Possono essere eliminati dagli archivi notarili del Regno:
1° i registri dei protesti cambiari prescritti dagli articoli 306 del Codice di commercio e 66 del regolamento per, l'esecuzione di detto codice, approvato con R. decreto 27 dicembre 1882, n. 1139, ad eccezione di quelli portanti i protesti levati dopo il 31 dicembre 1928, i quali saranno eliminati trascorsi dieci anni dalla data dell'ultimo protesto;
2° i repertori originali degli atti tra vivi per gli uffici del registro aboliti con l'art. 62 della legge 16 febbraio 1913, n. 89;
3° le copie mensili degli annotamenti repertoriali proscritti dall'art. 65, prima parte, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, relativamente ai notari cessati dall'esercizio professionale o che siano trasferiti in altri distretti notarili, dopo che i loro atti siano stati ritirati e sottoposti alla ispezione e verificazione a norma degli articoli 107 e 108 della legge 16 febbraio 1913, n. 89;
4° le copie delle convenzioni stipulate dai segretari comunali e da altri pubblici ufficiali nei casi dalla legge previsti depositate a norma del n. 10 dell'art. 106 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, abrogato con l'art. 61 del R. decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1737, convertito in legge con legge 18 marzo 1926, n. 562;
5° le copie anteriori al trentennio dall'entrata in vigore del presente decreto delle scritture private non autenticate certificate conformi dai richiedenti la registrazione, trasmesse dagli uffici del registro a norma degli articoli 65 dei testo unico sulle leggi del registro, approvato con R. decreto 13 settembre 1874, n. 2072, e 66 del successivo testo unico approvato con R. decreto 20 maggio 1897, n. 217;
6° le denunzie dei contratti verbali eventualmente custodite negli archivi.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Le carte eliminate a norma dell'articolo precedente saranno messe a disposizione del Provveditorato generale della Stato, col quale verranno concordati il prezzo e le modalita' della cessione.
Art. 3
#Comma 1
I notai, anche se non cessati dall'esercizio, dovranno versare ai componenti archivi notarili distrettuali, entro i termini e con le modalita' che verranno stabiliti dai capi degli archivi medesimi, i registri dei protesti cambiari che, a norma dell'art. 1, n. 1, del presente decreto, possono essere immediatamente eliminati, ed i repertori originali degli atti tra vivi di cui al n. 2 dello stesso articolo.
Delle avvenute consegne i capi degli archivi redigeranno verbali in doppio esemplare, uno dei quali dovra' rimanere depositato in archivio e l'altro dato al notti che ha eseguito la consegna.
Le spese del versamento sono a carico dei notai.
Art. 4
#Comma 1
Nel termine di giorni quindici dall'entrata in vigore del presente decreto ciascun capo di archivio notarile dovra' trasmettere al Ministero di grazia e giustizia un elenco in doppio esemplare delle carte da eliminare, con l'indicazione delle date iniziale e terminale di ciascuna serie e della loro quantita'.
Art. 5
#Comma 1
Gli elenchi dei quali all'articolo precedente saranno comunicati al sopraintendente o al direttore dell'Archivio di Stato, nella circoscrizione del quale e' compreso ciascun archivio notarile, per il parere sulla proposta eliminazione.
Art. 6
#Comma 1
Sentito il parere di cui all'articolo precedente, il Ministro per la grazia e giustizia, se autorizza in tutto o in parte l'eliminazione, trasmette uno degli esemplari dell'elenco previsto dall'art. 5 all'archivio, apportandovi le modificazioni del caso.
Art. 7
#Comma 1
Sono abrogate le disposizioni contrarie al presente decreto.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a San Rossore, addi' 27 ottobre 1937 - Anno XV
VITTORIO EMANUELE
MUSSOLINI - SOLMI - DI REVEL
Viste, il Guardasigilli: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addi' 16 novembre 1937-Anno XVI
Atti del Governo, registro 391, foglio 45. - MANCINI.