DECRETO LEGISLATIVO

Attuazione della direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del

Numero 184 Anno 2021 GU 29.11.2021 Codice 21G00200

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-08;184

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Testo vigente

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Art. 4

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Comma 1

Trasmissione di dati statistici e di informazioni

Comma 2

Il Ministero della giustizia invia ogni anno alla Commissione europea una relazione nella quale sono esposti i dati statistici relativi al numero dei procedimenti iscritti e dei procedimenti definiti con sentenza di condanna per reati aventi ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, nonche' al numero delle persone indagate e al numero delle persone condannate per i medesimi reati.


Il Ministero della giustizia e' altresi' l'autorita' deputata a fornire le informazioni necessarie alla Commissione europea per la redazione delle relazioni da fornire al Parlamento europeo e al Consiglio sulle misure adottate dallo Stato italiano per conformarsi alla direttiva alla quale da' attuazione il presente decreto e sulla valutazione dell'impatto avuto dalla predetta direttiva sulla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti, nonche' a comunicare l'operata designazione del punto di contatto operativo nazionale nei termini di cui all'articolo 5, alla Commissione, a Europol e a Eurojust.


Art. 5

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Comma 1

Punto di contatto operativo nazionale

Comma 2

Il punto di contatto operativo nazionale per lo scambio di informazioni formulate dalle autorita' di altro Stato membro relative ai reati di cui al presente decreto e' individuato nella Sala operativa internazionale, incardinata nel Servizio per la cooperazione internazionale di polizia della Direzione centrale della polizia criminale.


La Sala operativa internazionale di cui al comma 1 tratta con la massima sollecitudine le richieste urgenti di assistenza e, in ogni caso, entro otto ore dal ricevimento della richiesta comunica all'autorita' richiedente almeno il tempo presumibilmente necessario per fornire la risposta richiesta e le modalita' in cui essa sara' resa oppure se alla richiesta non verra' dato corso.


Al fine di garantire l'espletamento dell'attivita' di assistenza di cui al comma 2, il contingente di personale delle Forze di polizia da impiegare per le attivita' del punto di contatto operativo nazionale, in aggiunta a quello gia' assegnato alla Direzione centrale della polizia criminale, e' determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, adottato di concerto con il Ministro della difesa e il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Il decreto di cui al presente comma e' adottato nei limiti delle dotazioni organiche delle Forze di polizia previste a legislazione vigente.


Art. 6

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Comma 1

Clausola di invarianza finanziaria

Comma 2

Dall'attuazione del presente decreto, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.


Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.