REGIO DECRETO

REGIO DECRETO 2365/1929 - Regolamento per l'esercizio professionale dei periti agrari. (029U2365)

Regolamento per l'esercizio professionale dei periti agrari. (029U2365)

Numero 2365 Anno 1929 GU 10.02.1930 Codice 029U2365

urn:nir:stato:regio.decreto:1929-11-25;2365

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Il titolo di perito agrario spetta a coloro i quali abbiano conseguito il diploma di perito agrario da una scuola agraria media, Regia o pareggiata.


Art. 2

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Comma 1

Presso ogni locale associazione sindacale dei periti agrari legalmente riconosciuta, e' costituito l'albo dei periti agrari, in cui sono iscritti coloro che, trovandosi nelle condizioni stabilite nel presente regolamento, abbiano la residenza entro la circoscrizione dell'associazione medesima.


Art. 3

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Comma 1

La tenuta dell'albo e la disciplina degli iscritti sono affidate, a termini dell'art. 12 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, alle associazioni sindacali legalmente riconosciute, le quali esercitano tali attribuzioni a mezzo di un Comitato composto di cinque membri, se il numero degli iscritti nell'albo non supera 200, e di sette membri negli altri casi. Fanno parte del Comitato anche due membri supplenti, che sostituiscono gli effettivi, in caso di assenza o di impedimento.

I componenti del Comitato devono essere iscritti nell'albo professionale. Essi sono nominati con decreto del Ministro per la giustizia e gli affari di culto fra coloro che la competente associazione sindacale designera' in numero doppio; durano in carica due anni e, scaduto il biennio, possono essere riconfermati.

Il Comitato elegge nel suo seno il presidente e il segretario; decide a maggioranza, e, in caso di parita' di voti, prevale quello del presidente.


Art. 4

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Comma 1

Per essere iscritto nell'albo e' necessario:

a) essere cittadino italiano o cittadino di uno Stato avente trattamento di reciprocita' con l'Italia;

b) godere dei diritti civili e non aver riportato condanna alla reclusione o alla detenzione per tempo superiore a cinque anni, salvo che sia intervenuta la riabilitazione a termini del codice di procedura penale;

c) aver conseguito il diploma indicato nell'art. 1.

In nessun caso possono essere iscritti nell'albo, e, qualora vi si trovino iscritti, debbono essere cancellati, coloro che abbiano svolto una pubblica attivita' in contraddizione con gli interessi della Nazione.


Art. 5

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Comma 1

La domanda per l'iscrizione e' diretta al Comitato presso l'associazione sindacale nella cui circoscrizione l'aspirante risiede; e' redatta in carta da bollo ed e' accompagnata dai documenti seguenti:

1° atto di nascita;

2° certificato di residenza;

3° certificato generale del casellario giudiziale di data non anteriore di tre mesi alla presentazione della domanda;

4° certificato di cittadinanza italiana o certificato di cittadinanza dello Stato avente trattamento di reciprocita' con l'Italia;

5° diploma rilasciato da una delle scuole indicate nell'art. 1.


Art. 6

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Comma 1

Nessuno puo' essere iscritto contemporaneamente in piu' di un albo; ma e' consentito il trasferimento da un albo all'altro, contemporaneamente alla cancellazione della iscrizione precedente.


Art. 7

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Comma 1

Gli impiegati dello Stato e delle altre pubbliche amministrazioni, ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, sia vietato l'esercizio della libera professione, non possono essere iscritti nell'albo; ma, in quanto sia consentito, a norma degli ordinamenti medesimi, il conferimento di speciali incarichi, questi potranno loro essere dati, pure non essendo essi iscritti nell'albo.

Gli impiegati medesimi, ai quali sia invece consentito l'esercizio della professione, possono essere iscritti nell'albo; ma sono soggetti alla disciplina del Comitato soltanto per cio' che riguarda il libero esercizio. In nessun caso la iscrizione nell'albo puo' costituire titolo per quanto concerne la loro carriera.


Art. 8

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Comma 1

L'albo, stampato a cura del Comitato, deve essere comunicato alla cancelleria della Corte di appello e dei Tribunali della circoscrizione a cui l'albo stesso si riferisce, al Pubblico Ministero presso le autorita' giudiziarie suddette, ai Consigli provinciali dell'economia nella circoscrizione medesima e alla segreteria della Commissione centrale, di cui all'art. 15.

