E' conceduta amnistia per tutti i reati per i quali e' comminata dalla legge una pena restrittiva della liberta' personale non superiore nel massimo ad un anno o una pena pecuniaria.
Se alla pena restrittiva della liberta' personale sia congiunta una pena pecuniaria, l'amnistia si applica quando, convertita la pena pecuniaria a norma di legge, la durata complessiva della pena non superi un anno.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
E' altresi' conceduta amnistia:
a) per i furti e le appropriazioni indebite, previsti negli articoli 402, 417 e 420, ultimo capoverso, del codice penale, sempreche' il valore della cosa, che ha formato oggetto del reato, non superi le L. 500;
b) per le contravvenzioni, anche se previste in leggi speciali;
c) per le trasgressioni previste nel codice civile, nel codice di procedura penale e nella legge 16 febbraio 1913, n. 89, sul notariato e nel relativo regolamento, per le quali sia stabilita una pena non superiore alla sospensione.
Art. 3
#Comma 1
Fuori dei casi preveduti nei precedenti articoli, sono condonate le pene restrittive della liberta' personale non superiori ad un anno e sono ridotte di egual tempo quelle superiori.
Sono condonate altresi' le pene pecuniarie.
Se si tratta di reati previsti nelle leggi penali militari, commessi da militari, il condono e la riduzione sono estesi a due anni.
L'indulto si ha come non conceduto quando chi ne ha beneficiato commetta un delitto entro il termine di anni cinque dal giorno dell'entrata in vigore del presente decreto.
Nel caso di nuova condanna, si procede al cumulo delle pene a norma del codice penale.
Art. 4
#Comma 1
Sono esclusi dai benefici concessi con le precedenti disposizioni coloro che, al tempo del commesso reato, erano sottoposti alla vigilanza speciale dell'autorita' di pubblica sicurezza, al confino di polizia o alla ammonizione o che avevano riportato due condanne per delitti a pene restrittive della liberta' personale, di cui una superiore a tre mesi, ancorche' sia intervenuta amnistia o riabilitazione.
Art. 5
#Comma 1
Il presente decreto non si applica:
a) ai delitti di tradimento, spionaggio, diserzione, abbandono di posto, codardia, rivolta, mutilazione, previsti nelle leggi penali militari, e di renitenza alla leva;
b) ai delitti contro lo Stato, previsti nel capo 1°, titolo 1°, libro 2° del codice penale, nonche' nella legge 25 novembre 1926, n. 2008, e nei Regi decreti 12 dicembre 1926, n. 2062, e 13 marzo 1927, n. 313, sui provvedimenti per la difesa dello Stato;
c) ai delitti di associazione per delinquere, previsti negli articoli 248 e 249 del codice penale, di falsita' in monete e in carte di pubblico credito, previsti nel capo 1°, titolo 6°, libro 2° del codice penale, di omicidio previsto nell'art. 366 del codice penale, di furto previsto nell'art. 404, n. 12, del codice penale, e di rapina, estorsione e ricatto, previsti negli articoli 406, 407, 408, 409, 410 e 411 del codice penale;
d) ai reati previsti nella legge 18 febbraio 1923, n. 396, per la repressione dell'abusivo commercio di sostanze velenose aventi azione stupefacente e nel relativo regolamento, approvato con R. decreto 11 aprile 1929, n. 1086;
e) ai reati in materia finanziaria.
Art. 6
#Comma 1
Il presente decreto si applica anche alle colonie, per i reati commessi da cittadini metropolitani, e altresi' alle Isole italiane dell'Egeo.
Art. 7
#Comma 1
L'applicazione e gli effetti dei benefici concessi col presente decreto sono regolati dalle disposizioni del codice penale e del codice di procedura penale.
Art. 8
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno, ed ha efficacia per i reati commessi fino alla sua data.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 1° gennaio 1930 - Anno VIII
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini - Rocco - Grandi - De Bono -
Gazzera - Sirianni - Balbo.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addi' 2 gennaio 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 292, foglio 3. - Mancini.