Alla tabella approvata con R. decreto 6 dicembre 1923 n. 2657, indicante le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia alle quali non e' applicabile la limitazione dell'orario di lavoro sancita dall'art. 1 del R. decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, e' aggiunta la seguente voce.
39. - Operai addetti alle presse per il rapido raffreddamento del sapone, ove dall'Ispettorato corporativo sia, nei singoli casi, riconosciuto il carattere discontinuo del lavoro.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 31 dicembre 1931 - Anno X
VITTORIO EMANUELE.
Bottai.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addi' 2 marzo 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 318, foglio 11. - Mancini.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1