Agli uffici, a cui deve trasmettersi l'albo, a termini del precedente comma, sono comunicati altresi' i provvedimenti individuali di iscrizione e cancellazione dall'albo, nonche' di sospensione dall'esercizio della professione.


Art. 9

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Comma 1

Il Comitato rilascia ad ogni iscritto apposita attestazione.

L'iscrizione in un albo ha effetto in tutto il territorio del Regno.


Art. 10

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Comma 1

La cancellazione dall'albo, oltre che per motivi disciplinari, giusta l'articolo seguente, e' pronunciata dal Comitato su domanda o in seguito a dimissioni dell'interessato, ovvero d'ufficio o su richiesta del procuratore del Re, nei casi:

a) di perdita della cittadinanza o del godimento dei diritti civili;

b) di trasferimento dell'iscritto in un altro albo.


Art. 11

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Comma 1

Le pene disciplinari che il Comitato puo' applicare, per gli abusi e le mancanze che gli iscritti abbiano commesso nell'esercizio della professione, sono:

a) l'avvertimento;

b) la censura;

c) la sospensione dall'esercizio professionale per un tempo non maggiore di sei mesi;

d) la cancellazione dall'albo.

L'avvertimento e' dato con lettera raccomandata a firma del presidente del Comitato.

La censura, la sospensione e la cancellazione sono notificate al colpevole per mezzo di ufficiale giudiziario.

Il Comitato deve comunicare all'associazione sindacale i provvedimenti disciplinari presi contro i professionisti, che facciano anche parte della detta associazione, e questa deve comunicare al Comitato i provvedimenti adottati contro coloro che siano anche iscritti nell'albo.


Art. 12

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Comma 1

L'istruttoria, che precede il giudizio disciplinare, puo' essere promossa dal Comitato su domanda di parte, o su richiesta del Pubblico Ministero, ovvero d'ufficio, in seguito a deliberazione del Comitato, ad iniziativa di uno o piu' membri.

Il presidente del Comitato, verificati sommariamente i fatti, raccoglie le opportune informazioni e, dopo di avere inteso l'incolpato, riferisce al Comitato, il quale decide se vi sia luogo a procedimento disciplinare.

In caso affermativo, il presidente nomina il relatore, fissa la data della seduta per la discussione e ne informa almeno dieci giorni prima l'incolpato, affinche' possa presentare le sue giustificazioni sia personalmente, sia per mezzo di documenti.

Nel giorno fissato il Comitato, sentiti il rapporto del relatore e la difesa dell'incolpato, adotta le proprie decisioni.

Ove l'incolpato non si presenti, o non faccia pervenire documenti a sua discolpa, ne' giustifichi un legittimo impedimento, si procede in sua assenza.


Art. 13

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Comma 1

Nel caso di condanna alla reclusione o alla detenzione, il Comitato, a seconda delle circostanze, puo' eseguire la cancellazione dall'albo o pronunciare la sospensione. Quest'ultima ha sempre luogo ove sia stato rilasciato mandato di cattura e fino alla sua revoca.

Qualora si tratti di condanna, che impedirebbe la iscrizione, e' sempre ordinata la cancellazione dall'albo.


Art. 14

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Comma 1

Colui che e' stato cancellato dall'albo puo' a sua richiesta essere riammesso, quando siano cessate le ragioni che hanno motivata la sua cancellazione.

Se la cancellazione e' avvenuta a seguito di condanna penale, la domanda di nuova iscrizione non puo' essere fatta che quando siasi ottenuta la riabilitazione, giusta le norme del codice di procedura penale.

Se la cancellazione e' avvenuta in seguito a giudizio disciplinare per causa diversa da quella indicata nel comma precedente, la iscrizione puo' essere chiesta quando siano decorsi due anni dalla cancellazione dall'albo.

Se la domanda non e' accolta, l'interessato puo' ricorrere in conformita' dell'articolo seguente.


Art. 15

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Comma 1

Le decisioni del Comitato, in ordine alla iscrizione e alla cancellazione dall'albo, nonche' ai giudizi disciplinari, sono notificate agli interessati, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, salva la disposizione dell'art. 11, comma 3°, per quanto concerne la notificazione di decisioni, che pronunziano i provvedimenti disciplinari ivi indicati.

