso all'Istituto, nonche' quelle per l'esercizio delle facolta' di riscontro, da parte della presidenza o degli organi di vigilanza dei Consorzi, sui titoli di entrata e di spesa e sulla situazione del conto, dovranno essere contenute in una apposita convenzione, stipulata tra il Consorzio e l'Istituto di credito, che dovra' essere approvata, per il tramite della Federazione rispettiva, ove sia stata costituita, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quello delle finanze.

« La Commissione amministratrice deve fornire all'Istituto una copia del bilancio di previsione e degli eventuali successivi storni debitamente approvati, affinche' le riscossioni possano essere imputate a ciascuna voce di bilancio cui si riferiscono ed i pagamenti eseguiti entro i limiti degli stanziamenti e degli eventuali storni.

« Ad ogni cambiamento della Commissione amministratrice o del presidente, nel relativo verbale di consegna dovranno essere, tra l'altro, riportati lo stato delle riscossioni e dei pagamenti e la situazione del conto, alla data in cui avviene la consegna ».

E' abrogato l'art. 71 del regolamento stesso.


Art. 16

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Comma 1

All'art. 73 del predetto regolamento e' sostituito il seguente:

« Della nomina per concorso dei direttori dei Consorzi di miglioramento ed incremento.

« Quando alla nomina dei direttori dei Consorzi debba provvedersi per concorso, questo e' bandito dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, intesa la Federazione rispettiva, ove questa sia stata costituita, e su proposta del Consorzio o dei Consorzi interessati.
Il bando di concorso deve essere pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e, a spese dei Consorzi interessati, su almeno un giornale agricolo avente larga diffusione.

« Al concorso potranno prendere parte i laureati in scienze agrarie da almeno un biennio.

« La Commissione giudicatrice e' nominata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed e' composta del presidente e di due membri, di cui uno designato dalla Commissione amministratrice della Federazione dei consorzi per i quali e' bandito il concorso, ove questa sia stata costituita. Le spese per la Commissione giudicatrice sono a carico del Consorzio o dei Consorzi per i quali il concorso e' bandito.

« Entro un mese dall'espletamento del concorso, la Commissione giudicatrice dovra' presentare al Ministero la graduatoria, che dovra' essere formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

« Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentita la Federazione, ove questa sia stata costituita, dispone, in base alla graduatoria, l'assegnazione dei vincitori ai Consorzi per i quali il concorso e' stato bandito.

« Le Commissioni amministratrici dei Consorzi provvederanno alla nomina del direttore nella persona designata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste. La deliberazione di conferma nella nomina, da sottoporre all'approvazione del Ministero, sentita la Federazione, non potra' essere presa se non dopo un periodo di prova di almeno un anno ».

E' abrogato il secondo comma dell'art. 75 del regolamento stesso.


Art. 17

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Comma 1

Le disposizioni dell'art. 74 del predetto regolamento conservano efficacia transitoria nei riguardi del personale, gia' appartenente al soppresso ruolo transitorio dei delegati tecnici antifillosserici di cui al R. decreto 19 marzo 1931-IX, n. 247, e inquadrato, in applicazione dell'art. 8 del R. decreto 22 febbraio 1937-XV, n. 327, nel ruolo tecnico di cui alla tabella C annessa a tale decreto.


Art. 18

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Comma 1

Al primo e al secondo comma dell'art. 78 del predetto regolamento sono sostituiti i seguenti:

« Il personale dei Consorzi di incremento e di miglioramento si compone, oltre che del direttore, di impiegati tecnici, amministrativi e d'ordine.

« Il regolamento di cui al precedente art. 63 dovra' contenere le norme per l'assunzione ed i compiti da affidarsi al personale ».

L'intitolazione dello stesso articolo e' sostituita dalla seguente:

« Del personale occorrente ai Consorzi di incremento e di miglioramento ».


Art. 19

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Comma 1

E' abrogato l'art. 76 del predetto regolamento.

All'art.79 del regolamento stesso e' sostituito il seguente:

« Al regolamento di cui all'art. 63 dovra' essere allegata la tabella organica relativa al trattamento economico di attivita' e di quiescenza del personale nonche' alla dotazione numerica di esso.

« In dipendenza del principio sancito con l'ultimo comma dell'art. 4 del R. decreto-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491, la tabella organica di cui al precedente comma deve essere concordata col Ministero delle finanze ».


