I passeggeri che si servono come mezzo di locomozione di aeromobili da turismo aereo, possono essere autorizzati a trasportare armi destinate ad uso esclusivo di caccia e un numero limitato di cartuccie da determinarsi di volta in volta.
L'autorizzazione e' accorciata dal Ministero dell'aeronautica ed e' subordinata al nulla osta rilasciato dal Ministero dell'interno se trattasi di cittadino italiano o straniero che risieda in Italia, dal Ministero degli affari esteri se trattasi di cittadino italiano o straniero che risieda in territorio estero, dal Ministero delle colonie se trattasi di cittadino italiano o straniero residente nelle Colonie o diretto nelle Colonie stesse.
L'autorizzazione e' temporanea e la sua validita' non puo' essere superiore a tre mesi dalla data del rilascio.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
L'autorizzazione deve essere domandata:
per i trasporti da effettuare su aeromobili da turismo aventi nazionalita' italiana, dalla Reale Unione Nazionale Aeronautica;
per i trasporti da effettuare su aeromobili da turismo aventi la nazionalita' di uno stato estero, dal rispettivo Aero Club nazionale.
Art. 3
#Comma 1
I passeggeri che si servono come mezzo di locomozione degli aeromobili destinati ai pubblici servizi di trasporto aereo, se intendono portare con se armi e munizioni da caccia, debbono farne dichiarazione al Comandante dell'aeromobile ed alle Autorita' dell'aeroporto di partenza, specificando, altresi', il numero delle cartucce da trasportare; analoga dichiarazione devono ripetere all'arrivo.
Art. 4
#Comma 1
Le armi da trasportare, giusta quanto e' previsto dai precedenti articoli, devono essere imballate alla presenza delle autorita' di controllo e piombate dalle stesse autorita' in modo che non sia consentito il loro uso durante il viaggio.
L'esistenza di tali armi a bordo deve risultare da apposita dichiarazione apposta dal comandante o dal direttore dell'aeroporto di partenza sulla prescritta lista dei passeggeri e da lui stesso firmata.
Art. 5
#Comma 1
Le infrazioni alle disposizioni degli articoli precedenti sono punite con l'ammenda da lire cento a lire mille.
Art. 6
#Comma 1
Il R. decreto 14 dicembre 1933, n. 1943, e' abrogato.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 10 febbraio 1936 - Anno XIV
VITTORIO EMANUELE
Mussolini - Solmi - Di Revel -
Cobolli-Gigli
Visto, il Guardasigilli: Solmi.
Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 marzo 1936 - Anno XIV.
Atti del Governo, registro 370, foglio 191. - Mancini.