E' istituita in Feltre alla dipendenza del Ministero di agricoltura, industria e commercio, una Regia scuola inferiore e media commerciale.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Alle spese di mantenimento annuo della scuola concorrono:
il Ministero di agricoltura, industria e commercio con annue L. 10,000 per l'esercizio finanziario 1907-908 e con L. 12,000 per l'esercizio 1908-909 e seguenti;
la provincia di Belluno con annue L. 6000;
il comune di Feltre con annue L. 11,000;
la Camera di Commercio di Belluno con L. 1000 per l'anno 1907 e con annue L. 2000 a partire dal 1908.
I contributi stessi continueranno ad essere pagati proporzionalmente dai singoli enti in caso di soppressione della scuola nella misura e per il tempo che sara' necessario per soddisfare agli obblighi derivanti dalla gestione e dal funzionamento dell'Istituto.
Il comune di Feltre fornisce gratuitamente i locali in cui ha sede la scuola e provvede alla loro manutenzione, all'illuminazione, al riscaldamento ed alla fornitura dell'acqua.
Sono inoltre destinati al mantenimento della scuola i proventi delle tasse scolastiche ed altri diversi, come pure gli assegni che fossero concessi da altri enti o da privati.
Art. 3
#Comma 1
La scuola e' diurna e comprende un corso inferiore della durata di tre anni ed un corso medio di quattro.
Nel corso inferiore si danno i seguenti insegnamenti: italiano e corrispondenza commerciale; storia civile d'Italia; geografia politica ed economica; matematica e computisteria; ragioneria; elementi di scienze naturali, di fisica e di chimica; lingua francese; lingua tedesca; diritti e doveri; istituzioni commerciali; calligrafia; dattilografia; stenografia.
Nel corso medio gl'insegnamenti sono i seguenti: italiano e corrispondenza commerciale, storia civile e commerciale, geografia economica, computisteria, ragioneria e banco modello, fisica e chimica, merceologia e studio degli imballaggi, diritti e doveri, istituzioni commerciali, economia politica e statistica, diritto privato, legislazione commerciale, doganale e dei trasporti, lingua francese, lingua tedesca, lingua inglese, calligrafia, dattilografia, stenografia, igiene.
Alla scuola saranno annessi un laboratorio di chimica, un gabinetto merceologico, un museo degli imballaggi.
Agli insegnamenti predetti altri potranno essere aggiunti con decreto Ministeriale, sentita la Giunta di vigilanza e sentiti gli enti contribuenti ogni qualvolta l'aggiunta implichi una maggiore spesa.
Art. 4
#Comma 1
Per essere ammessi al corso inferiore e' richiesto il certificato di maturita' o la licenza elementare superiore.
Sono ammessi al corso medio i licenziati dal corso inferiore e dalle altre scuole commerciali inferiori a tre anni di corso dipendenti dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, ed i licenziati dalle scuole tecniche e ginnasiali.
Alle classi intermedie dei due corsi sono ammessi gli alunni che abbiano superato l'esame di promozione dalla classe precedente nella scuola stessa od in altra di pari grado dipendente dal Ministero di agricoltura, industria e commercio.
Non sono ammessi uditori o praticanti a nessuno dei corsi.
Art. 5
#Comma 1
La licenza dal corso inferiore abilita all'esercizio della professione di commesso, e' titolo di ammissione senza esami al corso medio ed alle altre scuole medie di commercio dipendenti dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, ed e' parificato agli effetti di legge al diploma di licenza dalle scuole di pari grado.
La licenza dal corso medio attesta dell'idoneita' allo esercizio del commercio ed abilita alle professioni ed agli uffici pubblici ad esso attinenti, ed agli esami di concorso per gli assegni e le borse di pratica commerciale all'estero ed e' parificato per ogni effetto di legge al diploma di licenza dalle scuole di egual grado.