Contro le decisioni anzidette, entro trenta giorni dalla notificazione, e' dato ricorso, tanto all'interessato quanto al procuratore del Re, alla Commissione centrale per i dottori in scienze agrarie, di cui all'art. 15 del regolamento concernente l'esercizio professionale dei dottori in scienze agrarie. Pero', quando la Commissione decide su questi ricorsi, i quattro membri nominati su designazione dell'Associazione nazionale dei dottori in scienze agrarie sono sostituiti da quattro membri nominati fra coloro che saranno designati in numero doppio dal Direttorio dell'Associazione nazionale dei periti agrari. I detti membri devono essere iscritti nell'albo dei periti agrari; durano in carica tre anni, ma alla scadenza possono essere riconfermati.

Nello stesso termine di trenta giorni il ricorso preveduto nel comma precedente e' concesso al Direttorio dell'Associazione nazionale dei periti agrari, il quale puo' delegare uno dei propri membri a presentare e sostenere il ricorso medesimo.

La presentazione del ricorso, quando non sia fatta dal procuratore del Re, deve essere accompagnata dal versamento presso la segreteria della Commissione centrale della somma di L. 100.

Contro le decisioni della Commissione centrale e' ammesso ricorso alle Sezioni unite della Corte di cassazione per incompetenza o eccesso di potere.


Art. 16

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Comma 1

Sono di spettanza della professione di perito agrario:

a) la direzione e l'amministrazione di medie aziende agrarie;

b) la stima e la divisione di fondi rustici;

c) l'assistenza e la vigilanza di lavori di trasformazione fondiaria;

d) la valutazione dei danni alle culture; la stima di scorte; le operazioni di consegna e riconsegna dei beni rurali e relativi bilanci e liquidazioni. E' fatta eccezione per i casi di notevole importanza economica e per quelli che, per la complessivita' di elementi di valutazione, richiedano le speciali cognizioni scientifiche e tecniche proprie dei dottori in scienze agrarie;

e) funzioni contabili e amministrative nelle aziende agrarie;

f) curatele di aziende agrarie;

g) funzioni peritali ed arbitramentali in ordine alle attribuzioni innanzi menzionate.


Art. 17

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Comma 1

Le disposizioni dell'articolo precedente valgono ai fini della delimitazione della professione di perito agrario e non pregiudicano quanto puo' formare oggetto dell'attivita' di altre professioni.

Restano ferme, in ogni caso, le disposizioni degli articoli 18 a 23 del regolamento approvato con R. decreto 11 febbraio 1929, n. 274, per quanto concerne i rapporti fra le professioni dei geometri, degli ingegneri civili, dei dottori in scienze agrarie e dei periti agrari.


Art. 18

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Comma 1

Le perizie e gli incarichi, da affidarsi ai periti agrari, possono essere conferiti dall'autorita' giudiziaria e dalle pubbliche amministrazioni soltanto agli inscritti nell'albo, salvo il disposto dell'art. 7; e coloro che sono in possesso di un diploma di specializzazione, come in giardinaggio, caseificio, oleificio, zootecnica ed altre analoghe, sono preferiti agli altri nelle mansioni, a cui si riferisce il diploma medesimo.

Peraltro le perizie e gli incarichi anzidetti possono essere affidati a persone non iscritte nell'albo quando si tratti di casi di importanza limitata, ovvero non vi siano nella localita' professionisti iscritti nell'albo, ai quali affidare la perizia o l'incarico.

Nulla e' innovato a quanto dispone l'art. 45 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3214, per quanto concerne la validita' del titolo di perito agrario agli effetti dell'assunzione negli impieghi specificati nello stesso articolo.


Art. 19

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Comma 1

Spetta all'Associazione sindacale:

a) di curare che siano repressi l'uso abusivo del titolo di perito agrario e l'esercizio abusivo della professione, presentando, ove occorra, denuncia al procuratore del Re;

b) di compilare ogni triennio la tariffa professionale. Questa dev'essere approvata dal Ministro per la giustizia e gli affari di culto, di concerto con quello per l'agricoltura e le foreste;

c) di determinare ed esigere il contributo annuale da corrispondersi da ogni iscritto per quanto si attiene alle spese occorrenti per la tenuta dell'albo e la disciplina degli iscritti.

L'Associazione sindacale comunica l'elenco dei soci morosi al Comitato, il quale apre contro di essi procedimento disciplinare.