Art. 20

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Comma 1

All'art. 80 del predetto regolamento e' sostituito il seguente:

« Della direzione tecnica delle operazioni di difesa.

« Nei casi in cui un Consorzio abbia il duplice scopo della difesa e' del miglioramento ed incremento delle coltivazioni, le operazioni di difesa si effettueranno, ai sensi del precedente art. 31, sotto le direttive e la vigilanza tecnica del direttore del Regio osservatorio per le malattie delle piante ».


Art. 21

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Comma 1

All'art. 101 del predetto regolamento e' sostituito il seguente:

« Del riconoscimento delle Federazioni.

« Il riconoscimento delle Federazioni, l'approvazione del regolamento interno e delle eventuali modificazioni di esso, nonche' il loro scioglimento, sono disposti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quello delle corporazioni ».


Art. 22

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Comma 1

All'art. 103 del predetto regolamento e' sostituito il seguente:

« Dell'assemblea.

« L'assemblea della Federazione e' costituita dai presidenti e dai vice-presidenti dei Consorzi federati, nonche' dai rappresentanti della Confederazione fascista degli agricoltori, della Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura e del Sindacato nazionale fascista dei tecnici agricoli nella Commissione amministratrice della Federazione.

«L'assemblea fissa la quota annua di contributo e l'epoca del relativo versamento, da corrispondersi dai Consorzi per il funzionamento della Federazione, in relazione all'ammontare dei ruoli di contribuzione».

E' abrogato l'art. 104 del regolamento stesso.


Art. 23

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Comma 1

Sono abrogati il primo e il secondo comma dell'art. 105 del predetto regolamento.

L'intitolazione dello stesso articolo e' soppressa.


Art. 24

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Comma 1

Nel regolamento interno, di cui all'art. 63 del regolamento approvato con R. decreto 12 ottobre 1933-XI, n. 1700, dovranno essere stabilite le sanzioni disciplinari a carico del personale dei Consorzi e le norme per la loro applicazione, che devono prevedere, fra l'altro, la costituzione di una Commissione di disciplina.

Contro i provvedimenti disciplinari adottati dalla Commissione di disciplina e' ammesso ricorso, da presentare entro dieci giorni dalla notificazione, alla Commissione amministratrice del Consorzio, che decide in via definitiva.

Nei riguardi del direttore le funzioni della Commissione di disciplina sono esercitate dalla Commissione amministratrice.

Contro i provvedimenti disciplinari adottati dalla Commissione amministratrice a carico del direttore e' ammesso ricorso, da presentare entro quindici giorni dalla notificazione, ad una Commissione, che si pronuncia in via definitiva, istituita presso la Federazione, presieduta dal presidente della Federazione stessa e composta dal rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in seno alla Commissione amministratrice della Federazione e dal direttore della Federazione. Ove non sia stata costituita la Federazione e' ammesso ricorso, entro lo stesso termine, al Ministro per l'agricoltura e le foreste, che decide in via definitiva.


Art. 25

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Comma 1

Al regolamento interno di cui all'art. 106 del regolamento approvato col R. decreto 12 ottobre 1933-XI, n. 1700, dovra' essere allegata la tabella organica relativa al trattamento economico di attivita' e di quiescenza del personale delle Federazioni, nonche' alla dotazione numerica di esso.

La tabella organica dovra' essere concordata con il Ministero delle finanze.

Nello stesso regolamento dovranno, inoltre, essere stabilite le sanzioni disciplinari a carico del personale delle Federazioni e le norme per la loro applicazione, che debbono prevedere, fra l'altro, la costituzione di una Commissione di disciplina.

Contro i provvedimenti disciplinari adottati dalla Commissione di disciplina e' ammesso ricorso, da presentare entro dieci giorni dalla notificazione, alla Commissione amministratrice della Federazione, che si pronuncia in via definitiva.

Nei riguardi dei direttori delle Federazioni le funzioni della Commissione di disciplina sono esercitate dalle Commissioni amministratrici delle rispettive Federazioni.

Contro i provvedimenti disciplinari adottati dalla Commissione amministratrice a carico del direttore e' ammesso ricorso, da presentare entro quindici giorni dalla notificazione, al Ministro per l'agricoltura e le foreste, che decide in via definitiva.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 2 dicembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI - ROSSONI - SOLMI - DI REVEL - BOTTAI - BENNI - LANTINI

Visto, il Guardasigilli: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addi' 14 febbraio 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 394, foglio 79. - MANCINI.