Art. 6
#Comma 1
L'amministrazione della scuola e' affidata ad una Giunta di vigilanza composta di un delegato di ciascuno degli enti indicati all'art.
Il direttore fa parte di diritto della Giunta di vigilanza.
Nel caso in cui altri enti contribuissero nelle spese di mantenimento della scuola per una somma annua non inferiore alle lire mille essi avranno diritto ad essere rappresentati da un proprio delegato nella Giunta di vigilanza, fino a quando concorreranno nelle spese nella misura suddetta.
I membri elettivi della Giunta durano in carica tre anni e possono essere rieletti.
Art. 7
#Comma 1
Il ministro sceglie il presidente fra i componenti della Giunta; questa elegge nel suo seno il segretario.
Il presidente rappresenta la scuola e provvede alla esecuzione delle deliberazioni della Giunta di vigilanza. Egli riferisce al Ministero, periodicamente sull'andamento generale della scuola e sulle deliberazioni della Giunta.
I processi verbali delle adunanze di questa sono trascritti in apposito registro e sono firmati dal presidente e dal segretario.
Art. 8
#Comma 1
La Giunta di vigilanza si aduna almeno una volta al mese durante il periodo in cui e' aperta la scuola. Si aduna inoltre, in seguito a convocazione del presidente, tutte le volte che il bisogno lo richieda, o dietro domanda di almeno due componenti.
Le adunanze sono valide quando vi intervenga la meta' piu' uno dei componenti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; in caso di parita' prevale il voto del presidente.
Decadono dal loro ufficio quei componenti della Giunta che senza motivi giustificati non intervengono alle adunanze di essa per tre mesi consecutivi.
La decadenza e' dichiarata dal Ministero. Il presidente della Giunta ne da' comunicazione all'ente rappresentato per i provvedimenti occorrenti.
Art. 9
#Comma 1
La Giunta di vigilanza ha le seguenti attribuzioni:
a) provvede al regolare andamento della scuola;
b) delibera il bilancio preventivo e lo trasmette al Ministero, per l'approvazione, almeno un mese prima che entri in esercizio;
c) delibera il conto consuntivo, che verra' trasmesso per l'approvazione al Ministero, insieme coi documenti giustificativi, appena chiuso l'esercizio finanziario. Il detto bilancio sara', a cura della Giunta, comunicato agli altri enti contribuenti, dopo l'approvazione ministeriale;
d) ordina le spese entro i limiti del bilancio approvato dal Ministero. Senza preventiva approvazione ministeriale non possono essere variati gli stanziamenti di ogni capitolo del bilancio preventivo;
e) fa al Ministero le proposte opportune per il miglioramento e l'incremento della scuola;
f) da' parere sui regolamenti e sui ruoli del personale;
g) vigila sulla buona conservazione del materiale scientifico e non scientifico della scuola, curando che gl'inventari siano regolarmente tenuti. Una copia degli inventari deve trasmettersi al Ministero, al quale sono pure comunicate, volta per volta, le variazioni apportate agli inventari stessi;
h) presenta alla fine di ogni anno scolastico al Ministero una particolareggiata relazione sull'andamento della scuola;
i) esercita le funzioni di patronato per il collocamento degli alunni licenziati;
k) promuove da pubbliche Amministrazioni, da Sodalizi e da privati la concessione di sussidi e di materiale didattico a favore della scuola come pure la fondazione di Borse di studio e di perfezionamento;
l) adempie a tutte le altre funzioni contemplate dal presente R. decreto ed a quelle altre cui fosse chiamato dal Ministro.
Art. 10
#Comma 1
La direzione didattica e disciplinare della scuola spetta al direttore di essa, che per queste funzioni corrisponde direttamente col Ministero, dando comunicazione di tale corrispondenza al presidente della Giunta di vigilanza.
Sono sottoposti all'approvazione del Ministero la ripartizione degli insegnamenti nei vari anni di corso, i programmi d'insegnamento, il calendario scolastico, gli orari ed i libri di testo.
