L'art. 16 del regolamento approvato con R. decreto 25 novembre 1929, n. 2098, circa l'Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni, e' cosi' modificato:
«Le tasse relative ai contratti di assicurazione, sono a carico del soci, e vengono riscosse unitamente ai premi.
«Agli effetti dell'applicazione delle tasse stesse, di cui al testo unico delle leggi tributarie sulle assicurazioni, approvato con Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3281, l'Istituto presentera' alla Intendenza di finanza di Roma, entro un mese dalla scadenza di ciascun trimestre solare, la denunzia dell'ammontare complessivo dei premi incassati nel trimestre precedente, secondo le risultanze dei propri registri.
«La denunzia, debitamente datata e firmata, sara' prodotta in duplice esemplare, uno dei quali sara' restituito dall'Intendenza con visto di approvazione della liquidazione della tassa, gia' predisposta dall'istituto sulla stessa denunzia, e, secondo le risultanze della liquidazione approvata, l'Istituto versera' direttamente in Tesoreria l'importo della tassa da imputarsi al corrispondente capitolo del bilancio in entrata».
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a San Rossore, addi' 24 settembre 1936 - Anno XIV
VITTORIO EMANUELE.
LANTINI - BENNI - DI REVEL.
Visto, il Guardasigilli: SOLMI.
Registrato allo Corte dei conti, addi' 23 novembre 1936 - Anno XV
Atti del Governo, registro 379, foglio 119. - MANCINI.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1