La stessa Associazione tiene distinta la contabilita' relativa ai contributi, di cui al presente articolo, da quella dei contributi sindacali.


Art. 20

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Comma 1

I Comitati sono sottoposti alla vigilanza del Ministro per la giustizia e gli affari di culto, il quale la esercita direttamente ovvero per il tramite dei procuratori generali presso le Corti di appello e dei procuratori del Re. Egli sorveglia alla esatta osservanza delle norme legislative e regolamentari riguardanti la formazione, la tenuta dell'albo e, in generale, l'esercizio della professione.

Il Ministro per la giustizia e gli affari di culto puo' inoltre, con suo decreto, sciogliere il Comitato, ove questo, chiamato all'osservanza degli obblighi ad esso imposti, persista nel violarli o nel non adempierli, ovvero per altri gravi motivi. In tal caso le attribuzioni del Comitato sono esercitate dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato, fino a quando non siasi provveduto alla nomina di un nuovo Comitato.

Egualmente, nel caso di scioglimento del Consiglio direttivo dell'Associazione sindacale, il Ministro per la giustizia e gli affari di culto ha facolta' di disporre, con suo decreto, che il Comitato cessi di funzionare e che le sue attribuzioni siano esercitate dal presidente del tribunale.


Art. 21

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Comma 1

Sono considerati equivalenti, agli effetti dell'uso del titolo di perito agrario e dell'inscrizione nell'albo, i diplomi rilasciati dai corsi superiori delle cessate Regie scuole pratiche e speciali di agricoltura.


Art. 22

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Comma 1

Coloro, i quali dimostrino con titoli di avere, anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento, esercitato lodevolmente per dieci anni la professione di perito agrario e di avere cultura sufficiente per l'esercizio della professione stessa, possono ottenere la iscrizione nell'albo.

A tale effetto gli interessati devono presentare istanza, con i relativi documenti, al Ministero dell'educazione nazionale entro il termine perentorio di un anno dalla entrata in vigore del presente regolamento. Alla istanza deve unirsi la quietanza dell'ufficio del registro, che attesti il versamento all'erario dello Stato della somma di L. 300.

Sui titoli presentati giudica inappellabilmente una Commissione, nominata dal Ministro per la educazione nazionale e composta di cinque membri, tre scelti tra i docenti negli istituti superiori o secondari e due fra i liberi professionisti.

La Commissione, qualora accolga la domanda, la trasmette al Comitato. Questo, ove concorrano le altre condizioni stabilite dal presente regolamento, procede alla iscrizione del richiedente nell'albo; in caso contrario, respinge la domanda, salvo all'interessato il ricorso alla Commissione centrale, in conformita' dell'art. 15.

TI Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per la giustizia e gli affari di culto, ha facolta' di emanare le disposizioni che potranno occorrere per il funzionamento della Commissione, di cui al presente articolo.


Art. 23

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Comma 1

Il presidente del tribunale del capoluogo di provincia, o un giudice da lui delegato, provvede alla prima formazione dell'albo dei periti agrari, in base alle domande che gli interessati abbiano presentata nella cancelleria del tribunale entro il termine di sei mesi dalla entrata in vigore del presente regolamento.

Formato l'albo, il Ministro per la giustizia e gli affari di culto, d'intesa col Ministro per le corporazioni, stabilira', con suo decreto, la data da cui incominceranno a funzionare i Comitati menzionati nell'art. 3.

Fino alla emanazione del decreto, di cui al comma precedente, la custodia dell'albo rimarra' affidata al presidente del tribunale.
Egli, o un giudice da lui delegato, decide sulle nuove domande che siano presentate, e provvede altresi', di ufficio o su richiesta del Pubblico Ministero, in ordine alla cancellazione dall'albo nel caso di perdita della cittadinanza o del godimento dei diritti civili da qualunque titolo derivata, ovvero di condanna che costituisca impedimento alla iscrizione.

Contro le decisioni adottate dal presidente del tribunale a norma del presente articolo, e' dato ricorso alla Commissione centrale, in conformita' dell'art. 15.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 25 novembre 1929 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini - Rocco - Giuliano
- Acerbo - Bottai.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addi' 6 febbraio 1930 - Anno VIII

Atti del Governo, registro 293, foglio 26. - Mancini.