Art. 11
#Comma 1
Il numero degli insegnanti e del personale della scuola, come pure i loro stipendi, saranno determinati da una pianta organica approvata dal ministro, sentito il parere della Giunta di vigilanza.
Art. 12
#Comma 1
Il direttore e gli insegnanti sono scelti in seguito a pubblico concorso aperto dal ministro. Potranno pero', udito il parere della Giunta di vigilanza, essere nominati ai posti suddetti persone che in altri concorsi banditi dal ministro siano state proposte per la nomina ad uffici corrispondenti. Il direttore potra' anche essere scelto dal ministro fra il personale insegnante della scuola.
La Giunta di vigilanza ha facolta' di delegare un suo rappresentante a far parte delle Commissioni giudicatrici dei concorsi banditi per i posti vacanti nella scuola.
Il direttore e gl'insegnanti, scelti nei modi sopra indicati sono nominati, in via di esperimento, col grado di straordinari. Il periodo di prova non puo' avere durata minore di due anni, ne' maggiore di cinque. Trascorso detto periodo, gli straordinari possono essere nominati ordinari se avranno dimostrato di possedere le qualita' e le attitudini necessarie.
Per le vacanze che si verificassero in corso d'anno scolastico, il Ministero provvedera' alla sostituzione con incarichi temporanei.
Per gli insegnamenti di carattere speciale e complementare, determinati dal ruolo organico, il ministro potra' derogare alla regola del concorso e provvedere con incarichi annuali, da affidarsi a persone che abbiano titoli legali di abilitazione ad insegnare la relativa materia in scuole di egual grado e che abbiano inoltre data buona prova nel loro insegnamento.
Il personale amministrativo e' pure nominato dal ministro, sopra proposta della Giunta di vigilanza.
La nomina degli straordinari, degli incaricati, e del personale amministrativo e' fatta con decreto Ministeriale; la promozione a ordinario del direttore e dei professori con decreto Reale.
Il personale di servizio e' nominato dalla Giunta di vigilanza coll'approvazione del Ministero.
Art. 13
#Comma 1
E' ammesso il passaggio del personale direttivo ed insegnante da questa scuola od altra scuola commerciale e di egual grado e viceversa quando i funzionari da trasferirsi sieno stati nominati con decreto Reale o Ministeriale.
Perche' i passaggi di cui al presente articolo possano verificarsi, occorre che gli interessati ne facciano domanda al Ministero e la Giunta di vigilanza esprima parere favorevole. I passaggi stessi sono, a seconda dei casi, ordinati con decreto Reale e Ministeriale.
In casi di simili passaggi, sono agli effetti del trattamento di riposo, mantenuti integralmente al funzionario i diritti acquisiti in conformita' delle norme vigenti.
Art. 14
#Comma 1
Gli stipendi del direttore e dei professori, che abbiano la titolarita', come pure quelli dell'altro personale della scuola con nomina stabile, sono aumentati di un decimo per ogni sei anni di effettivo servizio, fino al limite di quattro sessenni. L'aumento e' calcolato in base allo stipendio iniziale di ruolo.
Sara' stanziata ogni anno nel bilancio della scuola una somma destinata a far fronte agli impegni derivanti dal presente articolo.
Art. 15
#Comma 1
Il direttore, i professori ed il personale amministrativo con nomina stabile saranno ammessi a fruire del trattamento di riposo, nei casi e con le norme stabilite per gli insegnanti delle scuole industriali e commerciali.
Il personale inserviente sara' iscritto alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidita' e la vecchiaia degli operai, per tutto il tempo durante il quale rimarra' in servizio.
Il Ministero e la scuola contribuiscono al trattamento di riposo ed alle assicurazioni di cui sopra, con una quota annuale, giusta analoga convenzione con la Cassa nazionale di previdenza. Nella convenzione stessa sara' stabilita la misura della ritenuta da farsi sugli stipendi del personale.
