REGIO DECRETO

REGIO DECRETO CLXXIII/1871 - Che autorizza la Societa' cooperativa alimentare e di consumo, sedente in Volta Mantovana. (7100173R)

Che autorizza la Societa' cooperativa alimentare e di consumo, sedente in Volta Mantovana. (7100173R)

Numero CLXXIII Anno 1871 GU 10.01.1872 Codice 7100173R

urn:nir:stato:regio.decreto:1871-11-15;173

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

La Societa' cooperativa di consumo, anonima per azioni nominative, sedente in Volta Mantovana ed ivi costituitasi con istrumento del 23 agosto 1871, segnato di numero 2273 a rogito del notaro Zampolli di Goito, sotto la denominazione di Societa' cooperativa alimentare e di consumo, e' autorizzata, e il suo statuto annesso al predetto atto costitutivo e' approvato colle modificazioni prescritte dall'articolo 2 del presente Decreto.


Art. 2

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Comma 1

Le modificazioni da farsi allo statuto della Societa' sono le seguenti:

A) Nell'articolo 3 sono cancellate le parole «s'intendera' costituita e.»

B) All'articolo 6 e' sostituito il seguente:

«Art. 6. Il capitale sociale e' di lire 7,000, ed e' rappresentato da 350 azioni da lire 20 ciascuna, pagabili ne' modi di cui all'articolo 9.»

C) In fine dell'articolo 11 sono aggiunte queste parole: «Salvo il disposto dell'articolo 154 del Codice di commercio.»

D) Nell'articolo 20, dopo le parole «per la di lui famiglia,» sono inserite queste: «e le sue azioni, non potendo essere ricollocate entro un mese, saranno annullate colle formalita' prescritte dall'articolo 154 del Codice di commercio.»

E) In fine dell'articolo 31 e' aggiunta la disposizione seguente: «Tanto nei casi di adunanze ordinarie, quanto in quelli di adunanze straordinarie, un quinto del numero totale dei soci potra' domandare che sia fatta qualche aggiunta all'ordine del giorno; ma la domanda non sara' ammessa se non sia stata presentata al Consiglio d'amministrazione in tempo debito per essere pubblicata ed inscritta nell'avviso da affiggersi e nella circolare da trasmettersi al domicilio di ciascun azionista.»

F) All'articolo 35, alle parole «per queste deliberazioni e' necessaria l'approvazione governativa,» sono sostituite queste: «e' necessaria l'approvazione governativa per le deliberazioni relative alla proroga della durata sociale ed alle modificazioni dello statuto.»

G) Nell'articolo 37 sono cassate le parole «Il Presidente e il Vice-Presidente restano in carica due anni, ed i Consiglieri durano in funzione per lo stesso tempo,» e vi sono sostituite le parole seguenti: «I dieci componenti il Consiglio d'amministrazione stanno in carica due anni; se ne rinnova una meta' ogni anno per ordine di anzianita'.»


Art. 3

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Comma 1

Il contributo della Societa' per le spese degli Uffici di ispezione e' di lire venti annue pagabili a trimestri anticipati.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addi' 15 novembre 1871.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addi' 29 dicembre 1871

Reg. 58 Atti del Governo a c. 131. D. Gherardi.

Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli De Falco.

Castagnola.