REGIO DECRETO

REGIO DECRETO 1875/1937 - Scarti di atti negli Archivi notarili del Regno. (037U1875)

Scarti di atti negli Archivi notarili del Regno. (037U1875)

Numero 1875 Anno 1937 GU 19.11.1937 Codice 037U1875

urn:nir:stato:regio.decreto:1937-10-27;1875

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Possono essere eliminati dagli archivi notarili del Regno:

1° i registri dei protesti cambiari prescritti dagli articoli 306 del Codice di commercio e 66 del regolamento per, l'esecuzione di detto codice, approvato con R. decreto 27 dicembre 1882, n. 1139, ad eccezione di quelli portanti i protesti levati dopo il 31 dicembre 1928, i quali saranno eliminati trascorsi dieci anni dalla data dell'ultimo protesto;

2° i repertori originali degli atti tra vivi per gli uffici del registro aboliti con l'art. 62 della legge 16 febbraio 1913, n. 89;
3° le copie mensili degli annotamenti repertoriali proscritti dall'art. 65, prima parte, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, relativamente ai notari cessati dall'esercizio professionale o che siano trasferiti in altri distretti notarili, dopo che i loro atti siano stati ritirati e sottoposti alla ispezione e verificazione a norma degli articoli 107 e 108 della legge 16 febbraio 1913, n. 89;
4° le copie delle convenzioni stipulate dai segretari comunali e da altri pubblici ufficiali nei casi dalla legge previsti depositate a norma del n. 10 dell'art. 106 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, abrogato con l'art. 61 del R. decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1737, convertito in legge con legge 18 marzo 1926, n. 562;

5° le copie anteriori al trentennio dall'entrata in vigore del presente decreto delle scritture private non autenticate certificate conformi dai richiedenti la registrazione, trasmesse dagli uffici del registro a norma degli articoli 65 dei testo unico sulle leggi del registro, approvato con R. decreto 13 settembre 1874, n. 2072, e 66 del successivo testo unico approvato con R. decreto 20 maggio 1897, n. 217;

6° le denunzie dei contratti verbali eventualmente custodite negli archivi.


Art. 2

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Comma 1

Le carte eliminate a norma dell'articolo precedente saranno messe a disposizione del Provveditorato generale della Stato, col quale verranno concordati il prezzo e le modalita' della cessione.


Art. 3

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Comma 1

I notai, anche se non cessati dall'esercizio, dovranno versare ai componenti archivi notarili distrettuali, entro i termini e con le modalita' che verranno stabiliti dai capi degli archivi medesimi, i registri dei protesti cambiari che, a norma dell'art. 1, n. 1, del presente decreto, possono essere immediatamente eliminati, ed i repertori originali degli atti tra vivi di cui al n. 2 dello stesso articolo.

Delle avvenute consegne i capi degli archivi redigeranno verbali in doppio esemplare, uno dei quali dovra' rimanere depositato in archivio e l'altro dato al notti che ha eseguito la consegna.

Le spese del versamento sono a carico dei notai.



Art. 4

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Comma 1

Nel termine di giorni quindici dall'entrata in vigore del presente decreto ciascun capo di archivio notarile dovra' trasmettere al Ministero di grazia e giustizia un elenco in doppio esemplare delle carte da eliminare, con l'indicazione delle date iniziale e terminale di ciascuna serie e della loro quantita'.



Art. 5

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Comma 1

Gli elenchi dei quali all'articolo precedente saranno comunicati al sopraintendente o al direttore dell'Archivio di Stato, nella circoscrizione del quale e' compreso ciascun archivio notarile, per il parere sulla proposta eliminazione.



Art. 6

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Comma 1

Sentito il parere di cui all'articolo precedente, il Ministro per la grazia e giustizia, se autorizza in tutto o in parte l'eliminazione, trasmette uno degli esemplari dell'elenco previsto dall'art. 5 all'archivio, apportandovi le modificazioni del caso.



Art. 7

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Comma 1

Sono abrogate le disposizioni contrarie al presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addi' 27 ottobre 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI - SOLMI - DI REVEL

Viste, il Guardasigilli: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addi' 16 novembre 1937-Anno XVI
Atti del Governo, registro 391, foglio 45. - MANCINI.