Art. 16
#Comma 1
Al personale della scuola con nomina stabile sono applicabili, per quanto riguarda il collocamento in aspettativa, le disposizioni delle leggi e dei regolamenti in vigore per gli impiegati civili dello Stato.
Art. 17
#Comma 1
Il direttore coadiuva il presidente nell'esecuzione delle deliberazioni della Giunta di vigilanza e nell'amministrazione della scuola, e invigila, sotto la sua responsabilita', che siano tenuti regolarmente i registri contabili in conformita' delle disposizioni del regolamento.
Provvede all'andamento didattico e disciplinare della scuola, all'osservanza dei regolamenti; propone i provvedimenti che reputa utili e provvede alla supplenza degli insegnanti in caso di brevi assenze. Nei casi di assenze prolungate ne informa il Ministero per gli opportuni provvedimenti
Il direttore riferisce al Ministero, periodicamente, su tutto quanto concerne l'andamento didattico e disciplinare della scuola ed inoltre alla Giunta di vigilanza, ad ogni adunanza di essa, sull'andamento della scuola e sui provvedimenti adottati.
Art. 18
#Comma 1
Gli insegnanti esercitano gli uffici rispettivamente loro assegnati sotto la vigilanza del direttore ed hanno la responsabilita' della buona conservazione del materiale didattico ad essi affidato.
Il Collegio degli insegnanti, che sara' presieduto dal direttore o da chi ne fa le veci, propone la ripartizione degli insegnamenti nei vari anni di corso, compila i programmi particolareggiati di insegnamento, il calendario scolastico e gli orari, fa le proposte per i libri di testo e per l'acquisto del materiale scientifico e didattico, e sulle punizioni piu' gravi da infliggersi agli allievi a norma pel regolamento interno della scuola.
Il Collegio degli insegnanti si riunisce, inoltre, almeno una volta al mese, per intendersi sullo svolgimento e coordinamento dei programmi d'insegnamento e per la trattazione di quegli altri argomenti che fossero dal direttore sottoposti al suo esame.
Art. 19
#Comma 1
Il servizio di cassa della scuola sara' fatto da un solido Istituto di credito locale, all'uopo designato dalla Giunta di vigilanza. A questo Istituto saranno direttamente versati dagli enti i contributi annui e gli assegni eventuali a favore della scuola.
Art. 20
#Comma 1
Con un regolamento da approvarsi dal ministro, sentita la Giunta di vigilanza, saranno stabilite le tasse scolastiche, le norme per gli esami di promozione e di licenza; gli obblighi degli alunni e del personale della scuola; le punizioni disciplinari e tutte le altre disposizioni per assicurare il regolare funzionamento della scuola.
Art. 21
#Comma 1
In caso di trasformazione del carattere o del grado della scuola, da farsi con decreto Reale sopra proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio, il personale di essa cessa dalle sue funzioni.
Al personale con nomina stabile sara' corrisposto per la durata di due anni, a carico degli enti che mantengono la scuola, ed in proporzione dei relativi contributi, un assegno non maggiore della meta', ne' minore del terzo dello stipendio, se il funzionario contera' dieci o piu' anni di servizio, e non maggiore di un terzo, ne' minore del quarto se contera' meno di dieci anni. Tale assegno cessera' per coloro che, durante il suddetto periodo di due anni, otterranno un posto in una scuola od in un ufficio dipendente da una Amministrazione pubblica.
Lo stesso trattamento sara' fatto al personale stabile della scuola in caso di riduzione d'organico.
Art. 22
#Comma 1
Per i primi tre anni di funzionamento della scuola il ministro ha facolta' di derogare alle norme stabilite dall'art. 12 e di provvedere agli insegnamenti ed agli uffici amministrativi dall'Istituto mediante incarichi annuali.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 24 ottobre 1907.
VITTORIO EMANUELE.
F. Cocco-Ortu.
Visto, Il guardasigilli: Orlando.