La scuola tecnica pareggiata di Citta' della Pieve e' convertita in regia per tutti gli effetti di legge dal 1° ottobre 1910.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Per il mantenimento di detta scuola il comune di Citta' della Piove paghera' annualmente all'erario dello Stato il contributo di L. 10,510,89 e garantira' per tasse scolastiche un annuo introito di L. 1500, provvedendo inoltre al materiale scolastico e scientifico e ai locali e al personale di servizio e soddisfacendo a tutti gli altri obblighi assunti con la convenzione.
Art. 3
#Comma 1
Il fondo stanziato al cap. 87 dello stato di previsione della spesa per il Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1910-911 sara' diminuito con effetto dal 1° ottobre 1910 in ragione di annue L. 666,66 somma corrispondente alla media dei sussidi concessi al comune di Citta' della Pieve nell'ultimo triennio per il mantenimento della scuola tecnica pareggiata. Dal 1° ottobre 1910 il comune di Citta' della Pieve cessera' di godere dell'annuo assegno di L. 5000 che sara' pure radiato dal bilancio passivo del Ministero della pubblica istruzione.
Art. 4
#Comma 1
Con altri Nostri decreti sara' provveduto alla modificazione delle tabelle organiche delle cattedre nelle RR. scuole medie ed alle variazioni di bilancio inerenti all'attuaziono del presente decreto.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Racconigi, addi' 29 settembre 1910.
VITTORIO EMANUELE.
Credaro - Tedesco.
Visto, Il guardasigilli: A. Monachesi.